Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31482 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 03/12/2019), n.31482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7025-2015 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICA PEZZATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROVERETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2014 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– O.F. proponeva distinti ricorsi alla C.T.P. di Trento impugnando gli avvisi di contestazione notificatagli dall’Agenzia delle Entrate in qualità di persona che avrebbe concorso con il contribuente,

a violare norme tributarie riguardanti la determinazione della base y

imponibile IRAP relativa agli anni 2004 e 2005;

– la C.T.P. di Trento, riuniti i ricorsi, li respingeva;

– la C.T.R. del Trentino, con la sentenza n. 60/02/14 del 30/7/2012, rigettava l’appello;

– avverso tale decisione O.F. propose ricorso per cassazione, al quale resistette con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– con atto depositato il 14/6/2019 e debitamente notificato alla controricorrente Agenzia, O.F. rinunciava agli atti dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del D.L. n. 193 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente ha depositato rituale rinuncia ex art. 391 c.p.c. avendo aderito alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”;

2. non risultando al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01);

3. in ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che “in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 65173301),

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,

dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

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