Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31484 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 05/12/2018), n.31484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 408-2016 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PREFETTI, 17, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SARCI’,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERPAOLO ANDREONI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.I.R. SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI, RUGGERO

PONZONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/07/2015 r.g.n. 18/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIERPAOLO ANDREONI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA per delega Avvocato GERARDO

VESCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato in data 27 aprile 2011 a A.E. dalla Gir Sud s.r.l. respingendo, del pari, la domanda con la quale il ricorrente aveva chiesto che si accertasse che, a decorrere dal giugno 2010, era stato demansionato, rigettando, conseguentemente, la domanda di essere ricollocato in mansioni confacenti con l’inquadramento professionale rivestito e la connessa domanda risarcitoria.

2. La Corte territoriale ha accertato che nel 2010 la società Gir Sud s.r.l. aveva attraversato una importante crisi che era stata fronteggiata, tra l’altro, con una riorganizzazione ed alcuni licenziamenti. Ha poi verificato che in esito a tale riorganizzazione non era residuata, una posizione in cui ricollocare il lavoratore ed ha accertato che tutte le assunzioni successive al licenziamento avevano riguardato profili totalmente diversi da quello dell’ A. il quale non aveva nè allegato nè provato l’esistenza di posizioni compatibili con la sua professionalità.

2.1. Con riguardo alla domanda risarcitoria formulata in relazione al dedotto demansionamento la Corte di merito ha poi accertato che le mansioni affidate all’ A. dal giugno 2010 in poi erano equivalenti a quelle rivestite fino a quella data. Ha evidenziato che la mancata assegnazione di compiti ricompresi in un mansionario mai divenuto operativo, stante la mancata costituzione dell’Ente Utilizzo Fattori a cagione delle difficoltà finanziarie della società, non integra un demansionamento. Con riguardo poi alle deduzioni contenute nell’appello relative al limitato impegno giornaliero dei compiti assegnatigli dopo il giugno 2010, ne ha evidenziato la novità. Inoltre, ha verificato che l’assegnazione di un ufficio rumoroso e senza finestre sull’esterno era stata temporanea e determinata da lavori di ristrutturazione della sede dove si trovava l’ufficio dell’ A.. Infine ha ritenuto che, tenuto conto della lunga durata dell’assenza del lavoratore per malattia e del suo rientro al lavoro senza preavviso, la circostanza che la stanza già assegnata all’ A. fosse stata altrimenti utilizzata non era indizio del denunciato demansionamento.

3. Enzonicola A. propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi al quale resiste con controricorso la G.I.R. SUD s.r.l. che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. documentando la modifica della ragione

3 (-4

r.g. n. 408/2016

sociale da Gir Sud s.r.l. a Silatech s.r.l. oltre che l’avvenuta rituffiale notifica del controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,1 e 5 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ..

4.1. Deduce il ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione delle norme citate in quanto la Società, che ne era onerata, non avrebbe provato l’esistenza dei presupposti del licenziamento intimato sia sotto il profilo della effettività della soppressione del posto di lavoro sia con riguardo all’impossibilità di ricollocare il lavoratore in un’altra posizione. Sostiene infatti che la Corte avrebbe desunto l’effettività della crisi denunciata ponendo in comparazione situazioni contabili e finanziarie tra loro non omogenee. I dati riportati nel bilancio della G.I.R. Sud s.r.l. del 2009, infatti, erano relativi anche alla situazione delle due società incorporate (la Secoflex s.r.l. e la Mecoflex s.r.l.) ed una corretta comparazione avrebbe perciò imposto di tenere conto, anche per gli anni precedenti, dei dati contabili di quelle società. Osserva infatti che, ove se ne fosse tenuto conto, sarebbe emerso un miglioramento dei risultati conseguiti specificatamente dalla G.I.R.SUD s.r.l. e, dunque, la modifica organizzativa in danno del ricorrente non sarebbe stata giustificata. Ne deriva che, mancando la prova del riassetto organizzativo dal quale sarebbe scaturita l’esigenza di sopprimere la posizione lavorativa dell’ A., la sentenza, violando la L. n. 604 del 1966, art. 5 avrebbe ritenuto legittimo il licenziamento.

4.2. Con riguardo poi all’accertata impossibilità di essere ricollocato in un’altra posizione, osserva il ricorrente che dall’istruttoria svolta era emerso che vi erano disponibili mansioni di controllo della gestione, assegnate ad una dipendente assunta nel 2010, e che un dipendente della holding era stato distaccato presso la società G.I.R. Sud per svolgere le funzioni di controllo della gestione. Sottolinea che il distacco doveva essere equiparato, nella sostanza, ad una nuova assunzione e che comunque la società avrebbe dovuto provare anche di aver proposto all’ A. una posizione riconducibile a mansioni inferiori.

5. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

5.1. La censura, nella parte in cui investe l’accertamento da parte del giudice di appello della effettività della riorganizzazione e soppressione del posto di lavoro al quale era assegnato l’ A., pur denunciando formalmente una violazione di legge si propone nella sostanza di ricostruire diversamente i fatti accertati nel corso dell’istruttoria e presi in esame dal giudice di appello. La Corte territoriale, in esito ad una ricostruzione analitica di quanto emerso dal materiale probatorio acquisito, ha accertato che nel corso del 2010 la società Gir Sud s.r.l., parte del gruppo Sila Holding Industriale s.p.a., aveva registrato importanti perdite finanziarie ed era quindi insorta la necessità di ridurre i costi. Ha poi constatato che la Holding di riferimento aveva proceduto alla fusione per incorporazione nella Gir Sud s.r.l. di due altre società del gruppo Sila Holding Industriale s.p.a. (la Me.Co.Flex s.r.l. e la Se.Co.Flex s.r.l.) e che poi era stata aperta una procedura di mobilità, che aveva portato a sette licenziamenti ed alla soppressione del posto di responsabile dell’area qualità oltre che della posizione ricoperta dal ricorrente. Ha quindi verificato che le funzioni di controllo della gestione delle società, confluite in G.I.R. Sud s.r.l., erano state accentrate. In sostanza il giudice di appello ha verificato eiga, in base alle emergenze istruttorie, l’esistenza del deficit finanziario che aveva imposto il risanamento e l’effettività della riorganizzazione, arrestando a tale positivo accertamento il suo sindacato sul rilievo che esulerebbe dai poteri del giudice sindacarne la congruità ed opportunità.

5.2. In tal modo la sentenza si pone è in linea con quanto affermato da questa Corte di legittimità dovendosi qui ribadire che “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Quest’ultimo ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto ed al giudice è precluso il sindacato della scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. (cfr. Cass. 18/03/2013 n. 6710, 14/05/2012 n. 7474, 11/07/2011 n. 15157, 08/02/2011 n. 3040).

5.3. Ne consegue che, esclusa la denunciata violazione di legge, la censura si risolve nell’inammissibile richiesta di un diverso esame dei fatti che non è consentito nel giudizio di legittimità.

5.4. Con riguardo alla mancata prova dell’impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore va rilevato che la censura genericamente allega che grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza di posizioni utili ai fini della prosecuzione del rapporto (ed in tal senso è la più recente giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 22/03/2016 n. 5592e successivamente Cass. 13/06/2016 n. 12101 e 20/10/2017n. 24882 che ha modificato l’orientamento precedentemente affermatosi che poneva a carico del lavoratore oneri di allegazione circa l’esistenza di posizioni disponibili, cfr. Cass. 08/02/2011 n. 3040) ma non si preoccupa di verificare in che maniera avrebbe inciso l’affermazione della Corte di merito sull’accertamento dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di possibili opzioni per il ricollocamento del lavoratore.

5.5. In disparte la non corretta affermazione di principio, va rilevato che in concreto la Corte di appello, con accertamento di fatto a lei riservato, ha ricostruito che non vi erano altre posizioni residue alle quali assegnare il lavoratore e ciò ha fatto verificando che la società aveva dimostrato l’insussistenza di posizioni utili in azienda compatibili con la professionalità del lavoratore, ed era risultata esclusa l’avvenuta assunzione di personale assegnato a mansioni analoghe a quelle attribuite all’ A.. Peraltro la Corte territoriale ha spinto il suo esame fino a verificare in concreto, con riguardo alla società capogruppo, l’insussistenza di spazi per un utile collocamento del lavoratore e ciò sebbene il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non sia, di per sè solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche alle altre. A tal fine è infatti necessario che sia configurabile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, in ragione dell’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo (cfr. Cass. 31/05/2017 n. 13809 e recentemente 09/05/2018 n. 11166).

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. ante e post riforma (di cui alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) e degli artt. 4 e 35 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso il demansionamento sebbene al ricorrente fossero state sottratte le mansioni svolte per più di venti anni e, promessa l’attribuzione di un ruolo diverso in una struttura nuova, questa non fu mai costituita. Secondo l’ A. tali circostanze se valutate nel contesto della complessiva organizzazione e programmazione con la quale la società operava nell’ambito del gruppo, avrebbero dovuto convincere la Corte che la spiegazione fornita della mancata coltivazione del progetto, in ragione del suo costo eccessivo, costituiva un escamotage per mettere a tacere nell’immediato il dipendente ed impedirgli di contestare lo spossessamento delle mansioni e l’assegnazione a compiti dequalificanti che richiedevano un modesto impegno giornaliero di poche ore.

7. Anche questa censura presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

7.1. Va qui ribadito che in tema di jus variandi del datore di lavoro il divieto di variazioni in pejus opera quando al lavoratore pur restando inalterata la sua collocazione nell’organizzazione gerarchica dell’impresa e la sua retribuzione siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori e che nell’indagine circa tale equivalenza occorre avere riguardo, non all’inquadramento formale in astratto ma verificare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale (Cass. 14/06/2003 n. 9546, 29/08/2002 n. 12689, 17/03/1999 n. 2428,10/08/1999 n. 8577, 03/11/1997 n. 10775, 11/01/1995, n. 276). Nel compiere tale accertamento il giudice di merito deve verificare in concreto la complessiva situazione in cui si cala la modifica organizzativa. Pertanto occorre tenere conto dell’assetto aziendale da una parte e della effettiva incidenza della modifica sulla posizione del lavoratore.

7.2. Nel caso in esame la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra ricordati e, nel verificare la fondatezza della domanda con la quale ci si doleva di un preteso demansionamento, ha accertato che nell’ambito della riorganizzazione della società era stata prevista l’istituzione di un ente c.d. Utilizzo Fattori da inserire nella struttura Ingegneria di produzione e che in tale nuovo contesto sarebbe stata inserita la posizione dell’ A. con mansioni incontestatamente equivalenti a quelle in precedenza a lui assegnate. Ha quindi verificato che la mancata costituzione della struttura era stata determinata dalla congiuntura economica sopravvenuta. Ha poi precisato che non erano state allegate circostanze specifiche e puntuali che, ove riscontrate, avrebbero consentito di apprezzare l’intenzionale emarginazione del lavoratore. Al contrario ha sottolineato che nel periodo in considerazione questi si era a lungo assentato per malattia e per ferie. Con un apprezzamento dei fatti a lei riservato la Corte ha preso in esame tutte le circostanze emerse nel corso dell’istruttoria e le ha ricostruite secondo una sua valutazione che appare logica ed ad esse aderente che non può essere rivisitata in questa sede.

7.3. Rispetto a tale indagine accurata il ricorrente pretende che questa Corte rivisiti i fatti accertati e già compiutamente valutati e pervenga ad una ricostruzione degli stessi diversa rispetto a quella operata dalla Corte territoriale. Tale accertamento di fatto è, però, precluso a questa Corte alla quale, ove non sia ravvisabile una violazione delle norme che regolano l’attribuzione delle mansioni, è sottratta la valutazione del merito. Nessun rilievo ha poi il richiamo operato all’art. 2103 c.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 3 che dispone che ” (…) 2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale.(…)”. La disposizione, in vigore dal 25 giugno 2015 non può trovare applicazione nel caso in esame in cui il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della modifica era cessato.

8. Al rigetto del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del terzo motivo con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., artt. 1223 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e si deduce che dalla documentazione prodotta sin dal primo grado, oltre che con ragionamento presuntivo secondo un giudizio di probabilità e dell’id quod plerumque accidit, si sarebbe dovuto ritenere provato il danno di cui era stata chiesta la liquidazione equitativa.

8.1. Esclusa la prova del demansionamento infatti è evidente che nessun danno può essere neppure ipotizzato.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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