Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3149 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17584-2018 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SCARSELLI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.P. INFISSI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO FESTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 323/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Grosseto emetteva, in data 18 luglio 2007, decreto ingiuntivo richiesto da G.P. Infissi Srl nei confronti di N.M. per il mancato pagamento di una fornitura di beni fatturati. N.M. con atto di opposizione a decreto ingiuntivo rilevava che il contratto non si era perfezionato e che la firma apposta in calce alla fattura di accompagnamento non era riferibile all’opponente e che il materiale della presunta vendita non era stato di gradimento della cliente dello stesso opponente, C.A.M.. Si costituiva la società opposta contestando le ragioni poste a sostegno dell’atto di opposizione;

il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 30 dicembre 2015, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la soccombente al pagamento delle spese di lite, ritenendo che la fornitura di beni era, in effetti, sottoposta a condizione sospensiva, rappresentata dal gradimento della cliente che, nel caso di specie, non vi era stato;

avverso tale decisione la società G.P. Infissi proponeva appello sostenendo che il contratto di compravendita si era concluso e che l’efficacia era subordinata alla condizione sospensiva costituita dalla scelta del colore da parte del terzo, C.A.M.. Tale condizione si sarebbe verificata, mentre il primo giudice avrebbe mal compreso le risultanze processuali considerando il mancato gradimento della merce come vizio della stessa. Si costituiva la parte appellata contestando il gravame;

la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 20 marzo 2013, in accoglimento dell’appello, respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo rilevando che la vendita era subordinata alla condizione della scelta del colore da parte della cliente dell’opponente. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la scelta non si era verificata, poichè dalle stesse allegazioni della parte opponente, al contrario, emergeva che la scelta dei materiali da parte della cliente si era verificata, mentre costituiva circostanza irrilevante la ricezione degli stessi. Ciò troverebbe conferma nelle dichiarazioni testimoniali, dalle quali emergeva che la scelta era stata operata e che, invece, la merce consegnata aveva una colorazione diversa da quella individuata al momento della scelta. Pertanto, parte acquirente avrebbe dovuto, al più, lamentare la difformità del prodotto, che incide sulla fase funzionale e non su quella genetica del contratto. Questione non dedotta in citazione;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione N.M. affidandosi a tre motivi che illustra con una memoria. Resiste con controricorso la Srl G.P. infissi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione l’art. 1520 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato come “vendita con riserva di gradimento” di cui all’art. 1520 c.c., cioè un contratto in fase di formazione: promessa unilaterale vincolante per il solo venditore, nel quale il perfezionamento si realizza con la dichiarazione di gradimento del compratore sulla base di un esame teso a verificare le caratteristiche della merce. Correttamente inquadrato in questi termini il perfezionamento del contratto non discenderebbe dal semplice gradimento, quanto piuttosto dalla comunicazione dello stesso al venditore, con perfezionamento ex nunc del contratto. La Corte avrebbe errato perchè, nel caso di specie, non sarebbe mai intervenuta la scelta dell’oggetto, perchè la cliente dell’opponente, C.A.M., in occasione della visita presso la società G.P. Infissi esaminò solo le foto della gamma dei colori disponibili, ma nessuno di essi corrispondeva alle esigenze della compratrice. Nell’occasione la cliente non avrebbe mai esaminato un campione o un esemplare di infisso;

con il secondo motivo si lamenta la violazione l’art. 1353 e seguenti c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Anche inquadrando la fattispecie nell’ipotesi di negozio sottoposto a condizione sospensiva, la decisione impugnata sarebbe egualmente errata, perchè la compratrice avrebbe perfezionato il contratto solo al momento della dichiarazione di accettazione. Nel caso di specie, la condizione sospensiva era rappresentata dall’esame dei campioni degli infissi da parte della cliente, signora C.. Anche in questo caso non vi sarebbe stata alcuna manifestazione di gradimento da parte di quest’ultima. Infatti, i testimoni escussi non avrebbero riferito che la cliente aveva visionato la merce, approvandola espressamente;

con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte avrebbe mancato di valutare una serie di circostanze decisive. In primo luogo, la cliente, C.A.M. non avrebbe avuto la possibilità di visionare la merce oggetto di contrattazione per cui, contrariamente a quanto riportato in sentenza, non vi sarebbe stata alcuna scelta della merce, ma, al più, una indicazione di massima sulle tonalità di colore e ciò troverebbe riscontro nella testimonianza del geometra S.. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che, sin dal primo grado, era stata disconosciuta la firma apposta sulla fattura che, pertanto, non avrebbe potuto essere considerata un valido elemento di prova in relazione alle prestazioni eseguite;

il primo e secondo motivo vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. Indipendentemente dalla correttezza giuridica dell’inquadramento della fattispecie ai sensi dell’art. 1520 c.c., piuttosto che nella vendita sottoposta a condizione sospensiva, la censura è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè la tesi si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella espressa dalla Corte territoriale, che è del tutto omessa. Secondo il tribunale la vendita non sia perfezionata non essendo intervenuto il consenso della cliente che, al contrario, aveva addotto la difformità del colore rispetto a quello scelto. Secondo la Corte fiorentina la cliente aveva individuato l’oggetto con le qualità (colore) volute, ma al momento della consegna il manufatto non corrispondeva al colore scelto. Secondo il ricorrente, la cliente, sig.ra C., non avrebbe mai scelto il colore, perchè presso la sede della società venditrice non le vennero sottoposti i campioni, ma solo le colorazioni in fotografia;

le censure sono inammissibili in quanto, alludendo ad “un errato inquadramento della fattispecie”, denunciano un errore di qualificazione in iure della vicenda contrattuale e, dunque, un errore di diritto, nella qualificazione della fattispecie concreta, ma lo fanno senza indicare l’oggetto di tale errore di inquadramento come consacrato nella sentenza e da questa determinato con un ragionamento o dalla considerazione di emergenze istruttore non poste in discussione e malamente apprezzate, bensì facendosi generico rinvio a quanto sarebbe “emerso dall’istruttoria effettuata”. Ciò che sarebbe emerso dall’istruttoria non viene, però, indicato specificamente e tanto evidenzia la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il che rende i motivi, sotto tale profilo, inammissibili. Ciò è dirimente, al di là della possibilità di configurare i due motivi come denuncianti vizi di falsa applicazione (o sussunzione), cosa che avrebbe richiesto, non la sollecitazione alla Corte ad apprezzare le generiche risultanze istruttorie, bensì a sussumerle, nel modo in cui, nel loro contenuto, sono state ritenute dalla sentenza. Inoltre, risulta generica la critica al ragionamento della Corte, che, pertanto, anche sotto tale profilo, non integra la prospettazione di una c.d. violazione, cioè l’erronea applicazione dell’art. 1520 c.c.;

quanto al terzo motivo la censura dedotta (errata valutazione del significato delle dichiarazioni testimoniali e degli altri elementi istruttori) esula dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, infatti, solo formalmente è dedotta come omessa considerazione di un fatto storico oggetto di discussione tra le parti. In realtà, parte ricorrente, prospetta una diversa ricostruzione dei fatti sulla base di una differente e più appagante lettura delle risultanze processuali. Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l’omessa valutazione di un elemento istruttorio esula dalla fattispecie prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5;

comunque, anche tale la doglianza è formulata in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, rispetto al contenuto delle dichiarazioni testimoniali di S., come pure rispetto all’omessa allegazione di avere sottoposto alla Corte territoriale la questione relativa al disconoscimento delle firme. Parte ricorrente omette di individuare la sede e la fase processuale di tale presunta tempestiva deduzione;

le considerazioni espresse in memoria non scalfiscono le argomentazioni che precedono;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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