Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31505 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 05/12/2018), n.31505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19330-2015 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARIA

BAGNARDI;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE MARCIA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FABIO AROSSA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CASTELLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.E. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Immobiliare Marcia avverso la sentenza del 22 aprile 2015, con cui la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Treviglio, ha accertato la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., della ricorrente, nella sua qualità di notaio rogante un atto di compravendita dichiarato nullo da una sentenza passata in cosa giudicata del Tribunale di Milano ed ha condannato la medesima al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la s.r.l. intimata.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi del testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 380-bis c.p.c., convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare il Collegio, a conferma della valutazione espressa nella proposta, rileva che il ricorso appare procedibile, ancorchè la ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, non abbia prodotto la copia di essa con la relata della notificazione. Infatti, come ha rilevato la proposta, la copia notificata risulta prodotta dalla resistente, onde rileva il principio di diritto affermato da Cass, Sez. Un., n. 10648 del 2017, che giustifica la procedibilità.

2. Il ricorso, peraltro, come indicato nella proposta del relatore, è inammissibile.

Queste le ragioni.

2.1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ora, nella proposta del relatore il motivo è stato ritenuto inammissibile precisandosi, anche in ossequio al noto Protocollo stipulato fra il Primo Presidente e il C.N.F. nel dicembre del 2016, che “l’unico motivo non è riconducibile al paradigma del n. dell’art. 360 c.p.c. per come ricostruito da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014 con riferimento alla nozione di omesso esame di fatto decisivo, siccome argomentato anche dalla resistente”. Quest’ultima, infatti, nel controricorso aveva diffusamente argomentato sulla base delle citate decisioni.

Ebbene, il Collegio rileva che, di fronte al contenuto della proposta e tanto più in quanto condivideva le difese svolte specificamente, parte ricorrente non ha ritenuto di depositare memorie per contraddire sulla proposta.

Ne segue che, evidentemente, ha reputato di non potere obiettare alcunchè al suo tenore.

2.2. Tenore riguardo al quale il Collegio rileva quanto segue.

Nella sua illustrazione il motivo risulta così articolato.

Premesso che, stante la sua intestazione, dovrebbe individuare il fatto decisivo per il giudizio riguardo al quale sarebbe stato omesso l’esame, si rileva che esordisce in questi termini, che si riproducono testualmente: “La Corte di Appello di Brescia con la sentenza de qua (doc. A) ha accolto l’appello proposto dalla Immobiliare Marcia S.r.L., con una motivazione che ha fatto proprie tutte le contestazioni dell’appellante, senza tenere conto della effettiva ricostruzione storica degli eventi ma, soprattutto, delle complete difese della professionista in ordine alla fase antecedente il rogito. Nulla è stato motivato dalla Corte in ordine alle deduzioni effettuate dalla dott.ssa T., ed in particolare al tempo decorso dal primo contatto effettuato dai truffatori con lo Studio Notarile al ricevimento del contratto definitivo di compravendita, nonchè dell’esistenza di un preliminare regolarmente registrato; al contempo, le argomentazioni espresse dalla Corte sulla irrilevanza di alcuni elementi (l’esistenza di copia conforme del verbale assembleare di autorizzazione alla vendita, poi rivelatesi del pari falso, e la pregressa conoscenza tra le parti contraenti indotta ad arte dai truffatori) o l’assenza di altri dati (l’indicazione degli estremi del documento di identità nella formula notarile inserita nell’atto), rappresentano soltanto una apparente motivazione su fatti del pari rilevanti e oggetto di contraddittorio.”.

Di seguito, l’illustrazione del motivo evoca alcuni brani della motivazione della sentenza impugnata e, quindi, a pagina 11 dice che “è stato omesso l’esame di una circostanza di fondamentale rilievo” e che la sentenza presenterebbe “soltanto una apparente motivazione in ordine all’analisi delle ulteriori circostanze sul cui fondamento ha deciso la controversia”. Quindi così si esprime: “La sentenza di appello è, pertanto, meritevole di essere cassata, posto che è stato omesso l’esame di una circostanza di fondamentale rilievo, oltre a presentare soltanto una apparente motivazione in ordine all’analisi delle ulteriori circostanze sul cui fondamento ha deciso la controversia. In particolare, e come sopra ricostruito, è stato espressamente contestato nella comparsa di costituzione di primo e secondo grado, come le parti, prima di procedere alla stipula, avessero richiesto al notaio di predisporre anche il contratto preliminare, in considerazione dell’acconto che doveva essere versato alla promittente venditrice. Tale contratto veniva sottoscritto “privatamente” dai futuri contraenti, i quali procedevano alla relativa registrazione (cfr. doc. 3, già allegato alla comparsa di risposta in primo grado). Tale circostanza non è stata in alcun modo valutata dalla Corte, al pari di quella relativa alla produzione della copia conforme della delibera assembleare di conferimento dei poteri al M.G. di procedere con la vendita dei beni di cui è causa. Al riguardo, infatti, la Corte si è limitata ad affermare “tale attestazione notarile, come è stato pertinentemente rilevato dalla difesa della appellante, non riguarda l’autenticità della sottoscrizione M.G. sul verbale”.”. Per il resto, nelle pagine 12-13 esprime dissenso dalle valutazioni espresse sulla quaestio facti dalla sentenza impugnata.

2.3. L’illustrazione del motivo qui riferita evidenzia in primo luogo che nemmeno si è usato il paradigma normativo del n. 5, imperniato sulla nozione di fatto controverso.

Si è parlato di “una circostanza”, rappresentata dalla richiesta al notaio di predisporre il preliminare. Se essa si identificasse in un fatto controverso – cosa, peraltro, problematica, attesa la genericità della deduzione – resterebbe che nessuna attività argomentativa in punto di decisività del suo preteso mancato esame si è svolta e, prima ancora, che si è omesso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, di fornire l’indicazione specifica di cui all’art. 366, n. 6, quanto ad essa (nei termini richiesti dalla costante giurisprudenza della Corte, a partire da Cass., (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008).

Quanto alla delibera assembleare è poi, palese che, se pure si trattasse di un “fatto”, esso è stato valutato dalla corte territoriale.

In sostanza, l’illustrazione del motivo non è in alcun modo riconducibile al paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. per come ricostruito della Sezioni Unite.

2.4. Esse, nelle citate sentenze nn. 8053 e 8054 hanno statuito che: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”.

Nel solco di dette decisioni Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881, ha ulteriormente rilevato che, vigente il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro lato, il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.”.

A maggior ragione dopo una tale novella legislativa resta fermo il principio, già del tutto consolidato (per tutte: Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n, 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un” 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286) dell’esclusione del potere di questa Corte di legittimità di riesaminare il merito della causa (come si pretenderebbe quanto alla valutazione della delibera assembleare e delle altre circostanze discusse alle pagine 12-13, in disparte l’inosservanza anche per esse dell’art. 366 c.p.c.), essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

3. Il ricorso, giusta le svolte considerazioni, è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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