Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31481 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 03/12/2019), n.31481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23304-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE IN FALLIMENTO, SERIT SICILIA SPA

AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA RAGUSA;

– intimati –

Nonchè da:

SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA RAGUSA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 20, presso lo studio dell’avvocato

MARIA TARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DI

SALVO;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE IN

FALLIMENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la (OMISSIS) S.r.l. unipersonale in fallimento impugnava innanzi alla C.T.P. di Ragusa la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per IVA e IRPEG 1999; lamentava la ricorrente che l’avviso di accertamento, atto prodromico all’emissione della cartella, non le era stato notificato e che, dunque, la cartella era da reputarsi illegittima;

– in primo grado l’Agenzia produceva copia dell’atto impositivo notificata a ” B.G.A.R. in qualità di titolare”; la società sosteneva che detta destinataria le era del tutto estranea;

– la C.T.P. di Ragusa accoglieva il ricorso;

– la C.T.R. della Sicilia, con la sentenza n. 232/18/11 del 21/7/2011, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate; nella parte che ancora qui rileva la C.T.R. affermava: “L’atto propedeutico… da cui è scaturita la cartella di pagamento, come si può ben constatare dalla documentazione in atti, è stato notificato ad una certa B.G.A.R. – qualificata come titolare – che è persona del tutto estranea alla società esponente e come confermato dal certificato della c.c.I.A.A. di Ragusa, da cui risulta che Amministratore Unico della società è il sig. M.G. fin dal 2002”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi

– ha depositato controricorso, adesivo ai motivi della ricorrente, l’agente della riscossione Riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit Sicilia), la (OMISSIS) non ha svolto difese in questo grado.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 18, 19,20,21,22,23 e 24 e art. 112 c.p.c., perchè la pronuncia sarebbe affetta da ultrapetizione in quanto la C.T.R. avrebbe fondato la propria decisione su eccezioni nuove, non introdotte col ricorso originario; in particolare, la ricorrente aveva inizialmente lamentato la mancata notifica dell’avviso di accertamento e solo in seguito, dopo la produzione della copia notificata dell’atto, con una successiva memoria aveva eccepito l’invalidità della notificazione.

2. Il motivo è infondato.

Qualora la parte deduca, con il ricorso introduttivo, l’invalidità a causa dell’omessa notifica e, solo con la memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 2, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, poichè la successiva deduzione integra una controeccezione in senso lato, che sarebbe rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

3. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la C.T.R. travisato il certificato della c.c.I.A.A. prodotto le cui risultanze contrastano con le affermazioni dei giudici di merito.

4. Il motivo è inammissibile, dato che sottopone a questa Corte di legittimità una rivalutazione delle prove documentali già esaminate nei gradi di merito; il preteso errore percettivo imputato dalla ricorrente alla C.T.R. non può essere fatto valere col ricorso per cassazione, ma (casomai) con la revocazione.

5. Col terzo motivo si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) consistente nella idoneità della B. alla ricezione dell’avviso di accertamento.

6. Anche tale motivo è inammissibile, poichè il fatto storico individuato dalla ricorrente non è stato affatto omesso dalla C.T.R. che, invece, l’ha considerato ed è addivenuta alla conclusione che la B. era “persona del tutto estranea alla società esponente”.

7. Col quarto motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 145 c.p.c., comma 1, e artt. 58 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, perchè l’atto impositivo era stato regolarmente notificato a persona incaricata al ritiro o addetta alla sede (la B.) e, dunque, la C.T.R. non avrebbe dovuto considerare invalida la notificazione.

8. Il motivo è inammissibile.

In tema di notifica presso la sede legale della società, l’art. 145 c.p.c. indica i soggetti ai quali il notificante può legittimamente consegnare l’atto da notificare, ossia al “rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”. Nel caso, è rimasto escluso che la B. fosse il rappresentante legale (sebbene indicata come “titolare”) e dall’affermazione secondo cui la stessa era “del tutto estranea alla società esponente” si desume che non fosse nemmeno addetta alla sede o incaricata a ricevere le notificazioni.

Quest’ultima asserzione (il cui fondamento non è stato contestato con motivo ex art. 360, comma 1, n. 5) costituisce accertamento in fatto – insindacabile in sede di legittimità – conseguente alla verifica della qualità del soggetto che ha ricevuto l’avviso di accertamento.

9. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.

Non si provvede sulle spese, attesa la coincidenza delle difese di

Riscossione Sicilia con quelle della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

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