Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31499 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4060-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA. VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato P.L.,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3623/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, svolgendo un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 3623/5/17, che aveva rigettato l’appello dallo stessa proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 2210/16, la quale aveva accolto il ricorso proposto da P.L. avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), con cui l’Ufficio, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva rettificato il classamento ed aumentata la rendita catastale dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS) (Microzona (OMISSIS)), adibita a studio professionale. P.L. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avviso di accertamento, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di appello, sarebbe motivato sulla base dei presupposti riportati nello stesso quali la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005, emanata d’intesa con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, con la quale erano stati definiti i criteri e le modalità operative in attuazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè la nota prot. N. 359985/2010, con la quale il Comune di Roma aveva comunicato all’Agenzia la Deliberazione n. 5 dell’11 ottobre 2010 recante la Determinazione dell’Assemblea Capitolina di richiesta all’Agenzia della revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata, tra cui quella in cui si trovava l’immobile della ricorrente. L’efficacia della norma prevista dal comma 335 era subordinata alla richiesta del Comune effettuata con Delib. n. 5 dell’11 ottobre 2010. L’Ufficio sostiene che l’avviso di accertamento ha richiamato la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 30 novembre 2010 con la quale, verificata la sussistenza dei presupposti, si era dato avvio alla procedura di revisione del classamento. Nell’atto di accertamento, inoltre, sarebbe stato effettuato un significativo riferimento al fatto che, nelle microzone indicate dal Comune richiedente, gli scostamenti tra il rapporto valore di medio mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone erano superiori alla soglia di significatività del 35% e, nel suddetto avviso, e riportati in dettaglio gli scostamenti rilevati in ciascuna microzona, oltre al fatto che la revisione del classamento non sarebbe condizionata alle specificità tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona rendendo evidente l’insussistenza di un obbligo di sopralluogo. L’Ufficio precisa che a nulla rileva la descrizione dell’immobile di cui si parla ne-la motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Le ragioni dell’operato riclassamento si sostanziano anche in circostanze notorie e d’immediata percezione, ossia negli intervenuti miglioramenti del contesto urbano che hanno interessato l’ambito di riferimento nel quale è ubicato l’immobile che sono stati precisati nell’atto impositivo. Infine, lo strumento comparativo è stato adottato unicamente per corroborare il classamento operato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, sicchè non potrebbe essere considerato, come invece ha fatto il Collegio di secondo grado, come il fondamento esclusivo della motivazione del riclassamento operato.

2. Il ricorso non è fondato per le considerazioni che seguono. a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri stintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello id piano (dell’art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

b)Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che risulti già munita. Si è, infatti, precisato che: “in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazione che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione ” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite hanno affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha chiarito: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione”. Si impone, pertanto, un corretto utilizzo, che a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019).

c) Il tenore dell’atto impugnato, il cui contenuto è stato trascritto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, non risponde affatto ai requisiti minimi sopra indicati. Nella specie, è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi, la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di un modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005) cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dall’art. 1, comma 335, cit., ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestua-lizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

d) In applicazione ai principi sopra specificati, cui va data continuità, non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio addure, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019). “Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che al comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (Cass. n. 19810 del 2019).

Va, pertanto, ribadito che: ” In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso”(Cass. n. 19810 del 2019).

3. Ciò premesso, va rilevato che ai giudici di appello si sono uniformati ai principi di diritto enunciati, rilevando, altresì, che “l’Ufficio in primo grado fa una semplice descrizione dell’immobile che non corrisponde in alcun modo con la realtà e lo stato dei luoghi poichè nella circostanza l’edificio, non solo non è in ottimo stato di manutenzione, ma non corrisponde alla descrizione che, dello stesso, l’Agenzia vorrebbe trasmettere poichè sono tutte rivolte alla rendita catastale e non alla classe”. Con riferimento a tale specifica asserzione in fatto, l’Ufficio ricorrente non ha argomentato alcunchè, sicchè appare evidente il difetto motivazionale dell’atto impugnato, nella sostanza basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, e sul riferimento ad immobili similari non per caratteristiche catastali, ma per la mera collocazione nella medesima zona censuaria (v. anche motivazione sentenza impugnata), in mancanza di qualsiasi altra specificazione in ordine ai vantaggi retraibili concretamente dai singoli immobili interessati rispetto ad imprecisati miglioramenti dei servizi di trasporto pubblico e della qualità del contesto urbano.

4. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese di lite, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal controricorrente, in ragione della insussistenza dei presupposti (Cass. n. 27646 del 2018).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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