Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31494 del 03/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/12/2019), n.31494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24427/2012R.G. proposto da:
A.L. (C.F. (OMISSIS)), A.G. (C.F. (OMISSIS)),
A.N. (C.F. (OMISSIS)), quali eredi di AL.GI. (C.F.
(OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. FRANCESCO VILLA PIZZI e
dall’Avv. ANTONINO RASPANTI, elettivamente domiciliati presso lo
studio del primo in Roma, Via Donatello, 23;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale emessa
della Lombardia n. 252/67/2011 depositata il 25 luglio 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio 2019
dal Consigliere Filippo D’Aquino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
Al.Gi., dichiarato fallito dal Tribunale di Mantova in data 14.04.2005, impugnò una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, a seguito di controllo automatizzato, per il recupero dell’eccedenza Iva 2003 che, pur in mancanza di presentazione della relativa dichiarazione, era stata portata in detrazione nell’anno di imposta successivo;
la CTP di Mantova rigettò il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza del 25 luglio 2011, ha a sua volta rigettato l’appello del contribuente contro la decisione;
Al.Gi. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi al quale l’Ufficio ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con memoria in data 17.06.2019 A.L., A.G. e A.N. – producendo atto di notorietà per Notaio F. in Mantova in data (OMISSIS), Rep. (OMISSIS), nel quale dichiarano di essere eredi dell’originario ricorrente, deceduto in data successiva alla proposizione del ricorso – si sono costituiti in luogo del loro dante causa, conferendo procura speciale ai difensori anche al fine di rinunciare agli atti del giudizio;
gli eredi danno atto che il debito tributario per cui è causa è stato in precedenza parzialmente soddisfatto e, successivamente, definitivamente estinto nella parte residua per effetto di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a termini del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con L. 1 dicembre 2016, n. 225;
il depositato atto di rinuncia al ricorso non è stato però notificato all’Agenzia controricorrente nè comunicato all’Avvocatura dello Stato per l’apposizione del visto ed è dunque inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio;
tuttavia la rinuncia denota il definitivo venir meno dell’interesse della parte alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12743; Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 15980);
attesa la definizione dei carichi pendenti, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019