Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3148 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro in

carica, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;

– ricorrente –

contro

R.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato NICOLA

ROBERTO del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Roma via

Monte Zebio n. 19 presso lo studio dell’Avvocato Francesco Camelli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano

Sezione 19 n. 38/19/2004 depositata il 15.12.2004 e non notificata;

udita la relazione la relazione del Consigliere Dott. Renato

Polichetti;

lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso in quanto manifestamente infondato.

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha

riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP

corrisposto con riferimento al periodo di cui è causa.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il ricorso è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1 del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) è soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la sentenza impugnata è fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, nel difetto di tale requisito il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.

Causa il decesso del (OMISSIS) P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in camera di consiglio il ricorso verrà sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianità del Collegio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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