Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31482 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 05/12/2018), n.31482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20482/2017 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOER, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUCIA POLICASTRO, ELISABETTA LANZETTA, SAMUELA PISCHEDDA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3560/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/06/2017 R.G.N. 5464/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO BOER;

udito l’Avvocato LUCIA POLICASTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3560 del 2017, ha accolto il reclamo principale proposto dall’INPS nei confronti di C.L. avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Latina, assorbito il reclamo incidentale proposto dal lavoratore, e in riforma della impugnata sentenza ha dichiarato legittima la sanzione espulsiva del licenziamento intimata a C.L. in data 27 maggio 2015.

2. L’INPS aveva proposto reclamo avverso la sentenza che in esito all’opposizione formulata da sè medesima nei confronti dell’ordinanza emessa in sede di cognizione sommaria, nel confermare quest’ultima, sanciva la tardività della contestazione mossa al C. e, conseguentemente, l’illegittimità del licenziamento che gli era stato irrogato.

3. Il C. veniva licenziato a seguito della procedura disciplinare avviata dopo la trasmissione all’UPD, da parte dell’Ispettorato, della relazione finale sulle indagini svolte presso gli Uffici della sede di (OMISSIS), in data 29 gennaio 2015.

Come esposto nella sentenza di appello, il lavoratore faceva parte della Unità Gestione del credito con qualifica di impiegato amministrativo, ed era stato incaricato della gestione delle pratiche riguardanti l’Operazione (OMISSIS), avviata nel 2009 in attuazione di una convenzione tra l’INPS e l’Agenzia per le entrate, per lo scambio di informazioni dei rispettivi archivi informatici, onde verificare la correttezza dell’iscrizione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

L’Operazione (OMISSIS) prevedeva, cioè, la condivisione di flussi informativi relativi ai soggetti titolari di partita IVA e ai contribuenti che nell’anno di imposta avevano denunciato redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e avevano indicato tale attività come prevalente nel modello della dichiarazione dei redditi. Le informazioni così acquisite erano confrontate con i dati presenti nel sistema informativo delle Camere di Commercio e nell’archivio dei soggetti titolari di una posizione previdenziale gestita dall’Istituto.

Nel caso di mancata corrispondenza dei dati l’INPS inviava lettere con richieste di chiarimenti. La Gestione del credito aveva competenza sulle istanze di iscrizione e cancellazione degli artigiani, commercianti e lavoratori autonomi.

L’ ispezione, iniziata il 7 giugno 2013 e svoltasi con una pluralità di accessi in sede (8 accessi dal 7 giugno al 22 dicembre 2014) era stata preceduta da una verifica Audit che aveva evidenziato 4 delle 18 irregolarità che erano state oggetto della contestazione al lavoratore.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, fosse stato consumato, così come il potere disciplinare.

4. La Corte d’Appello, invece, ha affermato che l’Ufficio competente a sollevare la contestazione ed ad irrogare la sanzione era stato edotto della pluralità di infrazioni commesse dal lavoratore solo in occasione della trasmissione della relazione finale dell’Ispettorato in data 29 gennaio 2015.

Riteneva, quindi, la tempestività della contestazione disciplinare e la legittimità della sanzione irrogata.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di ricorso.

6. Resiste l’INPS con controricorso.

7. Il lavoratore, in prossimità dell’udienza pubblica, ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, (e del regolamento di disciplina, art. 3, comma 4, della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, nonchè degli artt. 10,11 e 12 preleggi), con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che il procedimento disciplinare veniva promosso solo dopo la relazione finale delle indagini in data 29 gennaio 2015, nonostante la precedente verifica Audit avesse già evidenziato almeno 4 irregolarità che furono oggetto della contestazione al C., risultando così tardiva la contestazione disciplinare, tenuto conto del principio di difesa che informa la procedura, come si rileva dalla disciplina richiamata nella prospettazione del motivo di ricorso.

La Corte d’Appello faceva decorrere il termine ultimo per la conclusione del procedimento dalla notizia pervenuta formalmente all’UPD il 29 gennaio 2015, nonostante ben prima fosse a conoscenza delle infrazioni contestate.

La notizia della infrazione può essere conosciuta dal datore di lavoro in qualunque modo, vale a dire non in maniera necessariamente rituale, e può pervenire anche solo al responsabile della struttura dove lavora il dipendente e non necessariamente al competente ufficio. Nella specie le infrazioni erano note sia agli organi centrali che al responsabile della struttura sul territorio già dall’aprile 2013, con la conseguente violazione dei termini legali per promuovere il procedimento disciplinare. La Corte d’Appello interpretava erroneamente il concetto normativo di prima acquisizione dei fatti. A seguito dell’Audit concluso il 10 aprile 2013 e precisamente in data 29 aprile 2013, i fatti quanto meno riferiti a n. 4 delle pratiche erano già note all’Amministrazione centrale. Pertanto l’INPS era decaduta dalla potestà sanzionatoria.

Inoltre, erroneamente, la Corte d’Appello ha affermato che anche il termine finale per chiudere il procedimento disciplinare andrebbe conteggiato dalla data in cui l’Ufficio competente sarebbe investito del procedimento da parte del dirigente.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2.La Corte d’Appello ha affermato che nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4), in conformità con il principio del giusto procedimento, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione.

Pertanto solo l’acquisizione corretta della notizia di infrazione è idonea a far decorre il termine per la conclusione del procedimento.

Nel caso in questione l’UPD era reso edotto della pluralità di infrazioni commesse dal lavoratore solo in occasione della trasmissione della relazione finale dell’ispettorato in data 29 gennaio 2015. Gli esiti dell’accesso Audit operato dalla struttura non potevano determinare l’avvio della procedura disciplinare in quanto non individuano alcun soggetto responsabile delle disfunzioni riscontrate, per le quali l’Ufficio del personale disponeva un’ispezione. Solo con la consegna della relazione ispettiva l’UPD aveva avuto consapevolezza della notizia di infrazione con modalità idonee a consentire l’apertura del procedimento disciplinare in data 27 febbraio 2015.

Il C. veniva sentito il 1 aprile 2015 e il 27 maggio 2015 veniva comunicato il licenziamento senza preavviso.

1.2. Correttamente la Corte d’Appello di Roma ha applicato l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Come questa Corte ha già affermato in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 bis, comma 4), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente (Cass., n. 7134 del 2017).

Ciò tenuto conto che la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass., n. 29240 del 2017).

La contestazione coincide con il momento in cui la Amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza ed alla consistenza disciplinare della notizia e la consolida nell’atto di contestazione. Sulla scorta delle considerazioni svolte, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, ai fini della decadenza dall’azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l’amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell’atto di contestazione, assumendo rilievo l’eventuale ritardo nella comunicazione solo allorchè detto ritardo sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa” (Cass., n. 16900 del 2016).

Pertanto, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto tempestiva la contestazione effettuata in ragione della notizia dell’infrazione pervenuta all’UPD il 27 febbraio 2015, atteso che solo a seguito della stessa era stato edotto delle plurime infrazioni commesse dal lavoratore, in quanto gli esiti dell’Audit non potevano determinare l’avvio del procedimento disciplinare atteso che non individuavano nominativamente alcun soggetto responsabile delle disfunzioni e irregolarità riscontrate e per le quali l’Ufficio del personale, sensibilizzato dal servizio Audit, assunse la determinazione di sollecitare l’ispezione.

Consegue a ciò la legittimità della irrogazione della sanzione intervenuta 118 giorni dopo l’acquisizione della notizia di infrazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ. e dell’art. 41 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ..

Assume il ricorrente che la graduazione delle sanzioni rientra nel più ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto di iniziativa economica privata che all’art. 41 Cost., comma 1, riconosce all’imprenditore.

La Corte d’Appello, al fine del controllo sulla correttezza del provvedimento espulsivo, anzichè procedere alla analisi della correttezza delle contestazioni relativamente a tutte le 18 pratiche, si è limitata ad un’analisi su soltanto tre delle diciotto pratiche, così non analizzando nella sua interezza la presunta condotta illecita del lavoratore. In tal modo la Corte d’Appello avrebbe imposto una propria decisone in ambito disciplinare, materia che però è di esclusiva spettanza del datore di lavoro.

Il ricorrente censura, inoltre, il danno all’Istituto che gli sarebbe stato addebitato con la contestazione. Esso ricorrente aveva dedotto l’insussistenza di tale danno che costituiva anch’esso presupposto del licenziamento.

La Corte d’Appello aveva quindi errato nel confermare la legittimità del licenziamento postulando la sussistenza di tale danno nella misura dei contributi previdenziali indebitamente cancellati. Il lavoratore precisa in proposito che, se se è vero che cancellando le posizioni contributive di alcuni soggetti non vi è l’incasso delle contribuzioni, occorreva, però, considerare che l’INPS non avrebbe poi dovuto erogare le prestazioni pensionistiche, e quindi il danno puramente eventuale poteva trasformarsi in un vantaggio per l’Ente.

In ogni caso, anche a voler considerare la sussistenza delle irregolarità nell’operato del lavoratore, lo stesso non aveva cagionato alcun danno atteso che molte delle posizioni contestate dovevano essere cancellate in ogni caso. Il danno andava provato dal datore di lavoro, nè la Corte poteva effettuare un’indagine di tipo prognostico a ritroso per valutare la legittimità del licenziamento anche in assenza del danno.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, si osserva che la Corte d’Appello, non ha operato alcuna modifica della sanzione disciplinare come paventa il lavoratore. Inoltre, pur se ha esaminato in dettaglio solo alcune delle condotte contestate in sede disciplinare, ha effettuato comunque una valutazione di tutte le condotte contestate laddove ha affermato (pagg. 8 e 9 della sentenza) che era incontroverso che il lavoratore avesse commesso tutte le violazioni formali contestate, ed aveva con la sua condotta arrecato un danno all’INPS, per lo meno per l’anno 2008. Risultava, altresì, documentalmente provato che il lavoratore operasse all’esterno e che impegnava l’ente in assenza di idoneo potere rappresentativo di delega. Il giudice di secondo grado rilevava che era rimasto accertato l’abuso delle funzioni di pubblico dipendente e l’assunzione di un ruolo estraneo al suo profilo funzionariale.

Tale statuizione non è adeguatamente censurata atteso che il lavoratore non riporta la contestazione, nè le condotte che a proprio avviso non sarebbero state vagliate, con conseguente inammissibilità della censura per difetto di rilevanza.

Va ricordato che in tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell’illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (Cass., n. 18858 del 2016).

Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto il recesso legittimo perchè la condotta del lavoratore aveva compromesso irrimediabilmente l’elemento fiduciario nei suoi rapporti con la parte datoriale per la reiterata violazione delle disposizioni dettate dall’Istituto in materia di iscrizione e cancellazione della gestione dei lavoratori autonomi. Egli aveva gestito con modalità ingiustificatamente discrezionali i compiti lavorativi affidatigli, ponendo in essere gravi anomalie procedimentali senza mai coinvolgere il responsabile dell’unità operativa, assumendo provvedimenti che sarebbero stati di competenza del direttore di sede, concedendo cancellazioni delle iscrizioni persino in assenza di formale domanda.

Va osservato, altresì, che anche l’affermazione della Corte d’Appello circa il danno arrecato all’INPS nella misura dei contributi dovuti indebitamente cancellati, non è adeguatamente censurata poichè l’affermazione del lavoratore che non vi sarebbe danno in quanto l’INPS non avrebbe poi dovuto pagare le pensioni, ha come presupposto ed è conseguenza proprio delle condotte disciplinarmente rilevanti – che afferma la Corte d’Appello, palesavano la violazione dei doveri del pubblico dipendente di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità nel rispetto dei principi di buon andamento dell’amministrazione che hanno impedito all’INPS l’esercizio dei propri compiti con riguardo alla gestione delle posizioni previdenziali.

Nè poteva il lavoratore decidere quali posizioni andavano o meno cancellate, atteso che come afferma la Corte d’Appello lo stesso era sfornito del potere di autotutela e di concedere sgravi senza formale autorizzazione del Direttore di sede.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone il ricorrente che la Corte d’Appello nel verificare la sussistenza o meno di alcune condotte ha violato la disciplina in ordine alla valutazione delle prove.

Deduce che la Corte d’Appello non dava ingresso alle prove per testi che aveva richiesto i cui capitoli riporta nel motivo. Inoltre, afferma che l’INPS nelle proprie difese non aveva contestato quanto dedotto da esso ricorrente sulla legittimità del proprio operato e pertanto tali fatti dovevano intendersi riconosciuti ai sensi dell’art. 115 c.p.c., in ragione del principio di non contestazione.

3.1. Il motivo è inammissibile. Quanto alla mancata ammissione delle prove, si rileva che il ricorrente nella sostanza chiede una rivalutazione dell’istanza istruttoria inammissibile in sede di legittimità; ed infatti, lo stesso riporta i capitoli di prova ma non ne specifica in modo circostanziato la rilevanza rispetto alle specifiche statuizioni in cui si articola l’iter motivazionale della Corte d’Appello.

Analogamente, difetta di rilevanza la censura prospettata con riguardo al principio di non contestazione, atteso che il ricorrente non riporta il contenuto delle difese dell’INPS in ragione delle quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto fare applicazione dello stesso. Nè è prospettato error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Comunque, anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cessazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 c.p.c., sicchè la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti Cass., Cass. n. 14639 del 2016), condizioni che non si ravvisano nella prospettazione del motivo in esame.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, e del D.P.R. n. 62 del 2013, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone il ricorrente che la Corte d’Appello, nell’analizzare la fondatezza delle contestazioni che si sostanziavano nella errata o distorta applicazione della disciplina che prevede l’iscrizione di soggetti nella gestione previdenziale commercianti, ha dovuto interpretare la disciplina normativa che fissa i requisiti ascrivibili a tale gestione.

Così facendo, ha dato luogo a violazione della citata L. n. 662 del 1996, art. 1, che stabilisce i soggetti tenuti all’iscrizione, fissando i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono sussistere congiuntamente.

Prospetta, quindi, che l’INPS aveva proceduto all’iscrizione di ufficio di tutti coloro che avessero denunciato redditi da lavoro autonomo. L’Inps aveva proceduto all’iscrizione forzata di soci di società non solo di persona ma anche a responsabilità limitata sulla base di sole informazioni di natura tributaria, dalle quali poteva desumere lo svolgimento di attività presso le medesime società, senza accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 662 del 1996.

La Corte d’Appello dichiarava l’illegittimità delle cancellazioni effettuate dal lavoratore perchè adottate in contrasto con le circolari operative trasmesse dall’Istituto in relazione all’Operazione (OMISSIS), ma non rinveniva contrasto con la legge che disciplina le iscrizioni, circostanza che avrebbe dovuto assumere rilievo. Ciò risultava anche dall’esame delle tre pratiche vagliate dalla Corte d’Appello.

La sentenza di appello aveva avallato l’Operazione (OMISSIS) mentre è compito della pubblica amministrazione rimuovere d’ufficio gli atti emessi in carenza delle condizioni o requisiti di legge, tenuto anche conto che il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, come sancito dal D.P.R. n. 62 del 2013, art. 3.

Per le pratiche in cui l’attività societaria aveva riguardato locazioni immobiliari, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che ha escluso la presunzione di imprenditorialità per l’attività di locazione per il solo fatto che la stessa sia stata svolta in forma societaria.

Deduce di aver contestato sin dal primo scritto difensivo quanto contestatogli e di non aver effettuato sgravi sostituendosi al Direttore di sede, in ragione del sistema informativo.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. La Corte d’Appello, nel vagliare le condotte contestate al lavoratore, ha rilevato che a carico dello stesso era emerso il compimento di indebite cancellazioni, anche in assenza di domanda o prima della sua protocollazione, sia una serie di violazioni diverse del regolamento interno, quali comunicazioni all’esterno operate senza idoneo potere di rappresentanza, ma pure l’inosservanza delle disposizioni in materia di autotutela e la mancata attivazione della procedura autotutela web, la violazione della normativa sullo sgravio. In particolare, le contestazioni relative alle indebite cancellazioni dal registro degli esercenti le attività commerciali erano relative a iscrizioni operate dall’ufficio in esito alla summenzionata Operazione che aveva, in via presuntiva, individuato iscrizioni obbligatorie omesse dal contribuente. Gli ispettori contestavano al lavoratore che numerose cancellazioni di iscrizioni operate dallo stesso non erano state precedute dall’istanza dell’interessato ovvero, quanto meno, la relativa istanza non risultava regolarmente protocollata.

In relazione a ciò, la Corte d’Appello ha affermato che il lavoratore nulla aveva dedotto. Come precisato dal giudice di secondo grado, gli ispettori contestavano al lavoratore di avere proceduto alla cancellazione di iscrizioni in difetto delle condizioni previste dalle circolari interne per siffatto adempimento, limitandosi in alcuni casi a controlli meramente formali (come la rettifica dei quadri RK sui redditi prevalenti) senza tuttavia che tali controlli fossero seguiti, come previsto dalle circolari di riferimento, dalle verifiche sostanziali sula eventuale iscrizione del contribuente in altre gestioni, sulla sussistenza di posizioni contributive Inail, sulla presenza di altri dipendenti della società.

La Corte d’Appello, premesso che il lavoratore era un impiegato amministrativo, area C, posizione economica C3, con numerosi anni di esperienza, rilevava che il profilo di appartenenza dello stesso era proprio dei lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi che assicurano il presidio di importanti diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Egli doveva garantire, per la qualifica posseduta, elevate conoscenze delle normative, delle regole tecniche e dei principi organizzativi richiesti per la gestione dell’Ente ed i suoi specifici settori, dei sistemi gestionali, dei sistemi di gestione della qualità, capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato relativamente ad obiettivi assegnati, capacità decisionali di situazione di complessità, elevate conoscenze. Per intendersi, precisa la Corte d’Appello, egli non poteva disconoscere la basilare regola per cui, non avendo la responsabilità dell’Unità organizzativa di appartenenza, non aveva la rappresentanza dell’Ente e non poteva disconoscere circolari operative trasmesse all’istituto in relazione all’Operazione (OMISSIS). Non si giustificavano in relazione al profilo posseduto, le condotte incongruenti tenute, tra le quali disporre cancellazioni d’iscrizione in palese assenza di istanza interessato. D’altronde, rileva il giudice di appello, significativa appariva anche la giustificazione agli sgravi assentiti in difetto delle condizioni legittimati, laddove il lavoratore assumeva essere effetto di una procedura informatizzata. Ed infatti, la normativa interna, che egli avrebbe dovuto ben conoscere ed attuare, prevedeva uno speciale rigore nell’accertamento del diritto allo sgravio e nell’assunzione di responsabilità in relazione ad esso.

Inoltre, l’omissione dell’attività di controllo da parte del Dirigente, anche qualora fosse stata provata, non avrebbe giustificato la condotta del lavoratore che sulla base della minuziosa disciplina di dettaglio era posto in condizione di operare nel processo in cui è inserito.

4.3. Dunque, come si evince dalla sentenza di appello, non è oggetto del giudizio l’Operazione (OMISSIS) posta in essere dall’INPS, così come le altre attività dell’Istituto, ma lo svolgimento da parte del lavoratore dei propri compiti nella gestione delle relative pratiche esorbitando dalle proprie competenze e in contrasto con le circolari dell’Istituto. Pertanto, le censure che prospettano l’illegittimità di tale Operazione, così che l’attività del lavoratore avrebbe operato una sorta di riconduzione a regola dell’attività dell’Ente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con la ratio decidendi che ha ravvisato la legittimità del licenziamento in quanto le condotte del lavoratore erano poste in essere in violazione delle circolari interne, esorbitando dalle proprie competenze.

Generica è altresì la deduzione della contestazione sin dal primo grado di giudizio di ogni addebito, atteso che il richiamo agli atti difensivi non è in alcun modo circostanziato rispetto all’articolato vaglio della vicenda effettuato dalla Corte d’Appello, richiamandosi, peraltro, quanto già detto sopra sull’ammissibilità dei motivi prospettati ex art. 360 c.p.c., n. 4.

In relazione alla censura relativa alla statuizione sugli sgravi si rileva che il ricorrente riafferma in modo generico quanto già sottoposto alla Corte d’Appello, senza censurare in modo adeguato e circostanziato la specifica motivazione del giudice di secondo grado che s’incentra sulla violazione della normativa interna.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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