Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3149 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3149 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO Biagio, quale procuratore di Abbenante Ciro, rappresentato e difeso, per procura a margine al ricorso iscritto
al R.G. n. 3914 del 2011, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte suprema di
cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato

per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 9505 del 2013, depositata in data 18
aprile 2013.

Data pubblicazione: 12/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazio-

ABBENANTE Ciro nei confronti del Ministero dell’economia e
delle finanze, la Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 18 aprile 2013, n. 9505, così ha deciso: “La
Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e
delle Finanze al pagamento, in favore del ricorrente, a
titolo di indennizzo ex legge n. 89/2001, della somma di
4.500 euro con interessi dalla data della domanda. Condanna
il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in euro 875,00, di cui 100 euro per spese, 375
per diritti e 400 per onorari e al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro
550 oltre 200 euro per rimborsi”;
che ricorre l’Avvocato Biagio Grasso, quale procuratore
della parte Ciro Abbenante, per la correzione di errore
materiale, lamentando che la Corte di cassazione, liquidando le spese del giudizio di merito ha omesso di disporne la
distrazione in favore dell’Avvocato Paolo Varriale, antistatario, e a se medesimo le spese del giudizio di legittimità, essendosi dichiarato antistatario;

ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«[(_)] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che
l’Avvocato Biagio Grasso aveva chiesto la distrazione in
proprio favore delle spese e dei compensi, così come dal
testo del ricorso introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga richiesta aveva formulato il difensore della
parte, Avvocato Paolo Varriale.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, se-

Considerato che il relatore designato ha formulato la

condo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragione-

lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 9505 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “rimborsi.”, deve aggiungersi “Dispone la
distrazione delle spese del giudizio di merito in favore
dell’Avvocato Paolo Varriale, antistatario, e di quelle del
giudizio di legittimità, in favore dell’Avvocato Biagio
Grasso, antistatario”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione;
che, dunque, nella sentenza n. 9505 del 2013 di questa
Corte occorre apportare la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “rimborsi.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle

vole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità

spese del giudizio di merito in favore dell’Avvocato Paolo
Varriale, antistatario, e di quelle del giudizio di legittimità, in favore dell’Avvocato Biagio Grasso, antistatario”;

te procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
9505 del 2013, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“rimborsi.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese del giudizio di merito in favore dell’Avvocato Paolo
Varriale, antistatario, e di quelle del giudizio dì legittimità, in favore dell’Avvocato Biagio Grasso, antistatario”. Dispone che la correzione sia annotata sull’originale
del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9
gennaio 2014.

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presen-

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