Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31479 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 03/12/2019), n.31479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18779-2012 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICA PEZZATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CONCESSIONARIA BRESCIA EQUITALIA ESATRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2012 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– O.F. impugnava innanzi alla C.T.P. di Trento la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatagli da Equitalia Esatri S.p.A. per il pagamento di sanzioni in materia di IVA (2003) contestate a società di persone di cui il ricorrente era legale rappresentante (considerato alla stregua di autore materiale dell’illecito); lamentava il ricorrente (tra l’altro) che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all’emissione della cartella, non gli erano stati notificati;

– la C.T.P. di Trento accoglieva il ricorso affermando la nullità della cartella per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

– la C.T.R. del Trentino, con la sentenza n. 5/02/12 del 23/1/2012, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e respingeva l’appello incidentale di O.F.; nella parte che ancora qui rileva la C.T.R. affermava: “Le notifiche degli avvisi sono state ritualmente effettuate dall’Ufficio in conformità con quanto previsto dalla normativa. Infatti l’Ufficio ha consegnato alle poste le raccomandate degli avvisi indirizzati al domicilio fiscale del rag. O. come dai dati dell’anagrafe tributaria (Manerba del Garda). I plichi sono stati restituiti dalle poste con la scritta “seguimi” ed inoltrati al nuovo indirizzo di cui il contribuente aveva chiesto l’attivazione (Solano del Lago – via Portole 2). Tale documentazione è stata consegnata alla signora F.B. quale “persona delegata al ritiro”. Ne consegue che le notifiche dei due avvisi di accertamento, prodromici alla cartella cartella impugnata, sono state correttamente perfezionate.”;

– avverso tale decisione O.F. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– l’intimata Equitalia Esatri non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 139 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere la C.T.R. ritenuto che la notificazione degli avvisi di accertamento fosse stata correttamente eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale.

2. Il motivo è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che gli avvisi di accertamento, dapprima inviati al domicilio fiscale di O.F., sono stati restituiti con la scritta “seguimi” e che l’Agenzia ha quindi provveduto ad un successivo inoltro degli stessi al nuovo indirizzo, in un comune diverso rispetto a quello dove si trovava il domicilio fiscale del destinatario.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 stabilisce che “c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione…”.

E’ pacifico che la notificazione degli atti presupposti alla cartella esattoriale non sia avvenuta nel domicilio fiscale.

La C.T.R. pare equiparare l’indirizzo indicato da Poste Italiane e individuato per il servizio “seguimi” (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza – diversa dagli atti giudiziari – all’indirizzo indicato dal richiedente) al domicilio eletto.

Al contrario, l’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, nè l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione.

La notificazione degli avvisi di accertamento, dunque, è stata compiuta in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nè può reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo in mancanza di elementi atti a far ritenere che i plichi siano stati comunque consegnati a O.F..

Ne consegue la cassazione della decisione impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la controversia può essere decisa nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.

3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.

4. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, occorre provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio.

L’Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per il giudizio di cassazione.

Ritiene il Collegio di compensare le spese dei gradi di merito in ragione delle alterne vicende processuali.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso;

dichiara assorbiti gli altri motivi;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso originario;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere a O.F. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;

compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

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