Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31495 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/12/2019), n.31495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17072/2013R.G. proposto da:

SICME ENERGY SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. LUIGI

QUERCIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. LIVIA

RANUZZI in Roma, Viale del Vignola, 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 7/9/13 depositata il 17

gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

che:

Sicme Energy s.r.l. impugnò l’avviso notificatole dall’Agenzia delle entrate, di accertamento dei maggiori ricavi conseguiti nel 2005 e di liquidazione delle maggiori imposte dovute, oltre interessi e sanzioni, eccependo, per ciò che in questa sede ancora interessa, la nullità dell’atto, fondato sull’applicazione degli studi di settore, per violazione del proprio diritto al contraddittorio;

la CTP di Salerno rigettò il ricorso e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza del 17 gennaio 2013, ha a sua volta rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la decisione, osservando che l’atto impugnato, emesso a seguito di annullamento in autotutela di un precedente avviso, non doveva essere preceduto dall’invito al contraddittorio, in quanto non traeva origine dall’applicazione degli studi di settore, ma da un accertamento analitico – induttivo a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d); il giudice d’appello ha rilevato al riguardo che ” l’Ufficio, atteso che la società nella compilazione del modello relativo allo studio di settore ha riportato dati e notizie non corrispondenti ai valori indicati in contabilità (…) ha provveduto, sulla base dei suddetti dati, alla determinazione induttiva dei ricavi”;

Sicme Energy propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a otto motivi, al quale l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nullità della sentenza per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle modalità di determinazione dei maggiori ricavi, che l’Ufficio ha accertato sulla base della mera applicazione delle risultanze degli studi di settore;

con il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 3 – bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, Sicme Energy lamenta che la CTR abbia escluso la nullità dell’avviso, non preceduto dalla notificazione del preliminare invito al contraddittorio, nonostante l’accertamento fosse basato sulla mera applicazione degli studi di settore;

con i motivi successivi la ricorrente deduce plurime violazioni dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, con conseguente nullità della sentenza, per non avere il giudice di appello pronunciato sulle eccezioni da essa proposte: a) di nullità dell’avviso per difetto di motivazione; b) di illegittimità del metodo accertativo degli studi di settore in assenza dei presupposti di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331; c) di difetto di prova e di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per l’insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l’accertamento; d)della natura semplice, e non legale, delle presunzioni basate sugli studi di settore; e) di erroneità della determinazione del reddito accertato, per omessa detrazione, dai presunti maggiori ricavi, dei maggiori costi correlati; f) di illegittimità delle sanzioni, comminate in violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 497;

i primi due motivi che, concernendo questioni fra loro strettamente connesse, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati;

la CTR ha rilevato che l’avviso di accertamento in oggetto si fonda sui dati e le notizie riportati dalla società nella “compilazione del modello relativo allo studio di settore… non corrispondenti ai valori indicati in contabilità”, sulla base dei quali l’Ufficio “ha provveduto (…) alla determinazione induttiva dei ricavi”;

costituisce, pertanto, accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito la circostanza che l’atto di innesco dell’indagine è costituito dalla compilazione da parte di Sicme Energy del modello degli studi di settore;

peraltro, secondo quanto si ricava dalla lettura della sentenza di primo grado (integralmente riprodotta in ricorso) e secondo quanto riconosciuto dalla stessa controricorrente, una volta rilevata l’inattendibilità dei dati contabili indicati dalla società rispetto allo specifico cluster di appartenenza, l’Agenzia ha emesso l’avviso impugnato determinando i maggiori ricavi non già attraverso un’effettiva indagine analitico – induttiva, ma per differenza fra quelli risultanti dalla corretta rielaborazione dello studio di settore applicabile e quelli dichiarati;

si è, pertanto, di fronte a un accertamento, se non interamente svolto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, quanto meno “misto”, per il quale, attesa la metodologia statistica adottata per quantificare la pretesa impositiva, doveva ritenersi obbligatoria, a pena di nullità, l’instaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27617; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2017, n. 30370; Cass., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 21754);

all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata;

restano assorbiti gli altri motivi;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente ed annullando l’avviso impugnato;

le spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso di Sicme Energy s.r.l. ed annulla l’atto impugnato; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della contribuente, che liquida per il primo grado in Euro 1.800,00, per il secondo grado in Euro 1.800,00 e per il giudizio di legittimità in Euro 5.600,00, oltre, per tutti e tre i gradi, 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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