Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3148 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 11/02/2020), n.3148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27309-2018 proposto da:

T.C., T.V., S.D.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18051/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, T.V., S.D.E. e T.C. hanno impugnato per revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 391-bis c.p.c., e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’ordinanza di questa Corte, Sesta Sezione civile-3, n. 18051 del 21 luglio 2017, che ne dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2477/2014;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio del 30 maggio 2019, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;

che la causa è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 17212/2019 ed è stata nuovamente fissata per la trattazione l’adunanza odierna, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dalle stesse parti e dal rispettivo difensore;

che, pertanto, trattasi di rinuncia rituale ai sensi dell’art. 390 c.p.c., cui consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che si debba provvedere alla regolamentazione delle relative spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il data 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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