Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3149 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3149 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25010-2016 proposto da:
APPIOTTI ADELE, POLIMENE CARLO, elettivamente domiciliati
in ROMA, V. TIEPOLO 4, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentati e difesi dagli avvocati
MARCO GIANI, ALBERTO TEDOLDI;
– ricorrenti contro
CONDOMINIO PORTOROTONDO GARDENS, ORGANIZZAZIONE
EUROTEL ITALIA SRL;
– intimati avverso la sentenza n. 1276/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 01/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 30/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 08/02/2018

/

/

Carlo Polimene e Anna Adele Appiotti hanno proposto ricorso
per cassazione, articolato in tre motivi (1°:violazione e falsa od
omessa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.; 2°: violazione e
falsa od omessa applicazione degli artt. 78, comma 2, e 33,

violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 c.c.),
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n.
1276/2016 dell’i aprile 2016.
Gli

intimati

Condominio

Portorotondo

Gardens

e

Organizzazione Eurotel Italia s.r.l. non hanno svolto attività
difensive.
La sentenza impugnata, rigettando l’appello proposto da Carlo
Polimene e Anna Adele Appiotti contro la sentenza n.
13523/2012 resa dal Tribunale di Milano, ha confermato la
mancanza di legittimazione passiva della Organizzazione
Eurotel Italia s.r.l. rispetto alla domanda di impugnazione della
deliberazione condominiale del 14 novembre 2010 proposta
dagli attori, a nulla rilevando che fosse tale società, o una
persona fisica, l’effettivo amministratore del Condominio
Portorotondo Gardens. La Corte d’Appello ha peraltro
confermato la statuizione resa in primo grado dal Tribunale di
incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di
Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, in forza del foro
esclusivo di cui all’art. 23 c.p.c., escludendo altresì che tale
foro fosse stato derogato in favore del foro di Milano dall’art.
32 del regolamento condominiale.
Su proposta del relatore, che riteneva che il giudizio non
potesse essere proseguito in grado di appello (art. 382, comma
3, c.p.c.) e che quindi il ricorso dovesse essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui
Ric. 2016 n. 25010 sez. M2 – ud. 30-11-2017
-2-

comma 2, lett. u), Codice del consumo/d.lgs. n. 206/2005; 3°:

all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1),
c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di
consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c.

grado, avendo deciso una controversia nella quale si era
realizzato un mero cumulo (nella specie soggettivo) di
domande, dichiarando per l’una il difetto di competenza e per
l’altra il difetto di legittimazione passiva, dovesse essere
impugnata, quanto all’espressa statuizione sulla competenza, a
norma dell’art. 42 c.p.c., ovvero soltanto con l’istanza di
regolamento necessario di competenza, sicché era
inammissibile l’appello al riguardo proposto (argomentando da
Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6826; Cass. Sez. 3,
18/01/2005; n. 898; Cass. Sez. 3, 26/02/2003, n. 2879; Cass.
Sez. 2, 28/08/2002, n. 12607; Cass. Sez. 1, 13/09/1997, n.
9073; Cass. Sez. 3, 14/04/1989, n. 1803).
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi prevista
dall’art. 375, comma 1, numero 1, c.p.c., sicchè la causa va
rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice
tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in
pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente
competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30
novembre 2017.
Il Presidente
Dott. Pasquale D’Ascola
\1/4
Ric. 2016 n. 25010 sez. M2 – ud. 30-11-2017
-3-

La proposta del relatore postulava che la sentenza di primo

I n Cancelleria

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA