Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31509 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 6351/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 19/02/2017

nel procedimento vertente tra F.M. contro EQUITALIA SUD

S.P.A., ROMA CAPITALE, COMUNE DI FIUMICINO, ed iscritto al n.

52647/2017 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che chiede

dichiararsi inammissibile l’appello e in subordine la competenza del

Giudice di Pace di Roma.

Fatto

RITENUTO

F. ha proposto, dinanzi al Giudice di pace di Roma, opposizione avverso un preavviso di fermo relativo a crediti non di natura tributaria, convenendo in giudizio Equitalia Sud s.p.a., Roma Capitale e il Comune di Fiumicino. Il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo quella del tribunale in ragione della natura esecutiva del fermo.

La decisione è stata appellata e il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, ha elevato d’ufficio conflitto di competenza, rilevando che il preavviso di fermo realizza una procedura alternativa all’esecuzione. Ha quindi ricondotto la cognizione in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, oggetto della presente controversia, alla competenza del giudice di pace, stante i criteri per materia individuati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

Diritto

CONSIDERATO

Il regolamento è ammissibile, tale essendo anche l’appello con il quale la causa è stata devoluta innanzi al Tribunale.

Infatti, l’art. 46 c.p.c. preclude la possibilità di esperire il regolamento facoltativo di competenza relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace. Sicchè il corretto strumento di impugnazione della decisione di primo grado era costituito l’appello. Nè può dirsi che la medesima disposizione sia ostativa all’elevazione di un regolamento d’ufficio, giacchè l’esclusione di cui all’art. 46 c.p.c. è limitata alle sole ipotesi previste dagli artt. 42 e 43 c.p.c. (ossia il Reg. necessario e quello su impugnazione di parte) e lascia quindi aperta la possibilità di promuovere il conflitto di competenza ex officio.

Il Reg. di competenza è altresì fondato.

Anzitutto deve essere ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01).

Dunque, l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può qualificata come opposizione agli atti esecutivi e per essa non opera la competenza per materia riservata al tribunale dall’art. 617 c.p.c..

Si pone, di conseguenza, il problema di individuare il giudice competente per materia in relazione all’accertamento negativo della pretesa creditoria nascente da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

La questione – ritenuta di massima di particolare importanza – è stata recentemente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al cit. decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01).

Pertanto, in continuità con il cit. orientamento, va affermata, in relazione alla presente causa, la competenza per materia del giudice di pace di Roma.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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