Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31485 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 05/12/2018), n.31485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25036-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta

difende unitamente all’avvocato DARIO MASINI, giusto delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO FRANCARIO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio degli avvocati

MARIO ASSENNATO e GAETANO VENETO, che fa rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

entrambi contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DARIO NASINI, giusto delega in atti;

– controricorrente al ricorsi incidentali –

nonchè da:

avverso la sentenza n. 3030/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/06/2016 r.g.n. 7122/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARBI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto dei ricorsi incidentali;

udito l’Avvocato FILIPPO AIELLO per delega verbale Avvocato DARIO

MASINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città – previo accertamento della legittimazione passiva della società International Security Service Vigilanza s.p.a. (I.S.S.V. s.p.a.) alla quale la (OMISSIS) s.r.l., poi fallita, aveva affittato a decorrere dall’11 febbraio 2013 il ramo di azienda cui il lavoratore era addetto – ha accertato l’11legittimità del licenziamento intimatogli in data 1 aprile 2009 e ne ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, condannando le convenute, in solido fino alla cessione, e la sola ISSV s.p.a. dall’11 febbraio 2013, al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300, rigettando tutte le altre domande formulate.

2. Il giudice di appello ha preliminarmente accertato la sua competenza a decidere la controversia pur dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.p.a.. Ha ritenuto quindi che, correttamente, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., era stata chiamata in giudizio la società che era subentrata nel ramo di azienda presso il quale il C. aveva prestato servizio fino alla data del licenziamento poi impugnato. Ha escluso che sussistesse un giustificato motivo per intimare il licenziamento. Ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la legittimità delle otto sanzioni irrogate al lavoratore. Ha respinto, infine, la domanda di risarcimento del danno, formulata ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., avendo accertato sia la legittimità delle sanzioni irrogate al lavoratore sia la sua legittima assegnazione a turni notturni.

3. C.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e la International Security Service Vigilanza s.p.a. ed entrambe le società hanno proposto contestualmente ricorsi incidentali: il Fallimento con due motivi e la International Security Service Vigilanza s.p.a. (ISSV s.p.a.) con un unico motivo.

C.A. ha opposto difese ai ricorsi incidentali con unico controricorso ed ha poi depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va rigettato il ricorso incidentale proposto dalla ISSV s.p.a. col quale la società aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.

4.1. Questa Corte, infatti, ha sancito che l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento d’azienda, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l’applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede – secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, 0-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, 0-19/83) – che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (cfr. Cass. 12 aprile 2010 n. 8641) sicchè sussiste la legittimazione passiva anche del cessionario per le richieste del lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 02/09/2010 n. 19000).

5. Del pari non possono trovare accoglimento le censure formulate nel ricorso incidentale del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. che investono la statuizione della sentenza che ha accertato l’11legittimità del licenziamento.

5.1. Pur richiamando nella rubrica due distinti profili di censura, il primo motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il secondo per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, nell’esposizione, poi, la ricorrente con un unico indistinto ragionamento ripercorre l’iter seguito dalla Corte di appello per dichiarare illegittimo il licenziamento intimato ad C.A. senza precisare, quale fatto decisivo sarebbe stato pretermesso. Con la censura, nel percorso suggerito come corretto e già seguito dal giudice di primo grado, si insiste per la sussumibilità della fattispecie nella nozione di giustificato motivo oggettivo valorizzando l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in tutti gli orari di lavoro previsti dal contratto mancando servizi diurni a cui adibirlo.

5.2. Anche a voler tralasciare il fatto che nel ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’ inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (cfr. Cass. 17/03/2017 n. 7009 e ss.uu. 06/05/2015 n. 9100), in ogni caso va rilevato che la Corte di appello ha verificato in concreto che non vi era stato un rifiuto di svolgere la prestazione nei turni residui allo stato disponibile (solo quelli notturni) ed ha inoltre accertato che non era stata riscontrata una inidoneità del C. alle mansioni alle quali doveva essere assegnato.

5.3. Contrariamente a quanto ancora sostenuto nel presente ricorso, la Corte territoriale ha sottolineato che il lavoratore, riconosciuto idoneo alle mansioni di guardia giurata dalla Commissione medica della D.P.L. di Roma, proprio al fine di evitare il licenziamento, aveva prestato adesione alla richiesta della società ad essere assegnato ai turni notturni.

5.4. Correttamente allora ha evidenziato che non era risultata dimostrata la ragione posta a fondamento del recesso intimato in relazione all’impossibilità di adibirlo a turni diurni, insussistenti, ed alla denunciata illegittimità dell’assegnazione a turni notturni e festivi.

5.5. Va qui ribadito che non è ravvisabile un giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel caso in cui il recesso sia fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore, lesivo dei suoi doveri contrattuali, e quindi abbia natura ontologicamente disciplinare. Al di là di ogni eventuale riferimento a ragioni relative all’impresa, ove con il licenziamento si esprima un giudizio negativo nei confronti del lavoratore deve essere rispettato l’iter prescritto dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, essendo sottratta al datore di lavoro la possibilità di qualificarne la ragione giustificatrice (cfr. Cass. 22/11/2016 n. 23735 e 25/10/2012 n. 18287).

6. Il ricorso principale di C.A. investe il capo della decisione con il quale è stata rigettata la domanda risarcitoria formulata in relazione all’art. 2087 cod. civ. con riguardo ad una denunciata condotta vessatoria tenuta dalla datrice di lavoro e quello che ha escluso la illegittimità dell’assegnazione in via esclusiva ai turni notturni.

6.1. Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene il ricorrente che, diversamente da quanto risulta dalla sentenza impugnata, la domanda risarcitoria non era stata direttamente collegata alla irrogazione delle otto sanzioni disciplinari ed alla adibizione ai turni notturni ma era, piuttosto, connessa ad una serie di condotte mirate ad eludere l’esecuzione della precedente sentenza con la quale era stato annullato un primo licenziamento e disposta la reintegrazione nel posto di lavoro ed il conseguente risarcimento del danno. Ritiene il C. che la Corte avrebbe omesso di considerare i fatti, pur tutti allegati, dai quali si sarebbe evinta la connessione causale con il danno patito dal ricorrente e del quale era stato chiesto il risarcimento. Si tratta in particolare degli ostacoli posti al ripristino del rapporto e al pagamento delle somme dovute per effetto della reintegrazione nel posto di lavoro, l’ulteriore licenziamento, l’assegnazione solo a turni notturni e festivi, il mancato pagamento di somme poi riconosciuto nel presente giudizio in primo grado. In particolare la corte di merito, pur avendo accertato l’illegittimità del licenziamento intimato, avrebbe trascurato tutti quei fatti che rivelavano una resistenza della società nel dare esecuzione alla sentenza di annullamento del primo licenziamento. Inoltre non aveva dato alcun rilievo al licenziamento c.d. condizionato, comunicato al ricorrente prima di quello intimato e qui impugnato. Nessun cenno, poi, alle pretese economiche, riconosciute dal primo giudice. Inoltre l’indagine sull’assegnazione ai soli turni notturni era rimasta limitata al periodo prossimo al licenziamento (1 aprile 2009) e non, così come era stato chiesto con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, all’intero arco temporale dalla reintegrazione al secondo licenziamento. Ritiene il ricorrente che tutti questi elementi, se verificati e presi in esame avrebbero condotto all’accoglimento della domanda.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2087 cod. civ. anche alla luce degli artt. 32 e 41 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostiene il ricorrente che l’accertamento della rilevanza disciplinare delle condotte sanzionate con gli otto distinti procedimenti non esclude che i comportamenti datoriali possano essere ritenuti prevaricanti e violenti e che abbiano inciso sulla dignità e sull’integrità psicofisica del lavoratore, trovando tutela nell’art. 2087 cod. civ.. La spirale di ritorsioni (resistenza alla reintegra, strumentalizzazione del potere di licenziare con una interpretazione artata della risposta alla lettera di licenziamento condizionato, diniego delle retribuzioni dovute) avrebbe integrato un comportamento mobbizzante il cui rilievo non può essere annullato per il fatto che le sanzioni disciplinari siano state ritenute legittime.

7. Le due censure, da esaminare congiuntamente poichè investono sotto vari profili il medesimo capo della decisione, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

7.1. Pur non essendo applicabile al presente procedimento l’art. 348 ter c.p.c., u.c. – il ricorso in appello è stato depositato il 7 settembre 2012 quando la disposizione non era ancora entrata in vigore – tuttavia al ricorso trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Ne consegue che, interpretata la disposizione alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Con la disposizione ricordata è introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (cfr. per tutte Cass. ss.uu. 07/04/2014 n. 8053). L’omesso esame di elementi istruttori, invece, non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

7.2. Nelle sue censure, il ricorrente si limita a rilevare, nella sostanza, un difetto di idonea motivazione con riguardo ad alcune circostanze che la sentenza ha mostrato di conoscere e di aver preso in esame tutti i fatti sui quali il ricorrente aveva fondato la sua pretesa risarcitoria, li ha analizzati tutti seppure nella prospettiva delle censure che specificatamente li investivano. Ha tenuto conto della condotta datoriale ai fini della verifica della illegittimità del licenziamento, della legittimità delle otto sanzioni disciplinari irrogate, delle spettanze retributive reclamate e della legittimità dell’assegnazione ai turni notturni e festivi. Con rinvio a tali valutazioni, ed alla dettagliata motivazione, ha poi riassuntivamente, e con riferimento a tutte le considerazioni già svolte, escluso che la condotta tenuta dalla datrice di lavoro avesse cagionato al lavoratore un danno alla integrità fisica ed alla personalità morale in relazione all’art. 2087 cod. civ..

7.3. Deve perciò escludersi il denunciato omesso esame di fatti decisivi e la censura sotto tale profilo si risolve in una richiesta rivolta a questo giudice di legittimità di procedere ad una nuova e più favorevole valutazione delle emergenze istruttorie che, però, non è consentita. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

7.4. Neppure la Corte di appello è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 2087 cod. civ.. La violazione di tale disposizione presuppone comunque l’accertamento, da parte del giudice di merito, di una condotta che sia in violazione dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Si tratta infatti di una norma di chiusura del sistema antinfortunistico che è suscettibile di interpretazione estensiva in ragione del rilievo costituzionale che il diritto alla salute ricopre tanto che, come è stato affermato da questa Corte, il datore di lavoro è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene” (cd. “straining”) (cfr. Cass. 19/02/2016 n. 3291). Spetta al giudice del merito valutare se, dagli elementi dedotti per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale ovvero da altre circostanze del caso concreto si possa presuntivamente ritenere che alla condotta datoriale sia conseguito un danno al lavoratore.

7.5. La Corte territoriale non si è sottratta a tale valutazione e ha escluso che il datore di lavoro abbia posto in essere la condotta persecutoria lamentata. Piuttosto ha preso atto dell’esistenza tra le parti di una situazione conflittuale protrattasi per lungo tempo, non riferibile in via esclusiva a comportamenti tenuti dal solo datore di lavoro e che traeva origine da un complesso contenzioso che aveva inasprito gli animi. Ha poi accertato che in più occasioni lo stesso lavoratore aveva contribuito ad accentuare la situazione di tensione tenendo comportamenti che, in ben otto occasioni, avevano determinato l’irrogazione di sanzioni disciplinari, la cui legittimità era stata positivamente accertata in giudizio.

7.6. In sostanza la Corte territoriale ha dato conto degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, ne ha considerato l’idoneità offensiva, la sistematicità e la durata ed ha escluso, con la valutazione finale sinteticamente espressa, di poter ravvisare una violazione degli obblighi scaturenti dalla citata disposizione di correttezza e buona fede nell’organizzazione della prestazione sicchè, seppur implicitamente, ha escluso che si potesse ritenere accertato un intento persecutorio in danno del lavoratore ovvero un inutile o gratuito aggravamento delle condizioni in cui la stessa doveva essere resa.

8. Anche l’ultimo motivo del ricorso principale non può trovare accoglimento.

8.1. L’accertamento della Corte di merito dell’inesistenza di turni diurni feriali sui quali far ruotare il ricorrente era funzionale alla verifica dell’esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento che il giudice di appello ha escluso che sussistesse. Ne consegue che non è chiaro il fine per il quale si insiste in una censura che ha ad oggetto i criteri di interpretazione di una disposizione collettiva che regola la turnazione che neppure è chiaro come dove e quando sia stata allegata davanti al giudice di merito. Ne segue l’inammissibilità della censura.

9. In conclusione, e per le ragioni sopra esposte, sia il ricorso principale che quelli incidentali devono essere rigettati. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quelli incidentali a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato d.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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