Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3148 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15930 del ruolo generale dell’anno 2014,

proposto da:

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dei procuratori speciali P.V. e D.G., quale

mandataria e procuratrice di GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al

ricorso, dall’avvocato Campise Sergio (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

– EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.p.A. IN L.C.A. (C.F.:

non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– C.G. (C.F.: non dichiarato);

– S.M.C. (C.F.: non dichiarato);

– L.S. (C.F.: non dichiarato);

– AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO (C.F.: non dichiarato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 538/2013 della Corte d’Appello di

Catanzaro, depositata il 23 aprile 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24

gennaio 2017 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M.C. agì in giudizio nei confronti di C.G. e di L.S., nonchè delle rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità civile, Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. e L’Edera Assicurazioni S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), quale terza trasportata a bordo della autovettura del C..

Anche il C. agì, in separato giudizio, contro il L. e la sua compagnia di assicurazione, nonchè contro l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, per il risarcimento dei danni subiti in proprio. In questo secondo giudizio il L. propose domanda riconvenzionale, sostenendo che la esclusiva responsabilità dell’incidente fosse del C., e chiamò a sua volta in causa la compagnia di assicurazione di questi.

I giudizi furono riuniti e, dopo l’interruzione per la intervenuta liquidazione coatta dell’Edera Assicurazioni S.p.A., il Tribunale di Vibo Valentia, provvedendo sulle sole domande proposte dal L. e dal C., condannò il primo (nonchè l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) al risarcimento dei danni subiti dal secondo, ritenendolo esclusivo responsabile dell’incidente.

La Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto il concorso di colpa per l’incidente, graduando la responsabilità al 30% a carico del L. ed al 70% a carico del C.. In mancanza di gravame da parte del L., si è peraltro limitata a rideterminare gli importi dovuti al C. a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Ricorre Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia S.p.A.), sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente ha chiesto un termine per provvedere a notificare il ricorso agli eredi di L.S. (nei confronti del quale la notifica non si è perfezionata, essendo lo stesso deceduto).

Ma la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti non ha concreto rilievo ai fini della decisione.

E’ principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010 n. 6826; fra le tante altre: Cass. 18 gennaio 2012 n. 690; 25 gennaio 2012 n. 1032; ord. 8 novembre 2012 n. 19317).

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile (come è nella specie, per quanto si vedrà), appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106).

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. e art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5”.

Il ricorso è inammissibile.

In tema di sinistri stradali – costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilità dei soggetti coinvolti, così come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass. 25 gennaio 2012 n. 1028; 5 giugno 2007 n. 13085; 18 aprile 2007 n. 9243; 8 settembre 2006 n. 19301; 23 febbraio 2006 n. 4009; 10 agosto 2004 n. 15434; 15 dicembre 2003 n. 19188; 14 luglio 2003 n. 11007; 11 novembre 2002 n. 15809).

Nella specie, tali accertamenti di fatto risultano adeguatamente motivati e si sottraggono certamente alle censure tuttora ammissibili in tema di vizio di motivazione, ai sensi del testo vigente (e applicabile alla controversia, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. in proposito Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054).

La società ricorrente contesta in sostanza i predetti accertamenti di fatto, chiedendo una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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