Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3151 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALARELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5866-2019 proposto da:

C.P. & C SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

A. DEPRETIS n. 86, presso lo studio dell’avvocato LAURA OPILIO che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.H. AZIENDA AGRICOLA SPA, in persona dell’Amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’Avvocato SABINA

CICCOTTI, rappresentata e difesa dall’Avvocato l’FABRIZIO GUERRERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2188/2J)15 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/11 /2018:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/1g/2090 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società C.P. & C. S.p.A. ricorre con due motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Palermo, decidendo sulle impugnazioni proposte in via principale dalla C.P. & C. S.p.A. e, in via incidentale, da C.H. Azienda agricola S.p.A. per l’annullamento del lodo arbitrale pronunciato in (OMISSIS) il (OMISSIS) e reso esecutivo con provvedimento del locale tribunale, in accoglimento di domanda incidentale ha dichiarato la nullità del lodo ed affermato che il contratto stipulato tra le parti in data (OMISSIS) – relativo alla distribuzione e commercializzazione di vini prodotti dalla H., affidata in via esclusiva alla C.P. & C. S.p.A. – si era risolto per inadempimento della sola C.P. & C. S.p.A. che condannava al risarcimento nella misura di Euro 379.943,18 ed al pagamento delle spese di lite del procedimento arbitrale e di quello introdotto dinanzi alla Corte di merito. Resiste con controricorso la società C.H. p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis. 1. c.p.c..

2. Con il primo motivo la ricorrente fa valere “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 194 e 198 c.p.c., e art. 111 Cost., (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.)

La Corte di appello aveva violato il principio di diritto che vieta l’acquisizione, da parte del consulente tecnico di ufficio, di documenti ed elementi probatori ulteriori a quelli prodotti dalle parti.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, per avere il provvedimento impugnato deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento.

La Corte di appello, in adesione al costante orientamento di questa Corte di legittimità, ha ritenuto che in materia di arbitrato gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 c.p.c. (Cass. n. 10809 del 26/05/2015; Cass. n. 5243 del 21/02/2019).

In applicazione del principio della cd. libertà delle forme destinato a valere per il giudizio arbitrale, i giudici territoriali hanno ritenuto che il c.t.u. abbia legittimamente richiesto documenti contabili non prodotti interloquendo con i consulenti di parte che nulla hanno dedotto: la ricorrente senza contestare dell’indicato principio l’applicazione ha richiamato precedenti su natura, poteri di indagine e preclusioni che incontra il c.t.u. negli ordinari giudizi di cognizione senza porli però in relazione con il diverso giudizio arbitrale e con le regole proprie di quest’ultimo.

La sentenza impugnata ha escluso inoltre la violazione del principio del contraddittorio nell’operato del c.t.u. per avere l’ausiliare acquisito nuovi documenti quale il bilancio di esercizio del 2O11 consentendo, nello svolgimento dell’incarico, il diritto di difesa e del più generale diritto del contraddittorio attraverso l’interlocuzione con i consulenti di parte, che nulla avevano obiettato.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1362 e ss. c.c., e art. 829 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”.

La Corte di appello non aveva censurato l’impugnazione incidentale della H. che non aveva correttamente individuato il principio di diritto asseritamente violato dal collegio arbitrale e si era limitata ad eccepire una generica violazione del principio di interpretazione contrattuale.

Il motivo è inammissibile perchè inosservante del paradigma normativo.

Per potersi configurare la violazione degli artt. 1362,1363 e 1371 c.c., non è sufficiente che il ricorrente in cassazione si limiti ad indicare le norme asseritamente violate e a portare una critica al risultato raggiunto dal giudice mediante la contrapposizione di una diversa interpretazione: è d’obbligo infatti per il ricorrente richiamare e specificare per quale ragione giuridica la decisione impugnata sia in contrasto con la legge, precisando in qual modo e con quali considerazioni il giudice se ne sia discostato.

Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, in modo inidoneo formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, critica operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meni contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., 2, 2/7/2004n. 12127; Cass., 1, 8/3/2007 n. 5353; Cass., 3, 7/5/2007n. 10295; Cass. n. 24298 del 29/11/2016; Cass. n. 16700 del 05/08/2020).

4. Il ricorso conclusivamente va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore di C.H. Azienda Agricola S.p.A. secondo soccombenza come in dispositivo indicato. Ai sensi del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. (Ndr: testo originale non comprensibile),. comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente: C.P. & C. S.p.A. a rifondere le spese di lite alla C.H. Azienda Agricola S.p.A. che liquida in Euro 13.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

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