Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31494 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 05/12/2018), n.31494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9518/2013 proposto da:

G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE N. 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

STEFANORI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 919/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/10/2012 R.G.N. 93/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Angelo Stefanori per procura speciale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da G.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate volta alla declaratoria di illegittimità del recesso intimato dall’Agenzia il 5.3.2010 ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 78, comma 11, convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e alla pronuncia dei provvedimenti restitutori economici e reali.

2. Queste le ragioni che sorreggono la statuizione impugnata: ai sensi del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (“recte” L. n. 112 del 2008), convertito con modificazioni in L. n. 102 del 1979 (“recte” L. 6 agosto 2008, n. 133), è consentita la risoluzione del rapporto con decorrenza dal raggiungimento della massima anzianità contributiva massima…con un preavviso di sei mesi”; la partita pensionistica in favore del G. era stata attivata dal 2.12.2010, in conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che aveva evidenziato la necessità che l’esercizio della facoltà di recesso dell’Amministrazione non fosse esercitata in discontinuità con l’erogazione del trattamento previdenziale.

3. Avverso questa sentenza G.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Sostiene che per l’applicabilità del comma 11, è necessario che il lavoratore abbia un’anzianità contributiva pari a 40 anni e sei mesi, che il preavviso di sei mesi decorre dal compimento del requisito dell’anzianità contributiva, che non è consentito anticipare l’atto di recesso in modo tale che i sei mesi di preavviso spirino al completamento del quarantesimo anno di anzianità.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato le deduzioni svolte da esso ricorrente in ordine al dovere del datore di lavoro di esplicitare, in conformità a quanto previsto nelle circolari e negli atti di indirizzo ministeriali, le ragioni organizzative e gestionali che avevano determinato il recesso. Deduce che la P.A. non aveva dato conto di quali fossero i processi di riorganizzazione che avevano giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro di esso ricorrente e che il riferimento effettuato al “vasto ricambio generazionale” risultava privo di logicità ed era “discretivo”.

Esame dei motivi.

7. Il primo motivo, con il quale il ricorrente assume che la facoltà di recesso poteva essere esercitata dall’Agenzia solo dopo il compimento della massima anzianità contributiva, è infondato.

8. Questa Corte (Cass. 12488/2015) ha già affermato che del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come succ. modd., nella parte in cui consente la risoluzione del rapporto “a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni” non afferma affatto che il recesso possa e debba essere comunicato soltanto dopo il raggiungimento della predetta anzianità, non deponendo in tal senso nè la lettera nè la “ratio” della norma.

9. E’ stato osservato che la previsione del preavviso assolve alla funzione di rendere edotto il dipendente della volontà dell’amministrazione di risolvere il rapporto al raggiungimento del previsto requisito di anzianità contributiva.

10. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nella sentenza citata, ribaditi nella sentenza di questa Corte n. 25378/2016, perchè ne condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.

11. Il secondo motivo è inammissibile.

12. La sentenza è stata pubblicata il 4.10.2012.

13. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. SSUU 8053/2014, 8054/2014).

14. Ebbene il ricorrente lungi dall’indicare quale sia il fatto storico, decisivo per il giudizio, si è limitato ad addebitare alla sentenza impugnata vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in relazione alle prospettazioni difensive illustrate da esso ricorrente.

15. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

16. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale pur essendosi costituita al fine di partecipare all’udienza pubblica, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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