Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31498 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3640-2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN LORENZO IN

LUCINA 4, presso lo studio dell’avvocato F.C., rappresentato

e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6693/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

che:

F.C. propone ricorso, svolgendo cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 6693/12/2016, che aveva rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 22522/26/2015, la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento castale n. (OMISSIS)-(OMISSIS), con cui l’Ufficio aveva rideterminato il classamento ed aumentata la rendita catastale di 19 unità immobiliari site, in (OMISSIS) Microzona (OMISSIS). Il contribuente lamentava, inter alla, l’illegittimità della metodologia adottata dall’Amministrazione e il difetto di motivazione dell’atto impugnato. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il contribuente ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia in rubrica: “Contraddittorietà e carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: in particolare, circa la denunciata nullità insanabile dell’avviso di accertamento e degli atti ad esso presupposti, per nullità del procedimento propedeutico, per difetto d’istruttoria ed omessa comunicazione di documenti rilevanti ai fini del riclassamento. Inesistente presunzione di legittimità della metodologia di accertamento e della sua comunicazione al contribuente, adottata dall’Amministrazione finanziaria e conseguente violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, nn. 335 e 336 (L. Finanziaria 2005), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2698 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per erronea ripartizione dell’onere della prova tra Fisco e contribuente, con conseguente ultrapetizione. Straripamento di potere e violazione di legge per inesistenza di delega del Comune di Roma all’Agenzia delle entrate per la procedura, applicata dall’accertamento, prevista dalla L. Finanziaria 2005, art. 1, n. 336”.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia in rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (L. Finanziaria 2005), art. 1, n. 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per travisamento dei presupposti e omessa pronuncia su fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per confusione ed equiparazione tra l’ipotetico “scostamento significativo tra classamenti vigenti ed il valore medio di mercato degli immobili della microzona”, e la mera evoluzione del mercato immobiliare, per la quale provvedono gli annuali decreti attuativi, con il coefficiente di rivalutazione ed emanazione annuale dell’Agenzia delle entrate”.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia in rubrica:” Violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, n. 335 (L. Finanziaria 2005), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè, come chiarito dalla Suprema Corte, l’accertamento catastale impugnato, definito effettuato per comparazione, sarebbe privo di indicazioni circa strumenti e formule usati nella procedura od immobili di riferimento che rappresentino, per il contribuente, termini di paragone confrontabili con quelli accertati, e che siano comunque idonei alla verifica dell’ottemperanza dell’Amministrazione alle norme procedimentali di legge. Pretesa “unità tipo di riferimento” non confrontabile, con conseguente aggravio del procedimento e violazione del diritto di difesa, ai sensi del combinato disposto ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei contribuenti, art. 7 e art. 10, n. 1 e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, n. 2, art. 3, nn. 1 e 3 e art. 18, n. 2, sui procedimenti amministrativi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia in rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (L. Finanziaria 2005), art. 1, n. 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa pronuncia sul fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, della non omogeneità ed uniformità di caratteristiche immobiliari della microzona (OMISSIS) in generale e di via (OMISSIS) in particolare – nel contesto della microzona stessa”.

5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia in rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, relativamente ai motivi d’appello riproposti in questa sede e disattesi dalla sentenza, sia con motivazione apparente, perchè sostituita da mere parafrasi delle norme, sia neppure esaminati perchè pretesamente assorbiti”.

6. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto inerenti la medesima questione riguardante l’asserito difetto di motivazione dell’atto impugnato, sono inammissibili per carenza di autosufficienza, in ragione delle seguenti considerazioni.

a) Il giudizio di cassazione, in quanto giudizio a critica vincolata, delimitato da motivi di ricorso tassativi e specifici, esige una precisa emanazione dei motivi medesimi, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., e, secondo il principio di autosufficienza, si impone che esso contenga tutti gli elementi necessari in modo da porre il giudice di legittimità nella condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di fare rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 767 del 2011).

b) Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.

c) Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, all’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumomo rilevanti ai fini della decisione, con riferimento alle singole censure illustrate in ricorso.

d) Con specifico riferimento alle denunce riferite al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti “testualmente” i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica “esclusivamente” in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017). A tale onere processuale il ricorrente non risulta avere ottemperato, così impedendo al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2928 del 2015).

E’ stato, altresì, precisato che: “l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte” (Cass. n. 23452 del 2017). Nella specie, non risulta neppure che nella elencazione contenuta in calce al ricorso sia stato indicato l’avviso di accertamento impugnato.

7. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2050,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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