Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31483 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 03/12/2019), n.31483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 2062 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in persona del suo curatore

fallimentare pro tempore P.Z., rappresentato e difeso,

giusta procura speciale in calce del ricorso, dall’avv.to Stefano

Reali, giusta decreto di autorizzazione del G.D. Dott. Roberto

Amatore del 27 novembre 2014, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv.to Fabrizio Scattini, in Roma, Via Eurialo 92/c;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 3498/39/2014,

depositata il 26maggio 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 giugno 2019 dal Relatore Cons. Dott.ssa Putaturo Donati Viscido

di Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 3498/39/2014, depositata il 26 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti del Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza n. 107/02/2013 della Commissione tributaria provinciale di Latina che, accogliendo il ricorso del Fallimento, aveva annullato la cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificata al curatore, a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per il pagamento della somma complessiva di Euro 41.876,48, iscritta a ruolo a titolo di Iva (pari a Euro 28.478,00), sanzioni e interessi, conseguente al disconoscimento di credito d’imposta riportato dall’anno 2007 e posto in compensazione nella dichiarazione IVA 2009;

– la CTR ha ritenuto legittima la pretesa erariale concernente la sola imposta, mentre ha dichiarato la nullità della cartella per l’importo corrispondente alle sanzioni e agli interessi, osservando che: 1) era infondata l’eccezione preliminare del Fallimento di nullità della cartella per mancata previa emissione dell’avviso di accertamento, essendo consentito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’accertamento automatico anche per ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge; 2) in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, la detraibilità dell’Iva in eccedenza era consentita solo nell’anno successivo, mentre rimaneva ferma, per le altre ipotesi, la possibilità di chiederne il rimborso; 3)in applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, essendosi il Fallimento, in ogni caso, conformato alle prescrizioni dell’Amministrazione contenute nella”risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 aprile 2007, n. 74″, le sanzioni e gli interessi non erano dovuti;

– avverso la sentenza della CTR il Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi, al quale il Fallimento resiste a sua volta con controricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale, il Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30 e 55, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, per avere la CTR erroneamente ritenuto non riportabile in detrazione nella dichiarazione Iva 2009 il credito Iva sorto nel 2007, in ragione dell’omessa dichiarazione relativa a tale anno di imposta, nonostante il citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 preveda che l’eccedenza di imposta maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può essere computata in detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;

– con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR confermato la cartella esattoriale quanto al disconosciuto credito di imposta, affermando che trovava applicazione nella specie il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, senza argomentare in ordine all’avvenuta detrazione del detto credito nel rispetto del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55, posti alla base della Risoluzione n. 74 del 2007;

– con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per avere la CTR erroneamente respinto l’eccezione di nullità della cartella in quanto non preceduta da un avviso di accertamento;

– – con il primo motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 57, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere la CTR pronunciato ultra petita, annullando la cartella, quanto alle sanzioni e agli interessi, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, sebbene tale censura fosse stata sollevata per la prima volta dal curatore solo in sede di controdeduzioni in appello;

– con il secondo motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia denuncia, in subordine, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, in per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittime le sanzioni- oltre agli interessi- ancorchè la Risoluzione n. 74 del 2007 ammetta il diritto del contribuente alla detrazione anche in caso di dichiarazione omessa, ma solo in sede di controllo sostanziale e non anche in caso di controllo formale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis;

– il primo motivo del ricorso principale è fondato alla luce del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 8 settembre 2016, n. 17757 secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto perla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (v. anche nello stesso senso Cass.. sez. 5, n. 4400 del 2018);

– il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione; la sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purchè sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401);

-nel caso di specie, quanto alla tempestività dell’esercizio del diritto di detrazione, è circostanza pacifica che il credito sorto nel 2007, di cui era stata omessa la dichiarazione, sia stato riportato nella dichiarazione Iva 2009, relativa al 2008, anno in cui è stato posto in compensazione; inoltre, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il primo giudice, con statuizione che non ha formato oggetto di appello e che è perciò coperta da giudicato interno, ha accertato che l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la sussistenza del credito portato in detrazione, di cui il Fallimento aveva sollecitato il controllo sostanziale in data successiva all’emissione della cartella;

– non è dunque in contestazione neppure la ricorrenza dei presupposti sostanziali per usufruire della detrazione;

– in conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso del Fallimento ed annullando la cartella impugnata;

– tenuto conto che l’orientamento espresso da questa Corte sulla questione dibattuta si è consolidato solo in data successiva alla proposizione del ricorso, le spese del doppio grado di merito e del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ed annulla la cartella impugnata; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA