Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31507 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19092-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERDINANDO BOSCO;

– controricorrente –

contro

DA.RI.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1217/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.M. ha proposto ricorso per cassazione contro P.M. e Da.Ri.Gi. avverso la sentenza dell’11 maggio 2015, con cui la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza resa dal Tribunale di Treviso il 6 agosto 2014, la quale- provvedendo sulla domanda introdotta ai sensi del vecchio testo, art. 548 c.p.c., dalla P. nei confronti della D. e del De.Ri. per l’accertamento della posizione debitoria della D. verso il Da.Ri., a seguito di dichiarazione negativa resa dalla prima nella procedura di pignoramento presso terzi introdotta dalla P. contro il suo debitore D.R. – aveva accertato l’esistenza del credito pignorato.

2. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla corte lagunare perchè proposto tardivamente, cioè oltre il termine breve decorso dalla notificazione della sentenza di primo grado, termine che non era rimasto sospeso durante il periodo feriale.

3. Al ricorso ha resistito con controricorso la Polini, mentre non ha svolto attività difensiva il Da.Ri..

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 380-bis c.p.c., convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3).

2. Il Collegio condivide la proposta del relatore, il quale ha rilevato la manifesta infondatezza del ricorso, osservando che correttamente l’appello è stato dichiarato tardivo, atteso che l’inapplicabilità della sospensione ai giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo è generale, cioè prescinde dal rito con cui esso viene trattato, essendo correlata alla tipologia di giudizio (si vedano, ex multis, Cass. (ord.) n. 24047 del 2014; (ord.) n. 25063 del 2016).

3. La tesi prospettata dalla ricorrente è che nella specie, vertendosi in tema di esecuzione avente ad oggetto un credito pignorato di lavoro, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo avrebbe dovuto trattarsi con il rito di cognizione lavorista, mentre, avendo il giudice dell’esecuzione dato corso ad esso erroneamente con il rito ordinario, a seguito della fissazione dell’udienza secondo la vecchia disciplina dell’accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e non ai sensi dell’art. 420 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza appellata, essendo stata pronunciata all’esito di un procedimento svoltosi con il rito ordinario e non di lavoro, ai fini della sospensione dei termini per il periodo feriale sarebbe stato assoggettato ad essa.

All’uopo la ricorrente ha evocato giurisprudenza che, nell’ipotesi si erronea trattazione di una controversia con il rito ordinario anzichè con quello di lavoro, esclude che ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione operi l’esclusione della sospensione dei termini. Di rinforzo a questa prospettazione ha, poi, evocato Cass. n. 25471 del 2007, non massimata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo, la quale avallò la prospettazione da essa sostenuta proprio con riferimento ad un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Detta sentenza, in particolare, risulta essersi così espressa ed è stata puntualmente ripresa dalla ricorrente: “Ed infatti, pur tenendo presente che l’orientamento giurisprudenziale più recente di questa C.S. è decisamente nel senso di ritenere inapplicabile al giudizio di accertamento incidentale dell’obbligo del terzo la sospensione dei termini processuali di impugnazione nel periodo feriale stabilita dalla L. n. 742 del 1969, in considerazione del fatto che le contestazioni del terzo pignorato bloccano il procedimento esecutivo sino alla pronuncia della sentenza definitiva in maniera ancor più incisiva delle stesse opposizioni ex artt. 615,617 e 618 c.p.c., che non abbiano comportato la sospensione dell’esecuzione, si deve però rilevare che nel caso di specie ricorre un profilo del tutto particolare che ha costituito oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni Unite di questa Corte. Si allude, invero, alla sentenza n. 5184 del 12.3.2004, la quale ha statuito che “alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli di cui agli artt. 409 o 442 c.p.c., sia stata decisa, come nel caso di specie, con il rito ordinario, è applicabile il regime di sospensione dei termini, di impugnazione nel periodo feriale, giacchè il rito adottato dal giudice, come nella specie, assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, (Cass. 8 luglio 1999, n. 7171)”. Ritenendo questo Collegio di condividere e far proprio questo indirizzo giurisprudenziale, ne consegue che, risultando la sentenza di primo grado depositata in cancelleria il 20.6.00 ed essendo stato notificato l’appello dell’Antonveneta il 12.9.01, debba escludersi che – tenuto conto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale – la sentenza stessa fosse ormai già passata in giudicato formale al momento della proposizione dell’appello suddetto.”.

Il precedente ora ricordato costituisce una decisione del tutto eccentrica rispetto al consolidato orientamento che pure mostra di conoscere e del tutto priva di condivisibilità, là dove, in un caso in cui la trattazione della controversia era per errore – o almeno per errore condiviso dalla sentenza stessa – con il rito ordinario anzichè con quello del lavoro, ha creduto di escludere l’inapplicabilità della sospensione dei termini sostanzialmente valorizzando la circostanza che il rito con cui la causa era stata trattata era stato quello ordinario e non quello di lavoro.

La tesi allora sostenuta dalla citata sentenza è basata su un equivoco, che discende dalla sua stessa motivazione. L’equivoco è che l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui si trattava fosse correlata al doversi accertare un credito che in normale giudizio di accertamento doveva accertarsi con il rito del lavoro. Senonchè, la stessa sentenza qui evocata mostrava di conoscere che l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini era, nel regime normativo allora esistente, connessa ontologicamente a qualsiasi giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, quale che fosse il rito con cui esso, in ragione della natura del credito, si fosse dovuto accertare. Per cui, anche qualora in un normale giudizio l’accertamento di un credito fosse dovuto avvenire con il rito ordinario, ove in concreto esso avesse avuto luogo con un rito diverso, di norma giustificativo dell’applicabilità della sospensione, comunque la sospensione non si sarebbe potuta applicare.

Nella fattispecie che si giudica, la circostanza che il rito della trattazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo fosse quello di lavoro e non lo fosse stato, avendo avuto corso la trattazione con il rito ordinario, è assolutamente irrilevante ai fini dell’inapplicabilità della sospensione, la quale sarebbe stata inapplicabile anche se il rito ordinario fosse stato corretto.

4. Quanto osservato è anche idoneo a farsi carico della insistenza nella sua prospettazione ribadita dalla ricorrente nella sua memoria.

Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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