Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31492 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/12/2019), n.31492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23268/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

FRATELLI G. SRL, già Fratelli G. di A.G.

& C. SNC (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE GIANNI e

dall’Avv. Prof. GENNARO TERRACCIANO, elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, L.go Arenula, 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 74/14/2011 depositata il 11 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

Che:

F.lli G. s.r.l., per ciò che in questa sede ancora rileva, impugnò una cartella di pagamento notificatale, all’esito di controllo automatizzato, a seguito del disconoscimento del credito Iva portato in compensazione nell’anno di imposta 2003, per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;

la CTP di Milano accolse il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza del 11 luglio 2011, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione, osservando che benchè le dichiarazioni IVA degli anni precedenti non fossero state presentate per responsabilità di terzi – il credito risultava dalle scritture contabili e dalle dichiarazioni periodiche IVA della contribuente;

l’Ufficio propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui la società contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, artt. 28, 30, 36 – bis, 54 – bis, per avere la CTR riconosciuto l’opponibilità in compensazione nel 2003 del credito IVA 2002, nonostante la mancata presentazione delle relativa dichiarazione: la ricorrente sostiene, in contrario, che il contribuente non può recuperare il credito di imposta maturato nell’annualità in cui la dichiarazione è stata omessa attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo;

il motivo è infondato;

a partire dalla sentenza delle S.U. n. 17758 del 2016, questa Corte è infatti ferma nel ritenere che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”;

il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè, come accertato nel caso di specie, essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione (in termini Cass., Sez. V, 17 marzo 2017, n. 6921);

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR riconosciuto la sussistenza del credito Iva portato in compensazione sulla scorta di una motivazione generica ed apodittica, oltre che di un’errata individuazione della cartella in contestazione;

il motivo deve essere respinto;

la CTR ha infatti puntualmente indicato i documenti sui quali ha fondato la propria decisione, la cui rilevanza probatoria non risulta essere stata contestata dall’Agenzia nel corso del giudizio di merito;

risulta, d’altro canto, evidente che il giudice a quo è incorso in un mero errore materiale nell’individuazione della cartella, avendola confusa con altra cartella di cui la contribuente aveva chiesto l’annullamento nel medesimo giudizio con domanda che, in accoglimento sul punto dell’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata inammissibile;

il ricorso va, pertanto, rigettato;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di Fratelli G. s.r.l. in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA