Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31500 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5993-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A.M.;

– intimata –

e contro

O.M.D.P., elettivamente domiciliata in ROMA

LUNG.RE DELLA VITTORIA 9 – STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ROSATI LA

COMMARA & PARTNERS presso lo studio dell’Avvocato LA COMMARA

UMBERTO che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Nonchè da:

O.M.D.P., elettivamente domiciliata in ROMA

LUNG.RE DELLA VITTORIA 9 – STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO ROSATI LA

COMMARA & PARTNERS presso lo studio dell’Avvocato LA COMMARA

UMBERTO che la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4431/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 4431/7/17 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, svolgendo due motivi. I giudici di appello, ritenendo erroneamente che il gravame fosse stato presentato dall’Ufficio (laddove era stato presentato da O.M.D.P. erede di V.A.M.), lo rigettava, sul presupposto della non corretta motivazione dell’avviso di accertamento catastale contenente il riclassamento di n. 7 immobili siti in (OMISSIS), Microzona (OMISSIS), effettuato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. La contribuente V.A.M. aveva impugnato l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 20 che, con sentenza n. 12008/20/15, aveva accolto parzialmente il ricorso, assumendo che la variazione appariva sufficientemente motivata in relazione alla consistenza degli immobili, ma andava rideterminata la classe. O.M.D.P., nella qualità di erede della ricorrente V.A.M., aveva proposto appello. Avverso la medesima sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4431/7/17, O.M.D.P. ha proposto successivo ricorso per cassazione, svolgendo sei motivi, resistendo, altresì, con controricorso al ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate. La contribuente ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate.

1. Con il primo motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nella parte in cui i giudici di appello non avrebbero tenuto conto dei principi posti a base della procedura di riclassamento ai sensi della norma indicata, posto che il provvedimento, invece, richiamerebbe, nella parte motiva, le ragioni giuridiche che lo giustificano nonchè i presupposti di fatto dell’accertamento.

I giudici della Commissione Tributaria Regionale non si sarebbero conformati alle pronunce di questa Corte espresse con sentenze n. 4712 del 2005, n. 21176 del 2016, atteso che la revisione effettuata dall’Ufficio non si sarebbe basata soltanto sullo scostamento, ma anche sui criteri ordinari, dando conto di tutti gli elementi fattuali che hanno contribuito al nuovo classamento quali la descrizione della microzona, l’indicazione delle trasformazioni urbanistiche intervenute, la definizione della categoria e della classe, oltre all’indicazione degli immobili posti a comparazione.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la Commissione sarebbe giunta ad una conclusione incomprensibile, illogica e contraddittoria, secondo la quale l’Ufficio non avrebbe compiutamente motivato perchè l’incremento del classamento dovesse essere proprio delle classi indicate, considerata anche la natura dell’edificio in esame. La Commissione ha, infatti, concluso con l’attribuzione di classi maggiori di quelle già attribuite alle diverse unità immobiliari in epoca assai risalenti nel tempo, ovvero al 1939, ma di classi inferiori rispetto a quelle attribuite dall’Ufficio con l’avviso di accertamento.

Ricorso incidentale proposto da O.M.D.P.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, O.M.D.P. denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che i giudici di appello avrebbero ritenuto erroneamente che il gravame fosse stato proposto dall’Agenzia delle entrate, pur ammettendo che l’avviso di accertamento impugnato non era stato adeguatamente motivato, sul presupposto di una esposizione dei motivi di fatto e diritto completamente errata. Si precisa, inoltre, che la Commissione Tributaria Regionale, pur ammettendo di fatto che l’avviso di accertamento per cui è causa non era stato adeguatamente motivato, avrebbe completamente travisato le richieste della contribuente, con la conseguenza che l’integrale esposizione dei motivi in fatto e diritto sarebbe completamente errata, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con specifico riferimento alla mancata allegazione dell’atto con cui si era provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1.

5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con specifico riferimento alla indebita inversione dell’onere della prova, in violazione dell’art. 2697 c.c..

6. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con specifico riferimento alla errata procedura della revisione del classamento, in violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949 e del D.P.R.n. 138 del 1998.

7. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con specifico riferimento alla errata applicazione dei principi dell’estimo comparativo per omesso raffronto con le unità tipo in violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, convertito con modificazioni dalla L. n. 1249 del 1939, e del D.P.R. n. 1142 del 1949.

8. Con il sesto motivo di ricorso incidentale, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con specifico riferimento alla errata individuazione delle microzone da parte del Comune di Roma, in violazione del D.P.R. n. 138 del 1998, nonchè alla insussistenza delle condizioni del riclassamento per errata determinazione del rapporto tra “valore medio di mercato” e “valore medio catastale” relativo all’insieme delle microzone comunali, in violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 229 e conseguente erroneità della Deliberazione del Comune di Roma in data 11.10.2010, n. 5.

9. Per ragioni di priorità logica va esaminato il primo motivo di ricorso incidentale, con cui la contribuente denuncia la nullità della sentenza, in quanto i giudici di appello avrebbero scritto in motivazione che l’appello è stato proposto dall’Ufficio, il quale non si sarebbe neppure costituito in giudizio.

9.1. Il motivo è fondato. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale consegue l’assorbimento dei restanti e del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate.

Dal contenuto della sentenza n. 4431/2017 si evince, chiaramente, che è l’Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di Roma Territorio ad impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 12008/2015, chiedendone la riforma.

I giudici di appello, inoltre, argomentano le deduzioni difensive proposte dall’Ufficio nel corso del giudizio qualificandolo appellante.

Si afferma testualmente nella motivazione della pronuncia: “D’altra parte, è la stessa Agenzia appellante, a non smentire la perizia giurata che il contribuente ha prodotto e da cui discende l’accoglimento parziale, da parte dei primi giudici, che a parere della Commissione va confermata la decisione presa con il rigetto dell’appello”.

Non è contestato che l’Agenzia delle entrate non solo non ha proposto appello (v. pag. 8 ricorso principale), ma non risulta costituita nel corso del giudizio (pag. 5 memoria ex art. 380 bis c.p.c. presentata da O.M.d.P.).

La denuncia illustrata dalla ricorrente incidentale non integra un errore materiale della sentenza, ma un vizio della stessa censurabile per cassazione, posto che la Commissione Tributaria Regionale non confonde le parti del giudizio ma, sull’errato presupposto che l’appello sia stato presentato dall’Agenzia delle entrate, argomenta il percorso decisionale, ritenendo sussistente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e confermando la sentenza del giudice di primo grado, ma omette di motivare sulle censure dedotte dalla contribuente alla sentenza di primo grado, ritenuta erroneamente appellata.

Ne consegue un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, che determina la nullità della stessa, poichè non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione (Cass. n. 5939 del 2018 e Cass. n. 29490 del 2008), ed omette di esaminare le doglianze proposte dall’effettiva appellante O.M.D.P. alla sentenza di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente.

10. In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i restanti ed assorbito il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i restanti ed assorbito il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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