Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3150 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2018, (ud. 08/11/2017, dep.08/02/2018),  n. 3150

Fatto

RILEVATO

che M.G. conveniva in giudizio Mi.Cr., già datrice di lavoro, e la madre di costei, F.I., per ottenere la condanna delle predette al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta mobbizzante o comunque illecita delle predette nei suoi confronti;

che successivamente alla proposizione della domanda in sede civile si instaurava a carico di F.I. anche un procedimento penale per il reato di cui all’art. 572 c.p., nel quale la M. si costituiva parte civile;

che F.I. chiedeva, quindi, al giudice civile che fosse rilevata ex art. 75 c.p.c., comma 1 la rinuncia automatica della M. al giudizio civile, a seguito della intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale;

che il Tribunale di Monza emetteva ordinanza, comunicata il 30/11/2016, con la quale ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti;

che avverso tale ordinanza F.I. ha proposto istanza di regolamento di competenza;

che la M. non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che la Procura Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le sue osservazioni, cui la ricorrente ha replicato con propria memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente rileva che l’ordinanza non fa cenno alcuno alla questione posta da F.I. riguardo alla intervenuta rinunzia agli atti del giudizio da parte della M. in ragione dell’avvenuto trasferimento dell’azione civile nel processo penale, pur essendo pacifico che i fatti e comportamenti in cui si vorrebbe ravvisare la responsabilità della istante in sede penale fossero gli stessi per i quali era stata proposta l’azione civile, talchè l’ordinanza medesima disattende esplicitamente il disposto dell’art. 75 c.p.p., e dà luogo ad una inaccettabile situazione di litispendenza;

che si deve rilevare, concordemente con il parere espresso dal Pubblico Ministero, che l’ordinanza in esame non è riconducibile nell’ambito dei provvedimenti sulla competenza impugnabili ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;

che, specificamente, non può ritenersi che l’ordinanza predetta, limitandosi a dettare provvedimenti relativi all’istruzione della causa (come tali, per il carattere ordinatorio e la intrinseca revocabilità, privi del carattere decisorio), abbia, sia pure implicitamente, deciso sulla competenza (cfr. Cass. Sez. U, n. 117 del 08/01/1992 e molte altre conformi, che hanno espresso il seguente principio di diritto: Affinchè si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l’affermazione o la negazione della competenza, mentre non può configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatorii, retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, ancorchè tali provvedimenti non rispettino l’ortodossia processuale (come quando il pretore, a seguito dell’opposizione del convenuto, ometta, in violazione dell’art. 667 c.p.c., comma 2, di statuire immediatamente sulla competenza) o eccedano dai poteri spettanti al giudice nella specifica fase in cui intervengono);

che neppure competeva al giudice di merito il rilievo officioso dell’avvenuta rinuncia implicita ai sensi dell’art. 75 c.p.c., mancando l’accertamento da parte sua dell’identità delle due domande, proposte, rispettivamente, nel processo penale e in via autonoma nel processo civile, accertamento che richiede la disamina, nella specie mancante, riguardo alla coincidenza degli elementi di identificazione delle medesime, risultando, tra l’altro, dalla prospettazione la non coincidenza dei processi sotto il profilo soggettivo, per essere uno dei presunti danneggianti parte del giudizio civile rimasto estraneo al giudizio penale (sul punto Cass. n. 17608 del 18/07/2013);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendosi confermare la natura impugnatoria del regolamento di competenza e la inattitudine dello stesso a trasformarsi, in assenza di un provvedimento a carattere decisorio impugnabile, in mezzo di regolazione preventiva sulla competenza (Cass. n. 14223 del 07/06/2017);

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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