Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 315 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11957-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V. XX SETTEMBRE 26,

presso lo studio dell’avvocato MARCO YEUILLAZ che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1254/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI TORINO del 29/09/2014, depositata il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

udito l’Avvocato Marco Yeuillaz difensore della controricorrente che

si riporta ai motivi.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso una decisione di appello che ha riconosciuto il rimborso dell’Irap ad un medico convenzionato, non ritenendo sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il medico aveva infatti corrisposto l’IRAP per gli anni dal 1998 al 2006 ed aveva poi chiesto che venisse rimborsata l’imposta avendola corrisposta indebitamente.

I giudici di merito, in grado di appello, hanno accolto la tesi della contribuente sottolineando la mancanza di una autonoma organizzazione, non ricavabile dalla presenza di un dipendente con funzione di segretaria, e desumibile altresì dal convenzionamento con il servizio sanitario.

L’Agenzia propone ricorso avverso tale decisione con unico motivo, con cui lamenta violazione delle norme sull’Irap, ed in particolare l’erroneità della tesi che, in presenza di un dipendente, e dei beni strumentali riscontrati, esclude l’esistenza della autonoma organizzazione.

Si è costituita la contribuente, depositando controricorso.

In materia di IRAP del medico convenzionato, è orientamento di questa Corte che il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016), cosi che in caso di convenzionamento non possono ritenersi eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. Ossia, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, il requisito dell’autonoma organiZzazione ai fini del presupposto impositivo (sez. 5, n. 13405 del 2016).

Nè può a tal fine rilevare la presenza di una segretaria, peraltro, come pacifico, pagata per poche ore settimanali.

E’ infatti statuito che l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6^, n. 26982, del 2014), ed essendo esclusa la rilevanza del dipendente nel caso in cui questi abbia mansioni esecutive, come è per la segretaria (Sez. U. n. 9451 del 2016). La corte di merito, dunque con accertamento di fatto motivato adeguatamente, e conforme ai suddetti principi, ha correttamente escluso la sussistenza della autonoma organizzazione, quale presupposto dell’Irap.

Il ricorso va pertanto respinto, ma le spese, in ragione del fatto che la giurisprudenza si è consolidata successivamente, vanno compensate.

PQM

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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