Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3149 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16779 del ruolo generale dell’anno 2014,

proposto da:

D.A.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Frattini Fabio (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dei procuratori speciali P.V. e D.G., quale

mandataria e procuratrice di GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)), Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a

carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la

regione Lazio rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Dino Lucchetti (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

(OMISSIS) S.R.L. N. (OMISSIS) (C.F.: non dichiarato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 2061/2012 del Tribunale di

Velletri, depositata il 20 dicembre 2012;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

24 gennaio 2017 dal consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Generali Italia S.p.A., quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Lazio, agì in giudizio nei confronti di D.A.M. onde ottenere il rimborso dell’importo pagato per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale provocato dal conducente di una autovettura priva di copertura assicurativa, che risultava di proprietà del D.A.. Il convenuto chiamò in giudizio la curatela del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., assumendo di avere a questa ceduto in permuta, diversi anni prima del sinistro, la vettura in questione.

La domanda principale fu accolta dal Tribunale di Velletri.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., comma 1, l’appello del D.A., il quale ricorre contro la pronunzia di primo grado, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela intimata.

Sia parte ricorrente che parte controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nullità della sentenza per omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Il ricorrente deduce che la sentenza del Tribunale di Velletri è sostanzialmente priva di motivazione.

Si premette che il motivo di ricorso, sebbene nella rubrica venga richiamato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunzia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e quindi va ricondotto al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Esso è comunque infondato.

La motivazione della sentenza impugnata, come correttamente rilevato dalla Corte di Appello di Roma nell’ordinanza pronunziata ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., comma 1, sebbene molto succinta, è comunque da ritenersi (almeno implicitamente) fondata sull’argomento della prova presuntiva della proprietà del veicolo fornita dalle risultanze del P.R.A..

Proprio il suddetto argomento risulta del resto preso in considerazione e contestato in sede di gravame dallo stesso ricorrente.

Esso viene poi ampiamente chiarito e sviluppato dalla corte di appello, ed è altresì oggetto delle censure contenute nel secondo motivo del presente ricorso.

La parte è stata dunque messa in condizioni di esercitare, ed ha esercitato concretamente, il suo diritto di difesa.

Ciò è sufficiente ad escludere l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, D.Lgs. 239 del 2005, art. 144 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3))”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3))”.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono entrambi inammissibili, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1.

Entrambi si fondano infatti su documenti (una dichiarazione di responsabilità in ordine al ritiro definitivo della vettura coinvolta nel sinistro proveniente dalla società alla quale il ricorrente deduce di averla ceduto in permuta; una successiva dichiarazione di vendita, con autentica notarile, di detta vettura in favore di un terzo; una sentenza definitiva che avrebbe dichiarato la perdita di possesso della medesima vettura da parte del D.A. in data anteriore al sinistro) che non risultano prodotti in allegato al ricorso e dei quali non è indicata l’allocazione nel fascicolo di causa nè è precisata la fase processuale in cui sarebbero stati prodotti.

L’impossibilità per la Corte di esaminare tali documenti rende impossibile anche la valutazione del merito dei motivi di ricorso in esame, che sugli stessi si fondano.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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