Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3150 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2594/2009 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato PENNISI VINCENZO ALBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CACOPARDO Sergio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 20/11/07,

depositata il 04/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. F.S. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ Agenzia delle Entrate (quest’ultima resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo al 1991, la C.T.R. Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso introduttivo.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, oltre che vizio di motivazione) è inammissibile.

In particolare, per quanto concerne il vizio di motivazione, manca l’indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale il motivo di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere una indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

E’ inoltre appena il caso di aggiungere che non risultano indicati, con precisazione della sede processuale della relativa produzione (come previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6 nell’interpretazione di questo giudice di legittimità) gli atti e documenti sui quali la censura è fondata (ad es.: produzione documentale del contribuente asseritamente non valutata dai giudici d’appello), nè tali atti e documenti risultano depositati unitamente al ricorso, come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4.

Con riguardo alla censura ex art. 360 c.p.c., comma 3, il relativo quesito di diritto risulta inadeguato, posto che, anche prescindendo dalla circostanza che esso è formulato in modo da comprendere anche il denunciato vizio di motivazione e dal fatto che si sostanzia essenzialmente nella richiesta di accertamento della violazione di alcune norme di legge, senza evidenziare gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la regola di diritto applicata dal quel giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (v. tra molte altre Cass. n. 19769 del 2008), il suddetto quesito ad una lettura autonoma (ossia indipendente dalla lettura del motivo) risulta privo delle indicazioni necessarie a consentire a questo giudice di formulare in risposta un principio di diritto idoneo a definire la questione controversa e suscettibile di ricevere applicazione in altre controversie.

Anche il secondo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonchè D.P.R. n. 600 del 1993, art. 39, oltre che vizio di motivazione) e il terzo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione) sono inammissibili, quanto alle censure per vizio di motivazione, per mancanza della indicazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., e, quanto alle censura per violazione di legge, per inadeguatezza dei relativi quesiti che, anche in tali casi, si sostanziano essenzialmente nella richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di alcune norme di legge, senza evidenziare gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la regola di diritto applicata dal quel giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (v. tra molte altre Cass. n. 19769 del 2008) ed inoltre ad una lettura autonoma risultano privi delle indicazioni necessarie a consentire a questo giudice di formulare in risposta un principio di diritto idoneo a definire la questione controversa e suscettibile di ricevere applicazione in altre controversie. Con specifico riguardo al quesito del terzo motivo, è inoltre da evidenziare che esso contiene una quaestio facti, ossia si fonda su di una affermazione in fatto (mancanza di prove sufficienti fornite dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa) che non risulta in alcun modo pacifica o accertata nella sentenza impugnata.

Infine, in relazione al quarto motivo (col quale si deduce omessa pronuncia in ordine alle eccezioni proposte dal contribuente in primo grado e riproposte nelle controdeduzioni in appello) è innanzitutto da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (in particolare, Cass. n. 5351 del 2007) e che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando (come nella specie) la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).

E’ peraltro appena il caso di aggiungere che nella specie manca il deposito unitamente al ricorso (come prescritto a pena di improcedibilità anche per gli atti processuali dall’art. 369 c.p.c., n. 4, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006) degli atti sui quali la censura è fiondata (ossia gli atti processuali nei quali le suddette eccezioni risulterebbero poste e dai quali pertanto emergerebbe la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.).

In proposito, è da evidenziare che l’onere di deposito de quo non può ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se nel ricorso non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010), essendo appena il caso di aggiungere che il suddetto onere di deposito sussiste anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere medesimo, potendo la parte provvedervi anche mediante la produzione in copia (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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