Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31479 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. I, 05/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10897/2018 r.g. proposto da:

A.A., (nato in (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Andrea Cannata, presso il cui studio

(andrea.cannataavvocatismcv.com) elettivamente domicilia in Santa

Maria a Vico (CE), al viale Libertà n. 8;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositato il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio, che ha concluso chiedendo rimettersi alle Sezioni

Unite la decisione in ordine al primo motivo di ricorso, o, in

subordine, accogliersi detto motivo, con assorbimento degli altri;

udito, per il ricorrente, l’Avv. P. Cabrio, per delega dell’Avv.

Andrea Cannata, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 14 marzo 2018, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di A.A., nativo del Ghana, volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli la protezione umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ha ritenuto: 1) superflua l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, non essendo tanto automaticamente imposto dalla mancata messa a disposizione della videoregistrazione ad opera della Commissione Territoriale, rivelandosi sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese del primo dinanzi a quest’ultima; 2) la narrazione degli eventi che, secondo A.A., avevano determinato la sua fuga dal Paese d’origine – il Ghana – priva dei requisiti minimi di attendibilità, aprendo “uno scenario ai limiti del surreale, senza che il narrato sia circostanziato e senza che il ricorrente mostri di conoscere, in misura minima, le pratiche di cui ha parlato, il contesto in cui nascerebbe il dovere dinastico, le conseguenze della mancata osservanza di regole non scritte. Il ricorrente, inoltre, mai ha fatto ricorso alle Autorità del suo Paese per arginare le paventate minacce ricevute”. Il tribunale, inoltre, ha negato la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria.

2. Avverso il descritto decreto, A.A. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, resistiti, con controricorso, dal Ministero dell’Interno. Essi prospettano, rispettivamente:

1) “Violazione della Direttiva 2013/32/UE e della L. n. 47 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere il tribunale, nonostante l’espressa istanza del ricorrente, omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge;

2) “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per aver il giudice di primo grado fondato la propria opinione negativa circa la credibilità della narrazione del ricorrente su parametri diversi da quelli normativi, non valutandola sulla base di riscontri oggettivi relativi alla situazione generale in Ghana provenienti dalle allegazioni di parte;

3) “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per aver il giudice di prime cure fondato la propria valutazione negativa, quanto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria su parametri diversi da quelli normativi, essendosi limitato a dichiarare che non vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione suddetta sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, benchè la Suprema Corte abbia più volte affermato che la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri.

3.1. Questa Corte, infatti, ha già avuto ripetutamente modo di affermare – con argomentazioni, da intendersi qui richiamate, che il Collegio condivide – che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 28813 del 2018).

3.1. Il tribunale partenopeo, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierno ricorrente.

4. Va, pertanto, accolto il suddetto motivo e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza predetta, liquidando, altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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