Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31487 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 03/12/2019), n.31487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22809-2012 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO MARIA DE

MATTEIS, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA 2, AGENZIA DEL

TERRITORIO, AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 104/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 05/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa CORRADINI GRAZIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 71/16/2009 in data 23.6.2009, la Commissione Tributaria provinciale di Brescia rigettava il ricorso proposto da M.A. avverso l’avviso di liquidazione relativo ad IVA ed accessori per l’anno 2005, con cui la Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” in conseguenza del ritenuto carattere di lusso dell’immobile, ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 8, sulla base della consulenza tecnica e della documentazione fotografica proveniente dai suoi uffici, dalle quali la Agenzia aveva desunto la sussistenza di cinque “caratteristiche” fra quelle di cui alla tabella allegata al suddetto decreto.

Investita dall’appello del contribuente – che contestava in particolare, tramite consulenza di parte, la ampiezza di infissi pregiati superiori al 50% e di pareti eseguite con materiali e lavori pregiati per più del 30% della superficie -, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 104/12/2011 in data 6 giugno 2011, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che dalla documentazione fotografica e tecnica dell’Ufficio risultasse in maniera evidente ed incontrovertibile che la abitazione in questione doveva essere annoverata tra quelle “di lusso” e che nel contempo la metodologia e la verifica posta in essere durante il sopralluogo non potevano essere confutate dalla “perizia di parte”.

Contro la sentenza di appello depositata il 5 luglio 2011, non notificata, propone ricorso il contribuente con atto notificato in data 5 ottobre 2011, per ottenere la cassazione della sentenza, affidandolo a due motivi e successiva memoria.

Resiste la Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il contribuente lamenta difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per non avere la Commissione Tributaria Regionale preso in considerazione le consulenze di parte depositate dal ricorrente che, se esaminate nel dibattito processuale, avrebbero consentito di accertare che due dei cinque parametri presi in esame dal giudice d’appello, e cioè quelli del 50% degli infissi interni in legno pregiato e del 30% delle pareti eseguite con materiali e lavori pregiati, non erano stati superati, cosicchè la presenza soltanto di tre dei parametri menzionati nel D.M. LL. PP. 2 agosto 1969 non avrebbero consentito di qualificare “di lusso” l’immobile e quindi di escludere i benefici fiscali.

2. Con il secondo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme e dei principi anche costituzionali (art. 111 Cost.) che impongono al giudice di decidere sulla base delle prove fornite dalle parti in posizione di parità, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale arbitrariamente negato qualsiasi efficacia probatoria alle consulenze prodotte dal contribuente, tanto da non prenderle neppure in esame, ritenendo che le prove prodotte dall’Ufficio non potessero comunque essere confutate dalla consulenza di parte, in contrasto con il principio costituzionale per cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti in condizioni di parità”.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

3.1 Questa Corte ha ritenuto con indirizzo consolidato, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (v., per tutte, da ultimo, Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

4.5. A tale orientamento si riferisce la controricorrente Agenzia delle Entrate, chiedendo la inammissibilità del ricorso; però è stato condivisibilmente aggiunto, dall’orientamento ugualmente consolidato di questa Corte, che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo al caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato ad una sola delle consulenze senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, senza dare neppure adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018 Rv. 649151 – 01); il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata, con espressione lapidaria, si limita ad affermare, come esclusivo argomento della motivazione, che “l’ampia documentazione fotografica presentata dall’Agenzia del Territorio, così come la metodologia e la verifica poste in essere durante il sopralluogo non possono essere confutate dalla perizia di parte”, senza indicare in alcun modo le ragioni di una tale scelta, nè alcun motivo per cui la “verifica” eseguita dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della spettanza dei benefici fiscali, non potesse essere confutata dalla perizia prodotta in causa dal contribuente. Tale perizia, anzi, non risulta essere stata presa in alcun modo in esame, il che impedisce ancor più di comprendere i motivi della ritenuta irrilevanza.

4.6. Non si tratta, poi, di una valutazione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mancanza ed insufficienza della motivazione, come sostenuto dalla Agenzia delle Entrate resistente, il che renderebbe inammissibile il motivo, bensì, alla luce del tenore dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente ratione temporis, essendo stata la sentenza di appello depositata il 5 luglio 2011, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all’esame del giudice del merito, che riguardava la sussistenza delle “caratteristiche” la cui presenza, in numero di almeno quattro, avrebbe consentito, a norma del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 8, di considerare “di lusso” o meno l’immobile, la cui controprova era stata offerta nel giudizio attraverso la perizia di parte sulla cui validità e concludenza nessuna motivazione è stata però fornita dalla sentenza impugnata. (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

4.7. E’ stata infatti denunciata con il ricorso per cassazione una omissione, da parte del giudice d’appello, della motivazione in ordine all’esame di una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe potuto comportare una diversa decisione sul fatto costitutivo della domanda e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia ed in particolare su un fatto naturalistico consistente nelle caratteristiche dell’immobile, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

4.8. Si è trattato, poi, anche di un errore di diritto, individuato dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, non solo attraverso la indicazione delle norme che presiedono alla valutazione delle prove, che si assumono violate, ma anche con riferimento al preciso parametro normativo attinente alla fattispecie concreta dedotta nel giudizio (v. Cass. Se. Un. 21672 del 2013 rv. 627412), per cui, in applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere negato valore probatorio alle consulenze tecniche prodotte in causa da una delle parti senza indicare i motivi per cui ne è stata esclusa la rilevanza ed è stato invece attribuito valore probatorio solo alle indagini tecniche della controparte, considerate come facenti piena prova, così recependo, senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019 Rv. 652671 -01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016 Rv. 642299 – 01).

5. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione affinchè decida nel merito applicando, in ordine ai criteri di valutazione delle prove, i principi di diritto sopra indicati, oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 agosto 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

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