Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31503 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14720-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ALBERTO MARIA

PROCOPIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ACCIARO;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati FLAVIANO DE TINA e MARZIA GRAFFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/12/2016; R.G.N.79/16.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1. il Tribunale di Udine, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da D.M. avverso il decreto ingiuntivo concesso a Poste Italiane per la somma di Euro 34.860,07, revocava tal decreto per essere stato estinto il debito da parte della predetta con il versamento alla società della minor somma di Euro 22.979,84 quale importo netto risultante dalla differenza tra quanto la società aveva versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine di condanna al risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti e quanto statuito dalla Corte d’appello – che aveva riformato in parte la pronuncia del primo giudice applicando l’ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 e la prevista indennità risarcitoria -, calcolato al netto e non al lordo delle ritenute fiscali;

1.2. tale decisione era confermata dalla Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 245/2016 del 12 dicembre 2016;

riteneva la Corte territoriale che la richiesta di restituzione non potesse che essere limitata alla somma (superiore a quella spettante) effettivamente percepita dalla lavoratrice, salvi i rapporti con il Fisco del datore di lavoro, con la precisazione che, per quanto concerneva l’indennità risarcitoria da sottrarre rispetto agli importi corrisposti al netto, occorresse considerare l’entità della stessa egualmente al netto e non al lordo;

2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A. affidato a tre motivi;

3. la lavoratrice ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

lamenta che la sentenza impugnata, nel respingere il ricorso, si sia basata su precedenti di legittimità (Cass. n. 239/06, n. 1464/12) non pertinenti in quanto basati su di un errore compiuto dal datore di lavoro nel versare al lavoratore una somma in eccesso, laddove nella specie Poste non aveva commesso alcun errore ma solo eseguito quanto disposto dalle sentenze sopra menzionate, citando allo scopo Cass. n. 21699/11;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e dfe3l D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d-bis;

rileva che tale disciplina possa applicarsi solo in caso di errore del solvens e non già nel caso di pagamento avvenuto a seguito di sentenza;

evidenzia che il citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d-bis ha stabilito per il contribuente lavoratore la possibilità di dedurre fiscalmente dal proprio reddito le somme restituite al soggetto erogatore e che il più recente d.m. 5 aprile 2016 dei Ministero dell’Economia e Finanze ha previsto che “in alternativa alla deducibilità del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, il contribuente può chiedere entro il termine…, il rimborso dell’importo determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di cui all’art. 11 t.u.i.r. (D.P.R. n. 917 del 1986)”;

sottolinea che secondo un orientamento della sezione tributaria di questa Corte (Cass. n. 23886/07) il debitore principale verso il fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegua la ritenuta ed il successivo versamento, onde è al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso;

1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del motivo di appello in cui si era rilevato che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto dell’orientamento della sezione tributaria di cui al secondo motivo di ricorso, omettendo al riguardo ogni pronuncia;

2. i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati alla luce degli orientamenti di questa Corte cui si ritiene di dare continuità (Cass. 25 luglio 2018, n. 19735; Cass. 20 luglio 2018, n. 19459; Cass. 29 gennaio 2018, n. 2135; Cass. 2 febbraio 2012, n. 1464; in tali termini anche Consiglio di Stato, Sez. 6, 2 marzo 2009, n. 1164 con riguardo al rapporto di pubblico impiego);

il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nel testo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 143 del 2005, stabilisce che: “1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. 2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (…)”;

la possibilità di presentare istanza di rimborso è dunque prevista non solo in caso di errore materiale ma anche in quello di duplicazione od inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento;

ritiene allora la Corte che correttamente la sentenza impugnata abbia ritenuto il caso in esame rientrare nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento (e dunque comunque in una ipotesi di errore) posto che l’obbligo fiscale sorto da una sentenza (immediatamente esecutiva) poi riformata, secondo una fisiologica dinamica processuale, è venuto meno con effetto ex tunc (cfr. ex aliis, Cass. n. 6072/12, Cass. n. 8829/07) per effetto della parziale riforma in appello (frutto peraltro della sopravvenuta L. n. 183 del 2010, art. 32) sicchè si versa nell’ipotesi di inesistenza dell’obbligo di versamento o di errore;

in tal senso, del resto, è la stessa pronuncia invocata da Poste (Cass. n. 21699/11) che ha ben evidenziato che l’azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e dunque di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e cioè giuridicamente di un pagamento non dovuto;

non può perciò modificarsi l’evidente principio, peraltro più aderente alla peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, per cui il solvens non può ripetere dall’accipiens, in ogni caso, più di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, affermato, tra le altre, da Cass. n. 1464/12 e n. 23093/14, a mente delle quali nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso;

ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di chiedere la restituzione di somme al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;

ed invero, quali che siano i rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, è evidente che il solvens non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, e cioè quanto versato, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva, suscettibile di riforma o cassazione nell’ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, ad un terzo (ente fiscale) – cfr. in tal senso altresì Cons. Stato, sez. 3, n. 3984/11 -;

va infine evidenziato che il principio affermato da Cass., sez. 5, n. 23886/07 (secondo cui il debitore principale verso il fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegua la ritenuta ed il successivo versamento, onde è al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso) riguarda i rapporti tra sostituto d’imposta, sostituito e fisco (cfr. in tal senso Cass. n. 239/06), ma non afferma che al lavoratore sostituito possa essere richiesto quanto versato dal sostituto ad un terzo (l’amministrazione finanziaria) – v. in tale ultimo senso, del resto, Cons. Stato, sez. 6, n. 1164/09;

già tale considerazione elimina, in radice, ogni contrasto tra pronunce del giudice di legittimità;

invero, secondo la prospettazione della società istante, un contrasto sarebbe riscontrabile nel fatto che mentre la sezione lavoro ha affermato il principio della recuperabilità al netto e cioè dell’obbligo di restituzione da parte del lavoratore solo di quanto in concreto percepito (ponendosi in rilievo la circostanza che la società/sostituto d’imposta possa recuperare nei confronti dell’amministrazione finanziaria quanto versato a titolo di imposta sulle somme corrisposte al lavoratore e poi chieste in restituzione e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario), nelle decisioni delle altre sezioni sarebbe stata esclusa la legittimità della richiesta di rimborso delle ritenute fiscali a suo tempo versate;

in realtà l’indirizzo a cui si richiama la ricorrente che nega al sostituto di imposta la legittimazione all’esercizio del diritto al rimborso (Cass. n. 23886/07), asseritamente contrastato dalle sentenze della sezione lavoro, è poi stato definitivamente superato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15032/09, ove si è stabilito che: “In conclusione, le liti tra sostituto e sostituito hanno ad oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto) possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al giudice tributario l’eventuale rifiuto. Ne deriva che sia il sostituto che il sostituito, chiamati in causa dinanzi al giudice ordinario per errori di calcolo che non abbiano inciso sui versamenti a favore del fisco, non hanno titolo per adire il giudice tributario. Se invece si tratta di lite che abbia effetti nei confronti del fisco (quando il sostituto abbia versato una ritenuta non dovuta o in eccesso, rivalendosi o non rivalendosi sul sostituito) il rimedio della richiesta di rimborso consente una efficace tutela dei diritti” – cfr. in tale senso anche Cass. n. 16105/2015 -;

per le ragioni sin qui esposte non si ravvisano gli estremi per rimettere la questione all’esame delle Sezioni unite di questa Corte, non sussistendo il dedotto contrasto di giurisprudenza in seno a questa S.C.;

3. il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

non vi è stata alcuna omessa pronuncia in quanto la Corte territoriale aderendo all’orientamento della sezione lavoro sopra ricordato ha implicitamente disatteso quello, più datato, della sezione tributaria;

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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