Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 315 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 315 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27430-2012 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA (800062590379) in persona del
Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI
GINO, rappresentata e difesa dall’avvocato PENNESI ANDREA
giusta delibera G.R. n. 1637 del 13/11/2012 e giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
VOLPICELLI MASSIMO;

– intimato avverso la sentenza n. 36/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 27/03/2012, depositata il
03/07/2012;

Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 27430 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La Regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale di Bologna con la quale -in controversia
concernente impugnazione di cartelle di pagamento per tassa automobilistica relativa
all’anno 2005 e notificata il 29.4.2009- è stato respinto l’appello proposto dall’ente
Regione avverso la sentenza della CTP di Bologna n.57/01/2010 che aveva accolto il
ricorso della parte contribuente Volpicelli Massimo.
La sentenza impugnata —dato atto che il contribuente aveva eccepito la tardività dell
cartella medesima perché emessa dopo il decorso del termine prescrizionale triennale
previsto dall’art.5 del D.L. n.953 del 1982- ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo del
tributo non costituisce atto interruttivo della prescrizione, non trattandosi di atto
recettizio.
L’ente regione ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.
Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Il motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.5 del D.L.n.953/1982,
dell’art.17 comma 2 del D.Lgs. n.46 del 1999, dell’art.17 comma 3 del D.Lgs.
n.472/1997 e dell’art.25 lett c del DPR n.602/1973) appare infondato e da
disattendersi.
Invero, la parte ricorrente evidenzia che il comma 3 dell’art.17 del D.Lgs. n.472/1997
consente alle Amministrazioni pubbliche di irrogare le sanzioni per omesso
pagamento dei tributi senza previa contestazione e mediante iscrizione a ruolo, nel

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letti gli atti depositati

mentre l’art.17 co.2 del D.Lgs.n.46/1999 consente alle stesse Amministrazioni di
affidare ai concessionari la riscossione coattiva delle imposte mediante ruolo.
Evidenzia inoltre che l’art.25 lett. c del DPR n.602/1973 prescrive che la cartella di
pagamento sia notificata all’obbligato entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Ciò posto, la parte

automobilistica entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato
il pagamento (e cioè l’anno 2005), avendo provveduto all’adozione entro il
31.12.2008 del provvedimento definitivo di iscrizione a ruolo del tributo evaso, data a
decorrere dalla quale risulta essere stata anche tempestivamente notificata la cartella
di pagamento, a mente del menzionato art.25 lettera c, norma secondo la quale la
notifica della cartella deve avvenire, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le
somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.
Alla luce di tali considerazioni, la parte ricorrente si duole della pronuncia del giudice
del merito con la quale è stata ritenuta prescritta la pretesa, senza che il predetto
giudice abbia tenuto conto del fatto che prima del compimento del termine triennale
di cui al menzionato art.5 del D.L.n.953/1982 l’ente regionale aveva provveduto ad
adottare il provvedimento definitivo di iscrizione a ruolo del tributo.
La dianzi riassunta censura di violazione di legge appare inaccoglibile già alla luce
dell’incongruo procedimento di riscossione che la parte ricorrente prospetta di avere
effettuato: non è infatti coerente con il disposto della lettera c dell’art.25 del DPR
n.602/1973 assumere che deve considerarsi tempestiva la notifica della cartella di
pagamento per il fatto che essa è avvenuta entro i due anni dalla data dell’iscrizione
a ruolo, nel mentre la norma ora indicata prescrive che la notifica debba essere
effettuata “entro il 31 dicembre …. del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti
dell’ufficio”, così stabilendo un collegamento necessario tra la notifica della cartella

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ricorrente assume di avere promosso l’azione per il recupero della tassa

di pagamento e l’adozione di un atto di accertamento che nella specie risulta
pacificamente carente.
Nella sentenza n.667 del 2007 la Suprema Corte ha chiaramente evidenziato che, per
effetto della novella introdotta dall’art. 1 del D.L. 17/06/2005 n. 106, il menzionato
art.25 del DPR n.602 del 1973 distingue ora tre diversi termini per la notifica delle

tipi) o da accertamenti, distinzione che in precedenza non aveva ragione di esistere
proprio perché il termine di decadenza della notificazione della cartella (prima della
sua soppressione ad opera del D.Lgs. n. 193 del 2001) veniva posto, in ogni caso, in
rapporto alla consegna del ruolo al concessionario, senza alcun riferimento alla natura
dell’attività propedeutica alla sua formazione.
Il difetto di una qualunque delle relazioni cronologiche tra adozione della cartella di
pagamento e condotta dell’Amministrazione procedente previste dall’anzidetta
norma, nella lettera vigente al momento dell’adozione del provvedimento qui
impugnato, è sintomo già di per sé sufficiente della inidoneità della procedura seguita
dalla Regione Emilia Romagna ad evitare la estinzione del diritto di agire per la
riscossione del tributo che, a mente dell’art.5 del D.L. n.953/1982, “si prescrive
con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il
pagamento”, termine la cui maturazione non può certo considerarsi evitata per effetto
della notificazione (in epoca successiva alla scadenza del termine medesimo) di una
cartella di pagamento non tempestivamente preceduta dall’atto prodromico
necessario a mettere al corrente il destinatario della pretesa dell’ente pubblico.
Ed infatti detto termine, come è stato precisato anche da Cass. Sez. 1, Sentenza n.
3658 del 28/04/1997, ha efficacia prescrizionale e non decadenziale e perciò non può
essere interrotto se non con atto a valenza esterna, debitamente portato a conoscenza
del debitore, caratteristica di cui non è provvista la procedura di iscrizione a ruolo del
tributo, siccome adottata tutta all’interno dell’Amministrazione e, come tale, inidonea
ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della
pretesa. Detta procedura -se può ovviare, per espresso disposto di legge, alla

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cartelle a seconda che le stesse siano originate da attività di liquidazione (nei suoi due

procedura di irrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributinon può ovviare -in difetto di qualunque previsione normativa- all’assenza di un atto
idoneo a generare l’interruzione del decorso del termine prescrizionale perché dotato
del requisito della “introduzione nella sfera giuridica del destinatario”, requisito
ineludibilmente richiesto dall’art. 2943 cod. civ. nella parte in cui prevede che

debitore”.
Sul punto concordano anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14301 del 19/06/2009 (in
materia di imposta di registro) e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23251 del 17/11/2005 (in
materia di sanzioni per violazione al codice della strada).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 5 luglio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013

DEPOSITATO CAWCIWP,

prescrizione dei diritti è interrotta solo da un “atto che valga a costituire in mora il

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