Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31508 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4628/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza

dell’1/02/2018 nel procedimento vertente tra L.A. contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE S.P.A., COMUNE DI EBOLI, PREFETTURA DI SALERNO, COMUNE

DI BATTIPAGLIA, COMUNE DI SALERNO, ed iscritto al n. 3965/2017 R.G.

di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che chiede

dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Eboli.

Fatto

RITENUTO

L.A. ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Eboli Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., la Prefettura di Salerno e i Comuni di Salerno, Battipaglia ed Eboli, proponendo opposizione avverso un preavviso di fermo relativo a crediti non di natura tributaria.

Il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo la natura esecutiva del fermo.

Il Tribunale di Salerno, innanzi al quale è stata riassunta, ha elevato d’ufficio conflitto di competenza. Rilevando che il preavviso di fermo realizza una procedura alternativa all’esecuzione, ha ricondotto la cognizione in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, oggetto della presente controversia, alla competenza del giudice di pace, stante i criteri per materia individuati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

Diritto

CONSIDERATO

Il regolamento, tempestivamente proposto, è ammissibile.

La costante giurisprudenza di questa Corte pone, quale condizione di ammissibilità del Reg. di competenza d’ufficio, che il giudice, dinanzi al quale è riassunta la causa a seguito di incompetenza dichiarata dal primo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, si ritenga a sua volta incompetente sotto i medesimi profili, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010, Rv. 614393 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12152 del 16/07/2012, Rv. 623292 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015, Rv. 634389 – 01). Nella specie il Tribunale di Salerno ha ritenuto la propria incompetenza per materia, così come aveva fatto – a sua volta – il giudice di pace di Eboli con la citata ordinanza del 20 novembre 2016. Risulta quindi soddisfatta la condizione di ammissibilità sopra indicata.

Nè potrebbe dirsi che il regolamento d’ufficio sia precluso dall’art. 46 c.p.c., giacchè tale disposizione esclude l’ammissibilità del regolamento di competenza relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace limitatamente alle sole ipotesi previste dagli artt. 42 e 43 c.p.c. (ossia il Reg. necessario e quello facoltativo di competenza su impugnazione di parte) e lascia quindi aperta la possibilità di promuovere il conflitto di competenza ex officio. Peraltro nella specie il Reg. d’ufficio è stato chiesto dal Tribunale.

Il Reg. di competenza è altresì fondato. Anzitutto deve essere ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01).

Dunque, l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e per essa non opera V la competenza per materia riservata al tribunale dall’art. 617 c.p.c..

Si pone, di conseguenza, il problema di individuare il giudice competente per materia in relazione all’accertamento negativo della pretesa creditoria nascente da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

La questione – ritenuta di massima di particolare importanza – è stata recentemente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al cit. decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01).

Pertanto, in continuità con il citato orientamento, va affermata, in relazione alla presente causa, la competenza per materia del giudice di pace di Eboli.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di pace di Eboli.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA