Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31477 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 03/12/2019), n.31477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13193-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROCOOP SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MISIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLO TRIGILIO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA RISCOSSIONI CATANIA SERIT SICILIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 412/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 25/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Eurocoop S.c.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del modello Unico 2007 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54-bis e recante pretesa tributaria dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 3;

– la C.T.P. di Napoli respingeva il ricorso;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 18/11/2011 del 25/11/2011, accoglieva l’appello affermando che “la sentenza di primo grado deve essere annullata per la mancata sottoscrizione del D.Lgs. n. 602 del 1983, ex art. 12, comma 4, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altri motivi di gravame proposti… Dal momento che nessuna prova della regolare sottoscrizione del ruolo è stata prodotta dall’Agenzia delle Entrate, il Collegio ritiene, in riforma dell’impugnata sentenza, di dover annullare la cartella esattoriale.”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso la Eurocoop;

– l’intimata Serit Sicilia (agente della riscossione che aveva notificato la cartella) non ha svolto difese in questo grado;

– la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Collegio ritiene, in via preliminare, che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, debba essere respinta.

Difatti, pur non essendo integralmente riportata la sentenza d’appello (il cui testo risulta trascritto nel ricorso solo parzialmente), l’esposizione dell’atto introduttivo è sufficiente a illustrare il fatto processuale.

2. L’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 1, 2 e 2-bis, e art. 17, nonchè vizio, di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR.

aver fatto discendere la nullità del ruolo, asseritamente non sottoscritto in mancanza di prova della regolare sottoscrizione da parte dell’Agenzia, dalla rilevanza della data di sottoscrizione ai fini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

3. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha univocamente statuito che “in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03).

Infatti, nè spetta all’Agenzia dimostrare l’avvenuta sottoscrizione del ruolo, nè dalla mancanza di questa deriva, secondo la legge, la nullità dell’atto: “il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicchè, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12243 del 18/05/2018, Rv. 648369-01).

Inoltre, si aggiunge a quanto sinora osservato che “ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, conv., con modif., dalla L. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 1449 del 20/01/2017, Rv. 642899-01), sicchè è ulteriormente infondata la pretesa della C.T.R. di una sottoscrizione “da parte del titolare dell’Ufficio o di un suo delegato” quale requisito di validità dell’atto.

4. In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

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