Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31491 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/12/2019), n.31491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6957/2012R.G. proposto da:

SALEA SCARL IN LIQUIDAZIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. EMILIO

BERETTA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

GIUSEPPE AMETRANO in Roma, Via Antonio Sogliano, 70;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (C.F. 07244730961), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

GIUSEPPE FIERTLER, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. SALVATORE TORRISI in Roma, Via Federico Cesi, 21;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 2/34/2011 depositata il 17 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

che:

SALEA s.c a r.l. impugnò nei confronti di Equitalia Nord (già Equitalia Esatri) s.p.a, concessionario della riscossione, una cartella notificatale in data 12.02.2008 per il pagamento di IVA, IRAP e IRPEG relative all’anno 2000, emessa a seguito di sentenza di primo grado di rigetto del ricorso da essa proposto avverso l’avviso di accertamento presupposto;

la CTP di Milano rigettò il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza del 17 gennaio 2011, ha a sua volta rigettato l’appello contro la prima decisione proposto dalla contribuente (nel quale questa precisava di aver avanzato domanda di condono “tombale” per l’anno di imposta 2000) rilevando, per quanto in questa sede ancora interessa, che:

il ruolo era stato legittimamente formato dopo il rigetto in primo grado del ricorso proposto da Salea contro l’avviso di accertamento e la cartella conteneva tutti gli elementi necessari per risalire al debito accertato, ovvero l’indicazione del nominativo della contribuente, del tributo omesso, dell’avviso di accertamento e dell’anno di imposta; la censura concernente la mancata considerazione del condono non era accoglibile nei confronti del concessionario della riscossione al quale possono essere mosse critiche solo in relazione alla forma e alla notificazione dell’atto e non anche doglianze inerenti la sussistenza (o meno) della pretesa tributaria;

– in ogni caso, ad ulteriore conforto della fondatezza della pretesa erariale, andava rilevato che, come dedotto dalla stessa appellante, la decisione di rigetto del ricorso contro l’avviso presupposto era stata confermata in secondo grado; Salea s.c. a r.l propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sei motivi e notificato anche all’ente impositore, cui resiste con controricorso il concessionario della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente rigettata l’eccezione svolta da Equitalia di inammissibilità dell’intero ricorso, essendo lo stesso articolato su più profili riconducibili a specifici motivi di impugnazione, la cui ammissibilità andrà singolarmente verificata (Cass., Sez. II, 23 ottobre 2018, n. 26790);

con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, nonchè vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello affermato che la cartella conteneva elementi idonei a conoscere il fondamento della pretesa impositiva; la ricorrente sostiene, al contrario, che tali elementi mancavano od erano comunque incompleti, in quanto l’atto si limitava a riferire di “iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. (OMISSIS) anno 2005 notificato il 17/10/2005 – gli importi sotto indicati sono dovuti a seguito di decisione della commissione tributaria provinciale”, senza indicazione del numero della sentenza, dell’ufficio giudiziario che l’aveva emessa e delle date di sua pubblicazione e notificazione; rileva, inoltre, che la cartella non riportava le modalità di calcolo di liquidazione dell’imposta e delle relative sanzioni; deduce, infine, che il concessionario aveva azionato nei suoi confronti plurime procedure di riscossione per il recupero del medesimo credito, dimostrando in tal modo la sua inaffidabilità e che ciò avrebbe dovuto indurre la CTR a valutare con maggior rigore il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

il motivo è infondato laddove contesta che i riferimenti contenuti nella cartella all’atto presupposto, alla data in cui era stato notificato ed alla sentenza di primo grado fossero idonei ad assolvere l’onere motivazionale con riguardo al credito erariale corrispondente ai tributi evasi: il credito in questione era stato infatti già liquidato e fatto valere con l’avviso di accertamento, perfettamente noto alla società, che lo aveva impugnato e non poteva ignorare l’esito negativo del giudizio da essa stessa promosso per ottenerne l’annullamento;

nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione della cartella in relazione all’irrogazione ed alle modalità di calcolo delle sanzioni il motivo è invece inammissibile perchè, secondo quanto emerge dalla lettura dell’atto di gravame (riportato integralmente in ricorso) tale specifica, e più limitata, questione di nullità non è stata devoluta alla cognizione del giudice d’appello;

non integra, infine, una vera e propria ragione di censura la deduzione (priva di qualsivoglia collegamento con le questioni inerenti il difetto di motivazione della cartella) dell'”inaffidabilità” di Equitalia per aver attivato plurime procedure di riscossione del credito; va peraltro rilevato che la ricorrente, pur assumendo di aver prodotto nel corso del processo d’appello le sentenze della CTP e della CTR di Milano che avrebbero pronunciato sui ricorsi da essa proposti avverso le due ulteriori cartelle notificatale dal concessionario per il pagamento di Iva, Irpeg e Irap 2000, non ha in alcun modo chiarito se, ed in quali termini, abbia invocato la rilevanza in giudizio di tali sentenze e chiesto al giudice del gravame di tenerne conto ai fini della decisione;

con il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in combinato disposto con gli della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 1 e art. 12, comma 3, del D.M. n. 321 del 1999, art. 1, comma 2 e art. 6, comma 1, D.M. 28 giugno 1999, art. 1 comma 2, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, e artt. 2697 e 2729 c.c., oltre che vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la CTR abbia respinto l’eccezione di nullità della cartella per mancata conoscenza dell’atto presupposto, nonostante fosse pacifico in causa che l’avviso di accertamento non le era mai stato notificato;

il motivo è inammissibile, in quanto si pone in insanabile contrasto con l’accertamento contenuto in sentenza, e non oggetto di specifica censura, secondo cui l’avviso presupposto era stato impugnato dalla contribuente (“poichè il ricorso della Salea contro l’avviso di accertamento fu respinto dai giudici di primo grado del processo “di merito”, l’Amministrazione Finanziaria formò legittimamente il ruolo e altrettanto legittimamente l’ente concessionario per la riscossione emanò la cartella”), che dunque ne aveva avuto piena conoscenza; va aggiunto che, stante l’avvenuta proposizione del ricorso contro l’avviso, ogni eventuale eccezione di nullità della notifica di tale atto, oltre a risultare sanata dal raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), non avrebbe potuto essere sollevata in sede di ricorso contro la cartella;

con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla L. 27 dicembre 2002, (n. 289), artt. 8, 9, 9-bis e 14, per non avere il giudice di appello preso atto che la cartella atteneva a una obbligazione estinta per intervenuto condono tombale;

il motivo si rivela inammissibile sotto più di un profilo;

in primo luogo, la sentenza impugnata non ha esaminato nel merito l’eccezione di estinzione, ma l’ha dichiarata “inaccoglibile” (id est: inammissibile) in quanto svolta nei confronti di Equitalia anzichè dell’Agenzia delle Entrate, senza accertare se la domanda di condono fosse stata presentata nei termini, fosse stata accolta e se ad essa fosse effettivamente conseguita l’estinzione dell’obbligazione tributaria: la ricorrente pertanto, previa specifica impugnazione della statuizione di inammissibilità, avrebbe dovuto dedurre sul punto un vizio di omessa pronuncia;

in ogni caso, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che la pendenza tributaria è stata definita con l’adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla legge sul condono (Cass. n. 5846 del 2012), Salea non poteva limitarsi a dedurre di aver presentato la domanda di condono, ma avrebbe dovuto precisare quali ulteriori documenti da essa prodotti provavano che l’obbligazione contestata era stata estinta;

infine, la contribuente non ha ottemperato all’onere, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., 1 comma, n. 6, di allegare al ricorso la domanda di condono e gli altri eventuali documenti che la corredavano, ovvero di indicare l’esatta sede processuale in cui essi erano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, in tal modo precludendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare il fondamento dell’eccezione di estinzione svolta;

restano assorbiti il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente ripropone la questione sotto il profilo del vizio di motivazione e del mancato rilievo da parte della CTR dell’omessa comunicazione del diniego di condono;

con il sesto motivo si deduce il contrasto fra la sentenza impugnata e quella della CTP di Milano “n. 26 del 12 novembre 2009, pubblicata il 14 gennaio 2010” che avrebbe “annullato l’atto amministrativo pronunciato in violazione dell’avvenuta presentazione del condono”;

il motivo – che paventa un contrasto fra giudicati, senza tuttavia chiarire se la sentenza del 12.11.2009/14.1.2010 sia o meno divenuta definitiva – e che, comunque, va più correttamente inteso come volto ad invocare l’efficacia nel presente giudizio del giudicato esterno formatosi su una sentenza pubblicata in data precedente al deposito del ricorso in appello (29.04.2010) (giudicato, ciò nonostante, non eccepito nell’intero corso del giudizio di gravame), è inammissibile per difetto assoluto di specificità, in quanto la sentenza – a dispetto dell’affermata sua allegazione al ricorso- non è compresa nell’indice dei documenti riportato in calce all’atto, nè, comunque, risulta materialmente presente all’interno del fascicolo depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

va peraltro rilevato che, in contrasto con quanto si deduce nel motivo, alla pag. 15 del ricorso si sostiene che la medesima sentenza avrebbe annullato non già l’atto impositivo presupposto, ma un’altra cartella notificata a Salea per il pagamento di Iva, Irpeg ed Irap 2000;

il ricorso va, in conclusione, rigettato nel suo complesso;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Salea s.c a r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di Equitalia Nord s.p.a., che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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