Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31501 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7605-2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FASANA 21,

presso lo studio dell’avvocato MICHAEL LOUIS STIEFEL, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO RINA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6518/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/12/2016, R.G.N. 4614/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del giudice di” prima istanza che, per quanto in questa sede rileva, aveva accolto la domanda proposta da D.G. nei confronti di R.F. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento che assumeva essergli stato intimato oralmente dalla predetta società in data 31/7/2011. A base del decisum la Corte territoriale in estrema sintesi, richiamava il principio affermato da questa Corte secondo cui il requisito della forma scritta del licenziamento – prescritta ex lege a pena di nullità – resta a carico del datore di lavoro, la prova a carico dei lavoratore riguardando esclusivamente l’estromissione dal rapporto. Nell’ottica descritta, sul rilievo che non fossero emersi in sede istruttoria elementi tali da indurre a ritenere che il lavoratore avesse volontariamente e consapevolmente posto fine al rapporto, riteneva non assolto l’onere probatorio da parte datoriale, in tal senso confermando gli approdi ai quali era pervenuto il giudice di prima istanza.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione R.F. affidato a cinque motivi illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè degli artt. 2118 e 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Si imputa alla Corte di merito di aver disposto erronea applicazione della ripartizione dell’onere probatorio in tema di licenziamento intimato in forma verbale. Il lavoratore aveva infatti dedotto nel ricorso introduttivo, che il datore gli aveva intimato oralmente il licenziamento, invitandolo a non presentarsi più sul luogo di lavoro, con allegazione rimasta, tuttavia, priva di alcun riscontro probatorio.

Si rimarca, sotto altro versante, come in sede di memoria di costituzione, fosse stata evidenziata la condotta gravemente inadempiente. del dipendente, il quale in data 31/7/2011 aveva abbandonato il posto di lavoro senza preavviso e senza farvi più ritorno, comunicando in seguito alle reiterate sollecitazioni di parte datoriale a riprendere servizio, di non avere intenzione di farlo; e come dette allegazioni fossero state pienamente suffragate in sede istruttoria.

In tal senso il ricorrente stigmatizza l’impugnata sentenza, per violazione dei dettami sanciti dagli artt.115 e 116 c.p.c.quanto alla esegesi dei dati istruttori acquisiti, criticando altresì la statuizione secondo cui la prova gravante sul lavoratore riguarderebbe solo la cessazione del rapporto di lavoro, sul rilievo che la giurisprudenza di legittimità pone a carico del lavoratore la prova non della cessazione del rapporto di lavoro tout court, bensì della estromissione, cioè di un atto indicativo della volontà datoriale di allontanare definitivamente il dipendente dal posto di lavoro.

2. Il motivo è ammissibile, dal momento che le doglianze formulate sono chiaramente delineate, conformandosi al principio di specificità dei motivi che governa il ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.

Esso è altresì fondato.

In via di premessa deve rammentarsi che compete al giudice di legittimità verificare se il fatto ricostruito in sede di merito sia stato correttamente ricondotto alla norma poi applicata, come previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 che rende denunciabile per cassazione non solo la violazione o l’inosservanza di norme di diritto, ma anche la loro falsa od erronea applicazione.

In tale prospettiva, il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto è stato infatti individuato nella distinzione trà ricostruzione storica (assoggettata ad un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicchè ogni qual volta un giudizio apparentemente di fatto si risolva, in realtà, in un giudizio di valore – così come nel caso in esame – si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d’azione della Corte Suprema (Cass. 14/3/2013 n. 6501).

Esula, pertanto, dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e ricade nella diversa ipotesi della falsa applicazione di norme di diritto la censura con la quale, come nella fattispecie scrutinata, in tema di accertamento di licenziamento in forma orale o dimissioni, si assuma che la condotta, ricostruita nei termini indicati dal giudice del merito, non è idonea a giustificare l’accertamento di un recesso intimato dalla parte datoriale, perchè non riconducibile a detta nozione legale.

3. Orbene, con riferimento alla specifica questione della corretta applicazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio in tema di licenziamento in forma orale, va rimarcato come nella elaborazione fornita da questa Corte di legittimità, la prova gravante sul lavoratore sia limitata alla sua estromissione dal rapporto, non coincidente tout court con il “fatto giuridico” della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo.

Ed invero, come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte “il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell’illegittimità di un licenziamento, ha l’onere di provare l’esistenza del licenziamento medesimo” (Cass. civ., 21/9/2000 n. 12520; nello stesso senso Cass. 12/4/2000, n.4717; Cass. 25/10/2004, n. 20700, Cass. 16/10/2007 n. 21607), e a questo fine “non può ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle prestazioni lavorative” (Cass. 16/5/2001 n.6727). Il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l’allegato licenziamento, ha dunque, l’onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere (cfr. Cass. 27/7/2000 n. 9843), laddove la controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un’eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2 (vedi ex aliis, Cass. 17/6/2016 n,12586). Il giudice di merito, a fronte di contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto, è quindi tenuto ad indagare, sulla base delle evidenze istruttorie, il comportamento tenuto dalle parti da cui sia desumibile l’intento consapevole di voler porre fine al rapporto; e tale indagine – avente ad oggetto le contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni – deve essere particolarmente acculata, tenendo conto della circostanza che l’estromissione dal rapporto non può ricondursi tout court alla constatazione della cessazione di fatto dell’attuazione del rapporto, giacchè si introdurrebbe in tal modo, in assenza di una specifica previsione di legge, una sorta di esonero del lavoratore dall’onere della prova riguardo alla effettiva esistenza di un licenziamento.

4. In tal senso, deve ritenersi che la pronuncia impugnata non abbia correttamente sussunto la fattispecie esaminata nell’ambito del paradigma normativo di riferimento, perchè, in violazione dei principi innanzi enunciati, ha rimarcato esclusivamente la mancanza di prova da parte datoriale, dell’esistenza di dimissioni, trascurando di considerare gli oneri probatori gravanti in via prioritaria sul lavoratore, e concernenti l’estromissione dal rapporto, condotta che allude ad una nozione più ampia della semplice constatazione di una cessazione di fatto dell’attuazione del rapporto stesso (vedi in motivazione Cass. 16/05/2001 n.6727).

In sentenza si afferma che i testimoni escussi avevano riferito circa il mancato rientro al lavoro del ricorrente, ma nessuno degli elementi addotti consentiva di ravvisare l’intento recessivo posto a base delle dimissioni, che neanche poteva ricondursi al contenuto delle telefonate intercorse fra il R. e il D., con il quale il primo aveva sollecitato il rientro al lavoro del dipendente.

Il giudice del gravame, nella indagine svolta in relazione all’accertamento della circa la causa di cessazione del rapporto, ha tralasciato di considerare le medesime allegazioni formulate dal lavoratore e contenute nel ricorso introduttivo del giudizio (riportate per il principio di autosufficienza nel presente ricorso) alla cui stregua “veniva intimato oralmente il licenziamento, con invito a non presentarsi più sul luogo di lavoro”, ed ha omesso di scrutinare il quadro probatorio alla luce dei principi innanzi enunciati in tema di ripartizione dell’onus probandi ove sia in discussione il quomodo della risoluzione del rapporto, verificando l’effettiva dimostrazione delle circostanze di fatto indicative dell’intento recessivo di parte datoriale, specificamente allegate dal medesimo ricorrente.

In tal senso appare altresì fondato il rilievo formulato dal R. il quale ha posto in evidenza la contraddizione in cui è incorsa la Corte di merito laddove, vagliando il materiale istruttorio acquisito, ha ritenuto che nessuno degli elementi forniti dai testi escussi consentiva di ravvisare l’intento recessivo posto a base dell’atto di dimissioni – benchè questi avessero confermato che il D. non era rientrato nel posto di lavoro, riferendo di un abbandono del posto medesimo – così trascurando altresì in via prioritaria, di verificare l’estromissione del dipendente dal rapporto di lavoro, in quanto fatto costitutivo del diritto azionato.

5. Alla stregua delle superiori argomentazioni, il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto, restando assorbiti gli ulteriori (il secondo ed il terzo attinenti alla valutazione, ai fini della accertata intimazione di licenziamento, di dati documentali acquisiti in giudizio; il quarto concernente la dedotta ineseguibilità della sentenza per la cessazione della attività e cancellazione dal registro delle imprese, il quinto, relativo alla condanna al pagamento delle differenze retributive nel periodo di mancata esecuzione della prestazione lavorativa), tutti successivi al primo in ordine logico.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte designata in dispositivo la quale, nello scrutinare compiutamente la vicenda delibata e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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