Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31476 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. I, 05/12/2018, (ud. 09/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12947/2015 r.g. proposto da:

A.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), quale unico socio della

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Prof.

Vincenzo Sparano e dall’Avvocato Giuseppe Sparano, con i quali

elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 9, presso

lo studio dell’Avvocato Alessandro Rimato;

– ricorrente –

contro

A-LEASING s.p.a., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore delegato, rag. C.S.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine

del controricorso, dagli Avvocati Luigi Manzi e Marcello Vascellari,

con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma,

alla via Federico Confalonieri n. 5;

– controricorrente –

e

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, (p. iva (OMISSIS)), in

persona dei curatori Avv. Prof. C.V.M. e Dott.

B.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta

in calce al controricorso, dall’Avvocato Prof. Giuseppe Fauceglia,

con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Veneto n. 7,

presso lo studio dell’Avvocato Donato Bruno;

– controricorrente –

e

P.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e quale

liquidatore, legale rappresentante, della (OMISSIS) s.r.l. in

liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Andrea Sangiuolo,

con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Archimede n. 134;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI depositata il

13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/11/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, , che ha concluso chiedendo rigettarsi i primi due

motivi del ricorso dichiarandosene inammissibile il terzo;

udito, per il ricorrente, l’Avv. A Rimato, per delega dell’Avv.

Giuseppe Sparano, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;

udito, per la controricorrente A-Leasing s.p.a., l’Avv. Carlo Albino,

per delega dell’Avv. L. Manzi, che ha chiesto rigettarsi l’avverso

ricorso;

udito, per il controricorrente Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in

liquidazione, l’Avv. Prof. G. Fauceglia, che ha chiesto rigettarsi

l’avverso ricorso;

udito, per il controricorrente P., l’Avv. Maria Gloria Di

Loreto, per delega dell’Avv. A. Sangiuolo, che ha chiesto

accogliersi il ricorso dell’ A..

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso dell’11 giugno 2014, la A-Leasing s.p.a. chiese ed ottenne dall’adito Tribunale di Benevento la dichiarazione di fallimento della Centro (OMISSIS) s.r.l., affermando di esserne creditrice della complessiva somma di Euro 962.604,64, giusta contratto di leasing del 2 marzo 2007 e successiva scrittura privata del 9 aprile 2010, in relazione ai quali espose di avere già richiesto ed ottenuto, il 10 ottobre 2013, dal Tribunale di Treviso, un decreto ingiuntivo asseritamente notificato al liquidatore della debitrice, già cancellata dal Registro delle Imprese.

1.1. Contro quella dichiarazione propose reclamo, L. Fall., ex art. 18, A.C., quale ex socio unico della fallita, deducendo la nullità della menzionata sentenza per difetto di contraddittorio; l’inesistenza del credito azionato dalla A-Leasing s.p.a. e la nullità del decreto ingiuntivo predetto; la violazione dell’art. 2495 c.c.; la violazione della L. Fall., art. 10 e carenze nei relativi accertamenti; l’errata rilevanza attribuita ad alcuni documenti depositati dalla ricorrente nella fase prefallimentare.

1.2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 maggio 2015, n. 75, comunicata in pari data, e resa nel contraddittorio con la A-Leasing s.p.a, la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e P.C., già liquidatore di quest’ultima, ivi rimasta, invece, contumace, rigettò quel reclamo ritenendo, per quanto qui ancora di interesse: 1) regolare l’instaurazione del contraddittorio nella fase prefallimentare; 2) infondate le doglianze relative all’esistenza del credito; 3) sussistente una prosecuzione dell’attività sociale, nonostante l’avvenuta cancellazione di ufficio dal Registro delle Imprese della società a far tempo dal 24 settembre 2010.

2. Avverso questa decisione, ricorre per cassazione l’ A., nella indicata qualità, affidandosi a tre motivi, resistiti, con distinti controricorsi, dalla A-Leasing s.p.a. e dalla curatela del citato fallimento. Si è altresì costituito con un “controricorso” anche P.C., in proprio e quale liquidatore, nonchè legale rappresentante pro tempore, della (OMISSIS) s.r.l., dichiarando di aderire a tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto dal ricorrente. L’ A., la A-Leasing s.p.a. e la curatela fallimentare, infine, hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che nessun seguito possono avere, in questa sede, gli assunti della A-Leasing s.p.a. (cfr., rispettivamente, pag. 4 e 5 del suo controricorso) riguardanti, ancora una volta, la carenza di legittimazione al reclamo da parte dell’ A. (perchè mero interventore ad adiuvandum nel procedimento prefallimentare innanzi al Tribunale di Benevento) e la nullità della procura ad litem apposta in calce al suo ricorso L. Fall., ex art. 18: entrambe tali questioni, infatti, sono state espressamente affrontate e risolte dalla corte distrettuale, la cui sentenza, sui corrispondenti punti (cfr. parag 7, “ammissibilità del reclamo”), non è stata impugnata, come, invece, sarebbe stato necessario, con specifico ricorso incidentale ad opera della menzionata controricorrente.

4. Il primo motivo del ricorso, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 10,15 e 18 in combinato disposto con l’art. 2495 c.c.”, ascrive alla corte napoletana di aver fornito un’errata interpretazione della L. Fall., artt. 10 e 15 ritenendo non necessario, per il regolare svolgimento della fase prefallimentare, nell’ipotesi di ricorso contro una società cancellata dal Registro delle Imprese, prevedere il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società estinta.

4.1. Tale doglianza è infondata, atteso che, come costantemente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione della L. Fall., art. 10, secondo cui una società cancellata dal Registro delle Imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata e che la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, perchè, pur implicando detta cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c.(novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003), nondimeno, entro il termine di un anno da tale evento, è ancora possibile che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo (cfr. Cass. n. 16410 del 2018; Cass. n. 5253 del 2017; Cass. n. 23393 del 2016; Cass. n. 24968 del 2013; Cass. n. 21026 del 2013; Cass. n. 22547 del 2010).

5. Il secondo motivo di ricorso prospetta “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5, 6, e 10, degli artt. 1350 e 1418 c.c., in combinato disposto con l’art. 2945 c.c., nonchè della disciplina in materia di leasing, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria”. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva in capo alla A-Leasing s.p.a., così giudicando infondate le doglianze sollevate dal reclamante relativamente all’inesistenza del suo credito ed alla nullità del decreto ingiuntivo posto a base del ricorso per fallimento. Conseguentemente, la corte partenopea, come precedentemente il tribunale beneventano, avrebbe erroneamente considerato insolvente la (OMISSIS) s.r.l..

5.1. Anche tale doglianza è, nel complesso, insuscettibile di accoglimento.

5.2. Occorre innanzitutto considerare che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza depositata il 13 aprile 2015), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (cfr. Cass. n. 20112 del 2009).

5.2.1. Nella specie, la Corte di appello di Napoli, dopo aver chiaramente negato qualsivoglia rilevanza al decreto ingiuntivo ottenuto dalla A-Leasing s.p.a. dal Tribunale di Treviso (“Sebbene il D.I. emesso provvisoriamente (esecutivo) dal Tribunale di Treviso, richiesto dal creditore istante, non risulti regolarmente notificato, nè potrebbe esserlo, essendo la società stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 24.09.2010…”. Cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata), ha espressamente argomentato le ragioni del proprio convincimento in ordine all’esistenza del preteso credito dalla A-Leasing s.p.a. (“nonostante il disconoscimento della sottoscrizione del contratto (sia la stessa ammissibile o non), appare indubbia l’esistenza di un credito restitutorio dell’importo finanziato posto che una eventuale nullità negoziale potrebbe incidere sulla debenza degli interessi (o sulla loro misura), ma non di certo sulla sorta capitale, apparendo realmente peregrino sostenere che, nullo il titolo del prestito, il beneficiario possa evitarne la restituzione al concedente”. Cfr. pag. 6 della medesima sentenza), da ciò derivandone la sua legittimazione L. Fall., ex art. 6.

5.2.2. Infatti, è certamente vero che il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa officiosa ed assume, per contro, come proprio elemento fondamentale, l’iniziativa di una “parte” – sia questa un creditore o il Pubblico Ministero – che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’istanza di fallimento, ma anche persistere durante tutta la durata del procedimento, pena l’arresto del medesimo con una pronuncia di mero rito. Tuttavia, la qualità di creditore che legittima la proposizione del ricorso L. Fall., ex art. 6 si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, ancorchè non certo, liquido o esigibile. In ogni caso, oggetto dell’istruttoria prefallimentare non può essere la cognizione piena dell’esistenza del credito vantato dal ricorrente, dal momento che questa riveste rilevanza, in tale fase, esclusivamente sotto il profilo della legittimazione attiva, dovendosi solo ricordare, in proposito, che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (cfr. Cass., SU, n. 1521 del 2013; Cass. n. 11421 del 2014).

5.2.3. Non sussiste, dunque, nella specie, la mancanza di motivazione, nè le giustificazioni offerte dalla corte napoletana alle proprie affermazioni appaiono svolte in modo tale da non permettere di individuarne la ratio decidendi.

5.3. L’ulteriore profilo di censura afferente il denunciato vizio motivazionale, poi, è radicalmente inammissibile perchè riferito ad una nozione di vizio di motivazione non sussumibile nella fattispecie contemplata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nella formulazione richiamata in precedenza), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti e non anche, come accaduto nella vicenda in esame, l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, che invece ricade nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rispetto alla quale l’eventuale vizio od omissione della motivazione in diritto non ha alcuna rilevanza autonoma, potendo eventualmente, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della questione sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, (cfr., ex multis, Cass. n. 15196 del 2018; Cass. n. 16640 del 2005).

5.4. Parimenti inammissibile è la denuncia di violazione e falsa applicazione “della disciplina in materia di leasing”, perchè riferita ad un intero corpo di norme così precludendo al Collegio di individuare la disposizione che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Cass., SU, n. 17555 del 2013).

5.5. Infine, va evidenziato che le argomentazioni con cui il ricorrente insiste sulla insussistenza del preteso credito della A-Leasing s.p.a. (per effetto della mancanza di una valida sottoscrizione dell’originario contratto di leasing del 2007 e della conseguente sua nullità per carenza di forma, essendo lo stesso relativo ad un’imbarcazione e, quindi, necessitante della forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c. e art. 259 cod. nav., con ulteriore invalidità derivata anche della scrittura integrativa del 2010, in quanto “appendice” di un rapporto invalido ed improduttivo di effetti. Cfr., amplius, pag. 17-18 del ricorso), altro non rappresentano che la mera riproposizione di quanto dal medesimo già invocato in sede di reclamo e (anche implicitamente) disatteso dalla corte distrettuale alla stregua di quella stessa valutazione sommaria che l’ha condotta, – anche attraverso “una delibazione sommaria della serietà del disconoscimento… (altrimenti portando lo stesso a ritardare l’istruttoria prefallimentare)” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) – a ritenere sussistente la legittimazione L. Fall., ex art. 6 della A-Leasing s.p.a., con accertamento in fatto qui non ulteriormente sindacabile. Solo per mera completezza, dunque, si evidenzia che i disconoscimenti della documentazione ancora ribaditi in questa sede dall’ A. risultano provenire da soggetto pacificamente non munito della legale rappresentanza della Centro (OMISSIS) s.r.l. (di cui il primo era soltanto socio unico), e, come tali, inidonei a produrre effetti.

5.6. Del tutto inammissibile, peraltro, risulta la documentazione (copia di un decreto del Tribunale di Benevento recante, come data di sua decisione in camera di consiglio, quella del 2 novembre 2016) allegata alla sua memoria ex art. 378 c.p.c., perchè non rientrante in quella specificamente consentita dall’art. 372 c.p.c. (nè, quanto alla stessa appaiono assolti gli oneri di cui al comma 2 dell’appena citato art.), da ciò derivandone l’assoluta carenza di prova in ordine all’asserita dimostrazione della (peraltro irrilevante in questa sede) ivi dedotta mancata ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

6. Il terzo motivo di ricorso, infine, è rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 10,artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè artt. 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con l’art. 2945 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria”. Si ascrive alla corte partenopea di aver erroneamente confermato la decisione di prime cure per la quale, alla data della dichiarazione di fallimento, doveva considerarsi decorso meno di un anno dall’ultimo atto documentale della società, altresì ritenendosi che anche quest’ultimo rappresentasse attività di impresa, o, meglio, che l’attività di impresa era “in sè”.

6.1. Tale censura è, nel suo complesso, non meritevole di accoglimento.

6.2. Invero, con riguardo agli asseriti vizi riconducibili ai paradigmi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, rispettivamente nn. 4 e 5, vanno qui richiamate le corrispondenti considerazioni generali già esposte nei precedenti paragrafi 6.2. e 6.3., rivelandosi le stesse, alla stregua della esaustiva motivazione adottata dalla corte a quo nelle pagine da 6 a 13 della sentenza oggi impugnata, ampiamente sufficienti a disattendere le doglianze suddette.

6.3. Quanto, invece, alla prospettata violazione di legge, rileva il Collegio che la doglianza, per come concretamente argomentata, non investe, in realtà, il significato e la portata applicativa della L. Fall., art. 10, rivelandosi, dunque, estranea all’ambito di applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

6.3.1. Essa, invero, concerne, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio, senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

6.3.2. Nella specie, le argomentazioni del ricorrente, così come quelle di cui alla sua memoria ex art. 378 c.p.c., si collocano dal versante della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito: valutazione rispetto alla quale può ritenersi che, ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell’attività – intendendosi quest’ultima come il concreto esercizio dell’attività di impresa – entro il quale, ai sensi della L. Fall., art. 10, può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore, la cessazione predetta deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell’esercizio dell’impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

6.3.3. Sul punto resta soltanto da aggiungere che, nel caso di specie, l’ampia motivazione addotta dalla corte napoletana varca la soglia del “minimo costituzionale” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) e rimane, dunque, qui insindacabile. Essa ha ritenuto che era “decorso meno di un anno dall’ultimo atto documentale della società (doc. 19 citato dal Tribunale, del 20.12.2013)” e che “il perdurante trasferimento della disponibilità materiale del bene produttivo a terzi costituisce atto di impresa in sè, determinando l’insorgenza di debiti e crediti connessi all’uso ed ai rilevanti costi di gestione della barca” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), giungendo, così, alla conferma (attraverso il rigetto del proposto reclamo) della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. pronunciata dal Tribunale di Benevento il 19 dicembre 2014, entro, quindi, il termine annuale computato giusta la L. Fall., art. 10, comma 2, che fa salva, solo “per il creditore o per il Pubblico Ministero” (e non per l’imprenditore), la facoltà di dimostrare, nell’ipotesi di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi dal Registro delle Imprese, il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine predetto. La doglianza dell’ A., invece, si risolve in una censura di mero fatto, inammissibile in sede di legittimità.

7. Rileva, infine, il Collegio che il controricorso del P., “in proprio e nella qualità di liquidatore, legale rapp.te. p.t., della società (OMISSIS) s.r.l.”, va qualificato come ricorso incidentale adesivo, giusta il costante indirizzo di questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5438 del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 10243 del 2016; Cass. n. 21990 del 2015): ciò in quanto il controricorso non contesta il ricorso principale, ma vi aderisce integralmente.

7.1. In questi casi, ha sottolineato la menzionata giurisprudenza di legittimità, il soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perchè solo eccezionalmente l’art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l’interesse ad impugnare sia emerso dall’impugnazione principale. La regola dell’art. 334 c.p.c. – che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso – è applicabile, quindi, solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., e non è, pertanto, applicabile all’impugnazione incidentale diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale o anche, ed a maggior ragione, per ragioni diverse, che resta soggetta ai termini ordinari.

7.1.1. Ne discende l’inammissibilità per tardività del ricorso incidentale suddetto, in quanto, a fronte della comunicazione della sentenza impugnata effettuata, tramite posta elettronica certificata (PEC), dalla cancelleria al P. il 13 aprile 2015 (e non 13 maggio 2015, come erroneamente si legge alla pag. 5 del menzionato ricorso), idonea a far decorrere il termine di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, (cfr. Cass. n. 23575 del 2017), esso è stato spedito per la notificazione soltanto in data 19 giugno 2015, oltre, quindi, il termine predetto.

8. Il ricorso dell’ A. va, pertanto, respinto, mentre va ritenuto inammissibile, perchè tardivo, quello del P. in proprio e nella indicata qualità, restando le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla curatela del Fallimento Centro (OMISSIS) s.r.l. e dalla A-Leasing s.p.a., a carico dei predetti ricorrenti (principale ed incidentale), in solido tra loro, e dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico dell’ A. e del P., in proprio e nella indicata qualità, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stati i loro ricorsi proposti successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante (principale o incidentale) soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dell’ A., nella indicata qualità, e dichiara inammissibile quello incidentale del P., in proprio e nella indicata qualità. Condanna gli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla A-Leasing s.p.a. e dalla curatela del fallimento Centro (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, quantificate, per ciascuna di loro, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ A. e del P., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso (principale ed incidentale), giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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