Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3148 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3148 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA Salvatore, rappresentato e difeso, per procura a
margine al ricorso iscritto al R.G. n. 15342 del 2012,
dall’Avvocato Alfonso Luigi Marra, domiciliato in Roma,
Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato

per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 11311, depositata in data 10 maggio
2013.

Data pubblicazione: 12/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, definendo un giudizio di equa riparazione

sazione, con sentenza depositata in data 10 maggio 2013, n.
11311, ha così deciso: «La Corte accoglie il terzo motivo
del ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di Annunziata
Salvatore, della somma di euro 1.312,50, oltre interessi
legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che
liquida, per il giudizio di merito, in euro 775,00, di cui
euro 50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro 506,25 per
compensi, oltre a euro 50,00 per esborsi e agli accessori
di legge.»;
che ricorre per correzione di errore materiale
l’Avvocato Alfonso Luigi Marra, quale difensore di Annunziata Salvatore, lamentando che la Corte di cassazione abbia omesso di disporre la distrazione delle spese, come liquidate, in suo favore;

ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la Corte di cas-

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«[(A] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il
difensore del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e
dei compensi sia per il giudizio di merito che per quello
di legittimità.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il mi-

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Considerato che il relatore designato ha formulato la

gliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità
lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.

della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
n. 16037).
L’istanza può essere trattata in camera di consiglio, per
essere ivi accolta, dovendosi apportare alla sentenza n.
11311 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di
errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le parole “agli accessori di legge.”, deve aggiungersi “Dispone la
distrazione delle spese, come liquidate, in favore del difensore del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, antistatario”.
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione;
che, dunque, nella sentenza n. 11311 del 2013 di questa
Corte occorre apportare la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le parole “agli
accessori di legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese, come liquidate, in favore del difensore
del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, antistatario”;

391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza n. 11311 del 2013,

nel dispositivo, alla fine, dopo le parole “agli accessori
di legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese, come liquidate, in favore del difensore del ricorrente, Avvocato Alfonso Luigi Marra, antistatario”. Dispone
che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9
gennaio 2014.

sia apportata la seguente correzione di errore materiale:

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