Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3151 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3151 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARRETTI Silvana (PRR SVN 55B41 L188Z), rappresentata e difesa, per procura a margine al ricorso iscritto al R.G. n.
25540 del 2012, dagli Avvocati Giovambattista Ferriolo e
Ferdinando Emilio Abbate, presso lo studio dei quali in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato

per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 17413 del 2013, depositata in data
16 luglio 2013.

Data pubblicazione: 12/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
che, definendo un giudizio di equa riparazio-

ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da
Parretti Silvana nei confronti del Ministero della giustizia, la Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 16 luglio 2013, n. 17413, così ha deciso: “La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 2.375, oltre interessi legali
dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero
alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in euro 775,00, di cui euro
50,00 per esborsi, euro 280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro 506,25 per
compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli accessori
di legge”;
che ricorre l’originaria ricorrente, come rappresentata
e difesa nel giudizio iscritto al R.G. n. 25540 del 2012,
per la correzione di errore materiale, lamentando che la
Corte di cassazione, liquidando le spese del giudizio di
legittimità, ha omesso di disporne la distrazione, chiesta

Ritenuto

in ricorso, in favore dei difensori antistatari Avvocati
Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo e, liquidando quelle del giudizio di merito, ha omesso di disporne la distrazione in favore dell’Avvocato Ferdinando

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«[(…)] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che i
difensori della ricorrente, Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, avevano chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi, così
come dal testo del ricorso introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga richiesta aveva formulato il difensore della parte, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, con
riferimento alle spese di quel giudizio.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difen-

Emilio Abbate;

sore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugna-

come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 17413 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”,

deve aggiungersi “Dispone la di-

strazione delle spese del giudizio di merito in favore del
difensore della ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario, e delle spese del giudizio

zione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi

di legittimità in favore dei difensori della ricorrente,
Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di de-

che, dunque, nella sentenza n. 17413 del 2013 di questa
Corte occorre apportare la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese
del giudizio di merito in favore del difensore della ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario, e delle spese del giudizio di legittimità in
favore dei difensori della ricorrente, Avvocati Ferdinando
Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
í
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
17413 del 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese del giudizio di merito in favore del difensore della
ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi
antistatario, e delle spese del giudizio di legittimità in
favore dei difensori della ricorrente, Avvocati Ferdinando

cisione;

Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, antistatari”. Dispone che la correzione sia annotata

sull’originale del

provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera

di consiglio della

gennaio 2014.

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9

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