Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31493 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/12/2019), n.31493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23338/2012R.G. proposto da:

C.L.M. SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti. MARCO MICCINESI e

FRANCESCO PISTOLESI, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. PAOLO FIORILLI in Roma, Via Cola di Rienzo, 180;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimato –

EQUITALIA CENTRO SPA, già EQUITALIA SRT SPA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 80/13/2011 depositata il 18 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

che:

C.L.M. s.r.l. impugnò nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia SRT (ora Equitalia Centro) s.p.a. una cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2005 notificatale, a seguito di controllo automatizzato, per il recupero del credito IVA 2004, portato in detrazione in mancanza di presentazione della dichiarazione IVA di quell’anno;

la CTP di Firenze rigettò il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza del 18 luglio 2011, ha a sua volta rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la decisione, osservando che:

– il credito IVA dell’anno precedente non dichiarato può essere detratto solo a condizione che l’Ufficio ne abbia verificato la sussistenza a seguito di accertamento induttivo a termini dell’art. 55 D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633;

– poichè l’Agenzia delle Entrate non aveva accertato l’esistenza del credito, C.L.M. non poteva portarlo in detrazione, ferma restando la sua possibilità di chiederne il rimborso;

la contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica, mentre Equitalia Centro non ha svolto difese;

il ricorso è stato deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 – bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, che denuncia violazione del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 54 – bis, la ricorrente lamenta (l’implicito) rigetto del motivo d’appello con il quale aveva eccepito la nullità della cartella per l’indebita adozione della procedura di controllo automatizzato che, in quanto strumento diretto all’emersione ed alla correzione di errori materiali, non potrebbe essere utilizzato nei casi, come quello di specie, in cui occorra un’ attività di accertamento sostanziale, all’esito della quale va emesso un avviso di rettifica;

il motivo è infondato: in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA è infatti consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non che tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria (Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758);

con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 17 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, per avere la CTR ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio nonostante la cartella impugnata fosse priva di una motivazione sufficiente a far conoscere alla contribuente le ragioni del disconoscimento del credito IVA;

il motivo è inammissibile, in quanto non risulta che la questione, sulla quale la CTR non ha pronunciato, sia stata dedotta nel corso del giudizio di merito;

con il terzo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 54, 55, art. 8; la ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto legittimo il disconoscimento del credito IVA 2004 per il solo fatto della mancata presentazione della dichiarazione; rileva, per un verso, che il diritto alla detrazione è sottoposto all’unica condizione, di ordine temporale, che esso sia esercitato, al più tardi, nella dichiarazione relativa al secondo anno di imposta successivo a quello in cui il credito è sorto; osserva, per l’altro, che l’Agenzia non aveva contestato l’esistenza del credito, da essa dimostrata in giudizio mediante il deposito delle proprie scritture contabili;

il motivo è fondato;

a partire dalla già citata sentenza delle S.U. n. 17758 del 2016, questa Corte è ferma nel ritenere che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”;

il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione (in termini, Cass. n. Sez. V, 17 marzo 2017, n. 6921);

il ricorso va, in conclusione, accolto in relazione al terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

non essendo nella specie controversa la sussistenza del credito, e non essendo pertanto necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente e annullando la cartella impugnata;

le spese del doppio grado di merito vanno integralmente compensate, atteso che solo con la sentenza delle S.U. n. 17758/016 è stato risolto il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, dichiara inammissibile il secondo ed accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente e annulla la cartella impugnata; dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Centro s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di C.L.M. S.r.l., che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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