Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31498 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13781/2013 proposto da:

P.R.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANARO 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARCELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE AULINO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ape

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3218/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2012 r.g.n. 4540/2008.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda di P.R.V. volta ad ottenere la condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo per aver contratto l’epatite cronica HCV a seguito di emotrasfusioni ricevute nel (OMISSIS).

La Corte, disposta la rinnovazione della CTU ritenendo non sufficiente il criterio cronologico – cioè il decorso temporale tra le trasfusioni ((OMISSIS)) ed il primo certificato utile ((OMISSIS)) – al fine di escludere il nesso causale, così come invece ritenuto dal CTU di primo grado e poi dal Tribunale, ha rigettato la domanda aderendo alle conclusioni della nuova consulenza.

In particolare la Corte ha riferito che secondo il CTU il nesso causale non poteva essere accertato con un margine di probabilità che potesse accostarsi alla certezza. Il CTU aveva, infatti, rilevato che la probabilità che i donatori del sangue trasfuso alla P. fossero portatori del virus era da considerarsi in percentuale molto bassa/considerato che i portatori asintomatici del virsu C erano in media circa il 2,63% e che i donatori di sangue erano il 2,28. Secondo il CTU era più probabile che il contagio fosse avvenuto nel corso delle terapie odontoiatriche o anche durante le attività diagnostiche terapeutiche di tipo ostetrico chirurgiche, svoltesi in ospedale subito prima che venissero praticate le emotrasfusioni, per difettosa sterilizzazione degli strumenti adoperati.

2. Avverso la sentenza ricorre la P. con 8 motivi. Resiste il Ministero della Difesa. La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per aver affermato che la probabilità statistica che i donatori fossero portatori asintomatici era molto bassa,senza nulla aver verificato nel caso concreto pur avendo affermato che all’epoca i donatori non erano soggetti a controlli e pur essendo di comune esperienza la regola che, premessa l’emotrasfusione, era altamente probabile che la successiva patologia epatica fosse ad essa riferibile.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 40 e 41 c.p.. Censura l’affermazione della sentenza secondo cui il nesso causale non poteva essere accertato con un margine di probabilità che potesse accostarsi alla certezza senza specificare su quali circostanze tale giudizio era basato ed applicando la regola penalistica della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre in campo civilistico il nesso causale è provato in base alla regola del più probabile che non; senza valutare che già nel 1990 il Ministero della salute era a conoscenza di tutte le metodiche per evitare che il sangue infetto venisse trasfuso, quale per esempio, il controllo dei livelli di transaminasi; senza valutare che la ricorrente era stata sottoposta a cure odontoiatriche prima della emotrasfusione e che dalle analisi fatte in precedenza le transaminasi, che denotano un disturbo al fegato erano regolari, e che del tutto immotivatamente afferma che era più probabile contrarre l’epatite C a causa delle cure odontoiatriche o le attività diagnostiche terapeutiche di tipo ostetrico chirurgico svoltesi in ospedale per difettosa sterilizzazione degli strumenti.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., ritenendo che la Corte avesse posto a suo carico l’onere di provare che le sacche di sangue erano infette.

Con il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge non argomentando e con motivazione solo apparente del perchè fosse più probabile che l’infezione fosse avvenuta a causa delle cure odontoiatriche e non per la emotrasfusione di sangue non controllato, basandosi su di un dato statistico senza verificare che esso fosse sussumibile nel caso di specie.

Con il quinto motivo denuncia l’omessa motivazione circa le dettagliate critiche mosse alla CTU dal consulente di parte.

Con il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., art. 112 c.p.c., per avere la Corte escluso il nesso pur in presenza di circostanza precise e concordanti tali da far ritenere un’alta probabilità causale delle trasfusioni e pur non esistendo altre cause altamente probabili.

Con il settimo motivo denuncia vizio di motivazione per aver acriticamente accolto le conclusioni del CTU.

Con l’ottavo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per non aver verificato la fondatezza delle osservazioni critiche alla CTU e per aver accolto le conclusioni del CTU senza verificarne l’attendibilità.

4. Vanno accolti i primi due motivi restando assorbiti gli altri.

5. Va, in primo luogo, ricordato come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha già avuto modo di affermarerche il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584. V. altresì, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 2371/2014, n. 1355) e che, anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia,il Ministero della sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano.

6. Va poi ricordata, imprescindibile punto di avvio di ogni indagine sull’argomento, Cass. SU n. 584/2008 a proposito delle patologie conseguenti ad infezioni con i virus dell’epatite B, dell’AIDS e dell’epatite C contratti a causa di assunzione di emotrasfusione e di emoderivati con sangue infetto in base alla quale si è affermato che non sussistono tre eventi autonomi e diversi, ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicchè anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione controlli già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo anche con riferimento ai pericoli di contagio degli altri due virus.

7. Ciò premesso va osservato che il principio in tutti questi casi continua ad essere quello per cui l’attore è tenuto a provare il nesso di causa, ma si tratta di una prova che può essere caratterizzata da meccanismi di tipo presuntivo.

8. Nella specie la Corte ha fatto proprie le conclusioni del CTU. Quest’ultimo, in base quanto esposto in sentenza, ha affermato che il contagio dell’epatite cronica HCV può avvenire solo per via parenterale,e cioè con diretta introduzione del sangue attraverso lesioni vasali accidentali o volute a scopo terapeutico; che all’epoca della trasfusione i donatori di sangue non erano sottoposti a controlli, una che la probabilità che i donatori del sangue trasfuso fossero portatori era da considerare in percentuale molto bassa considerato che i portatori asintomatici del virus C erano in media circa il 2,63% e che i donatori di sangue erano il 2,28; che era, pertanto, più probabile che il contagio fosse avvenuto nel corso delle terapie odontoiatriche o anche durante le attività diagnostiche terapeutiche di tipo ostetrico chirurgiche svoltesi in ospedale subito prima che venissero praticate le emotrasfusioni per difettosa sterilizzazione degli strumenti adoperati.

9. Appare evidente l’intima contraddizione tra le due affermazioni avendo la Corte,da un lato, affermato la bassa probabilità statistica che i donatori fossero portatori del virus, assumendo tale dato presuntivo come sufficiente ed idoneo ad escludere il nesso causale tra il virus e la trasfusione e ciò dopo aver affermato che all’epoca i donatori non erano sottoposti a controlli;

dall’altro lato, ha invece ritenuto verosimile che la ricorrente avesse contratto l’epatite C a causa delle cure odontoiatriche o delle attività diagnostiche terapeutiche di tipo ostetrico chirurgiche svoltesi in ospedale, per difettosa sterilizzazione degli strumenti, senza neppure esplicitare gli elementi valutati per pervenire a tale conclusione e senza neppure valutare che la ricorrente,prima delle emotrasfusioni, non avesse mai evidenziato sofferenze epatiche.

E’ ben vero che il controllo della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice del merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, convincimento che costituisce indubbiamente un giudizio di fatto, può tuttavia valutare la congruità e logicità della motivazione posta a base del convincimento. Nella specie il ragionamento della Corte risulta all’evidenza viziato e contraddittorio, in assenza di un esame organico e complessivo degli elementi di fatto esistenti e della loro rilevanza finendo per negare del tutto apoditticamente il nesso causale.

10. Per le considerazioni che precedono i primi due motivi del ricorso vanno accolti e la sentenza cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione perchè effettui un nuovo accertamento della sussistenza o meno del nesso causale tra il virus HCV e l’emotrasfusione a cui fu sottoposta la ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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