Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31499 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16562/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 471/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/06/2012 R.G.N. 901/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dal Ministero della Salute avverso il decreto ingiuntivo con cui P.N., madre del figlio inteedetto C.C., titolare dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, aveva chiesto la condanna del Ministero a pagare Euro 175.629,02 della L. n. 229 del 2005, ex artt. 1 e 4. Secondo l’appellante la P. non aveva espressamente rinunciato al giudizio pendente davanti al Tribunale di Patti (di rivalutazione della componente dell’indennizzo denominata indennità integrativa speciale) secondo la previsione dell’art. 3 della Legge citata con conseguente preclusione all’accesso ai benefici di cui alla L. n. 229 del 2005.

Secondo la Corte d’appello la norma che prevedeva la rinuncia non poteva essere interpretata nel senso che la legge imponesse la rinuncia alle domande per la puntuale applicazione della legge o per il risarcimento del danno che esorbita dai limiti della legge stessa e,dunque, le controversie che riguardano l’esatto calcolo degli importi mensili degli assegni, già formalmente riconosciuti dall’amministrazione, e che tale interpretazione trovava conferma nel D.L. n. 159 del 2007, art. 33, con in L. n. 222 del 2007.

2. Avverso la sentenza ricorre il Ministero della Salute. La P. è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il Ministero denuncia violazione della L. n. 229 del 2005, art. 3, rilevando che la norma ha una formulazione ampia “contenziosi giudiziali..in qualsiasi stato e grado ivi compresa la fase esecutiva”; la norma cioè prevede la concessione di ulteriori e rilevanti benefici ” in cambio” della rinuncia ad ulteriori pretese con finalità latu sensu transattiva. Osserva che sarebbe stato illogico pretendere la rinuncia, ma facendo salva la possibilità di richiedere nuovamente le pretese azionate.

Deduce che nel caso di specie la ricorrente per godere dei benefici di cui alla L. n. 229 del 2005, doveva rinunciare agli effetti favorevoli degli ulteriori benefici riconosciutile dalla sentenza (rivalutazione dell’indennità integrativa speciale dell’indennizzo) e non averlo fatto le precludeva l’accoglimento delle pretese azionate.

4. Il ricorso è fondato dovendo trovare conferma i principi già affermati da questa Corte con la sentenza n 8059/2014.

5. Va osservato che il disposto della L. n. 299 del 2005, art. 3, è chiaro nello stabilire che l’ulteriore indennizzo previsto da detta legge spetta ai soggetti che usufruiscono dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992.

La norma precisa, altresì, che detti soggetti, se hanno in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, se intendono accedere ai benefici di cui alla L. n. 229 del 2005, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

Tale rinuncia, per come è formulata la norma che la estende anche alla fase esecutiva, comprende, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, tutti i giudizi in cui si controverte della misura dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale quale componente dell’assegno mensile (L. n. 210 del 1992, ex art. 2).

6. Ne consegue che l’ampia dizione letterale della norma impone l’accoglimento del ricorso del Ministero atteso che la P. era parte di un procedimento pendente davanti al Tribunale di Patti per la rivalutazione monetaria dell’indennizzo e,dunque, relativo alla L. n. 210 del 1992, con la conseguenza che, non essendo intervenuta la rinuncia ai benefici derivanti dal contenzioso in corso, come imposto dalla norma, non era applicabile alla ricorrente la nuova normativa.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere accolta l’opposizione proposta dal Ministero della Salute avverso il decreto ingiuntivo notificato dalla P.; la cui domanda va respinta.

Ricorrono i presupposti di legge per la compensazione delle spese relative all’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione proposta dal Ministero della Salute e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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