Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31500 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11948/2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO GARGIULO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. S.T.U. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei

Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RUBINO DE RITIS, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/04/2017,

R.G.N. 23314/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con decreto del 10 aprile 2017, il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione proposta da C.G. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione, cui aveva insinuato il credito di Euro 218.650,94 a titolo di retribuzione variabile/bonus dovutagli, in qualità di direttore tecnico, per gli anni 2010, 2011, 2013 e indennità sostitutiva del preavviso, escluso per i gravi profili di inadempimento, a suo carico, agli obblighi di legge discendenti dalla carica e in pendenza di procedimento penale per molteplici e gravi ipotesi di reato, in concorso con altri responsabili della società fallita, previsti dall’art. 640 bis c.p., art. 434 c.p., commi 1 e 2, in riferimento alla bonifica del sito di (OMISSIS).

A motivo della decisione, il Tribunale escludeva la dimostrazione da parte del lavoratore dell’esatto adempimento dei propri obblighi, a fronte dell’eccezione di inadempimento formulata, ai sensi dell’art. 1460 c.c., dalla curatela fallimentare, avendo anzi la sua posizione dirigenziale reso possibile l’esecuzione del disegno criminoso sfociato nel disastro ambientale di (OMISSIS). Inoltre, esso riteneva il difetto di prova della spettanza del bonus retributivo per gli anni 2010, 2011 e 2013, per l’inopponibilità della documentazione prodotta, a norma dell’art. 2704 c.c., al curatore per la sua posizione di terzietà in sede di accertamento del passivo, nè essendo stati dimostrati l’accordo tra le parti della doverosa corresponsione di una retribuzione aggiuntiva in misura variabile (bonus), nè la sua erogazione continuativa e generalizzata.

Con atto notificato il 4 maggio 2017, il creditore ricorreva per cassazione avverso il predetto decreto con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, nn. 3 e 4, artt. 2094,2099,1460,2697 c.c. e difetto di motivazione, per l’inconfigurabilità di una corretta deduzione dell’eccezione di inadempimento in ordine al bonus retributivo, siccome non relativa a prestazione nell’ambito della corrispettività sinallagmatica del contratto di lavoro e pertanto inidonea a precludere l’avversaria pretesa (con una sostanziale inversione dell’onere probatorio, essendo incontestata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti), ma alla (non) corretta esecuzione della prestazione, fonte di una responsabilità risarcitoria da dimostrare, comunque eventualmente foriera di un credito da opporre in compensazione; e ancora per la ravvisata inopponibilità della documentazione prodotta in assenza di una sua tempestiva deduzione dalla curatela, formulata solo in sede di opposizione allo stato passivo e sottoscritta dai responsabili della società, come avvenuto per altri dipendenti, il cui credito era stato ammesso alla stato passivo.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, nn. 3 e 4, art. 2118 c.c., art. 23 ccnl dirigenti industria, art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, per l’esclusione dallo stato passivo del credito a titolo di indennità di mancato preavviso, dovuto al lavoratore per norma di legge e di ccnl, per la risoluzione del rapporto, con comunicazione datoriale del 10 ottobre 2013, in esito a “procedura di mobilità, peraltro positivamente conclusa… a causa delle difficoltà finanziarie… che si è tradotta nel sostanziale fermo di tutti i cantieri di trasformazione, determinato dal noto intervento dell’autorità giudiziaria… tale da indurre… ad un’opera di ristrutturazione di tutti i settori aziendali, con una sensibile contrazione di una serie di attività, tra cui… l’attività di bonifica e progettazione”, e quindi per giustificato motivo oggettivo; con irrilevanza al riguardo della sua maturazione di trattamento pensionistico (incidente solo sulla tutela reale in caso di illegittimo licenziamento), nè potendo essere opposta alcuna eccezione di inadempimento a fronte di una prestazione semplicemente dovuta dalla società datrice.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82,130, per mancata dimidiazione nel dispositivo della sentenza delle spese liquidate in favore dello Stato, attesa l’ammissione della curatela fallimentare al gratuito patrocinio, nonostante essa fosse contenuta in parte motiva, secondo la previsione di legge.

4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, nn. 3 e 4, artt. 2094,2099,1460,2697 c.c. e difetto di motivazione per l’inconfigurabilità di una corretta deduzione dell’eccezione di inadempimento in ordine al bonus retributivo e per inopponibilità della documentazione prodotta in assenza di tempestiva deduzione dalla curatela, è infondato.

4.1. In via di premessa, il mezzo è generico, per violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sotto il profilo dell’autosufficienza per l’omessa indicazione (ancor prima che trascrizione e specificazione della sede di produzione) dei documenti in questione (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679).

4.2. Nel merito della contestata inopponibilità di una documentazione genericamente indicata e non specificamente contestata, essa è stata correttamente esaminata (e quindi ritenuta sussistente).

E’ noto, infatti, che l’inopponibilità al terzo, ai sensi dell’art. 2704 c.c., non si configuri come eccezione in senso proprio, ma quale fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato e, in quanto tale, rilevabile anche di ufficio dal giudice trattandosi di elemento costitutivo della pretesa (Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 3 maggio 2017, n. 20115; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207).

4.3. Ed essa costituisce autonoma ratio decidendi (al quinto capoverso di pg. 3 del decreto), con idoneità del suo rigetto alla formazione di giudicato sul punto, nonostante la concorrenza dell’altra, pure autonoma ratio decidendi (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 210; Cass. 29 marzo 2013, n. 79318; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307), basata sull’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. (dal quarto capoverso di pg. 2 al quarto di pg. 3 del decreto): sicchè essa rimane assorbita.

5. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, nn. 3 e 4, art. 2118 c.c., art. 23 ccnl dirigenti industria, art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, per esclusione dallo stato passivo del credito a titolo di indennità di mancato preavviso per la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, è invece fondato.

5.1. Non è dubbio, in via di premessa, che la causa di cessazione dell’attività produttiva integri un giustificato motivo oggettivo, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3 (e non giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c., che presuppone un inadempimento di gravità tale da far venir meno la fiducia nell’altra parte e da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto), con il conseguente diritto del lavoratore al preavviso o, in mancanza, all’indennità sostitutiva (Cass. 12 agosto 1994, n 7417).

5.2. Nel caso di specie, il Tribunale lo ha escluso, in accoglimento dell’eccezione della curatela fallimentare di inadempimento a norma dell’art. 1460 c.c. (ult. cpv. sub p.to 2 a pg. 3 del decreto).

Ebbene, essa comporta, per la sua inerenza alle prestazioni corrispettive del contratto (in quello di lavoro quelle essenziali essendo la prestazione lavorativa – verso il corrispettivo della retribuzione), una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti in ordine anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse: per cui, qualora si rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non sia grave ovvero abbia scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., si deve ritenere il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione contrario a buona fede e quindi non giustificato, ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2 (Cass. 8 novembre 2016, n. 22626).

5.3. Il Tribunale ha individuato l’inadempimento del lavoratore, cui è stata opposta l’eccezione in parola, nelle violazioni degli obblighi di legge connessi alla qualità di Direttore Tecnico e Responsabile della bonifica del sito di (OMISSIS) in relazione ai gravissimi fatti oggetto di contestazioni penali, integranti gli estremi di illeciti civili, per cui la curatela si è riservata di agire in responsabilità. Sicchè appare evidente l’inconfigurabilità di un’eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c., quanto piuttosto di un’eventuale eccezione di compensazione di un credito risarcitorio, da accertare in esito ad azione di responsabilità: ciò che comporta ben comprensibili riflessi sulla diversa ripartizione dell’onere probatorio.

5.4. Ed infatti, le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, che appunto implicano una diversa distribuzione del detto onere: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicchè grava sulla parte che la invochi l’onere di provare l’esistenza del proprio controcredito; la seconda integra, invece, un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore: con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. 22 novembre 2016, n. 23759).

6. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’accoglimento del secondo motivo, in funzione di un accertamento dell’assoluzione dell’onere probatorio dell’eccezione di compensazione (a carico della curatela fallimentare deducente): con assorbimento del terzo (di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82,130, per mancata dimidiazione nel dispositivo della sentenza delle spese liquidate in favore dello Stato) e rigetto del primo, con la cassazione del decreto in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa il decreto, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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