Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31501 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6458-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G., RA.GI., U.P., DUCKLING TWO

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4465/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO

depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 4465/7/17, con cui si accoglie l’appello proposto dai R.G., Ra.Gi., U.P., e la società “Duckling two S.r.l.”, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 16490/15 che aveva annullato, su ricorso proposto dai contribuenti, l’avviso di accertamento castale n. (OMISSIS) con cui l’Ufficio, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva rettificato il classamento ed aumentata la rendita catastale dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS) p.t., Microzona (OMISSIS). Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, posto che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe ritenuto ampiamente motivato l’atto di accertamento ai fini della variazione del classamento. L’Ufficio ricorrente deduce che nell’atto di accertamento è stato affermato che nelle microzone indicate dal comune richiedente, gli scostamenti tra il rapporto valore di medio mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone erano superiori alla soglia di significatività del 35% e che nel suddetto avviso erano riportati in dettaglio gli scostamenti rilevati in ciascuna microzona. Nell’atto impugnato sarebbero stati sottolineati i valori medio catastale e di mercato ed il relativo sco-stamento per ogni microzona, aspetto tra l’altro più volte specificato in sede di atti processuali sia di primo grado che di secondo grado. Si lamenta che i giudici di appello non si sarebbero conformati al recente indirizzo interpretativo della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della Corte di legittimità, pur avendo l’Ufficio indicato in modo specifico la procedura adottata in applicazione della legge, con la previsione di regole di revisione del classamento per ciascun ambito e per ciascuna categoria, sottolineando come i criteri adottati e soprattutto le simulazione successivamente praticata (l’ultima delle quali effettuata il 14 ottobre 2013) abbiano consentito di correggere eventuali errori o scarti.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che il Collegio non avrebbe tenuto conto delle ampie argomentazioni consistenti nella descrizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’unità oggetto di revisione della classe, utili a giustificare la stessa, introdotte dall’Ufficio sia nella motivazione dell’atto impugnato che nei suoi scritti difensivi durante la fase contenziosa e perfettamente colte dal Giudice di primo grado, il quale, nella sentenza impugnata, aveva sottolineato come risultasse che l’Ufficio avesse ampiamente illustrato le caratteristiche della microzona, del palazzo ove era ubicata l’unità immobilire e tutti i riferimenti giuridici seguiti per la corretta determinazione del nuovo classamento. Il giudice di prime cure aveva tenuto presente che nella specie trattavasi di un immobile in pieno centro storico, Zona Pantheon, categoria C/6 -garage/autorimessa – di mq 38, con altezza utile di circa mt 4, 10, ubicata a piano terra con affaccio su via della Pigna. La Commissione Tributaria Regionale, invece, non avrebbe tenuto conto dell’ampia documentazione prodotta dall’Ufficio, già nel giudizio di primo grado, avente una significativa rilevanza probatoria, come la visura storica dell’unità immobiliare oggetto di ricorso, l’elenco dei subalterni del fabbricato nel quale l’unità in questione era ubicata e la documentazione fotografica del fabbricato, come da sopralluogo.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, non sono fondati per le considerazioni che seguono.

a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

b)Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che risulti già munita. Questa Corte ha, infatti, precisato che: “in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

c) Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione”.

Si impone, pertanto, un corretto utilizzo della metodologia del riclassamento ai sensi delle norme citate, che a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019).

d) Tanto premesso, nella specie, è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. 18 febbraio 2005, n. 40) cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dall’art. 1, comma 335, cit., ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

d) Va, inoltre, precisato, con riferimento alle deduzioni difensive articolate con il secondo motivo di ricorso, che la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della stessa, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

e) Il tenore dell’atto impugnato, per come riassunto nella sentenza di appello ed indicato nei suoi tratti essenziali nello stesso ricorso, non risponde ai requisiti sopra ampiamente illustrati. Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addure, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).”Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche delle singole unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (Cass. n. 19810 del 2019). Si deve, quindi, ribadire il principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 23129 del 2018).

4. La Commissione Tributaria Regionale si è uniformata ai principi di diritto enunciati, rilevando, altresì, come l’Agenzia delle entrate nella specie abbia sostanzialmente giustificato l’atto di accertamento “con la progressiva trasformazione urbana e socio-economica della microzona, ma tale trasformazione in realtà rappresenta solo la spiegazione del perchè la microzona ha registrato lo scostamento previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335”. Ne consegue che appare evidente il difetto motivazionale dell’atto impugnato, nella sostanza basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, e sul riferimento ad immobili similari non per caratteristiche catastali, ma per la mera collocazione nella medesima zona censuaria, in mancanza di qualsiasi altra specificazione in ordine ai vantaggi retraibili concretamente dai singoli immobili interessati rispetto ad imprecisati miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico e della qualità del contesto urbano.

9. In definitiva il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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