Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31475 del 05/12/2018

Cassazione civile sez. I, 05/12/2018, (ud. 09/11/2018, dep. 05/12/2018), n.31475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7404/2014 r.g. proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con

sede in (OMISSIS), e, per essa, la sua mandataria speciale Credit

Management s.r.l. (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del dott.

R.L.C.G., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo

difensore e memoria ex art. 378 c.p.c., dall’Avvocato Luca Gratteri,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via

Enrico Tazzoli n. 6;

– ricorrente –

contro

T. s.p.a. in liquidazione, (p. iva (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, T.P., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Ilaria

Castellani, con cui elettivamente domicilia in Roma, al Corso

Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez & Associati

s.r.l.;

– controricorrente –

e

V.F., quale Commissario Giudiziale della T.

s.p.a. in liquidazione, con studio in (OMISSIS);

TA.MA., quale Liquidatore Giudiziale della T. s.p.a.

in liquidazione ed in concordato preventivo, con studio in

(OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA depositato il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/11/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. L. Gratteri, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avv. L. Marras, per delega

dell’Avv. I. Castellani, che ha chiesto rigettarsi l’avverso

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso L. Fall., ex art. 161, comma 6, del 12 settembre 2012, la T. s.p.a. in liquidazione chiese al Tribunale di Orvieto di essere ammessa al concordato preventivo, e, nel termine assegnatole, presentò, il 12 novembre 2012, il piano, la proposta e la documentazione di cui alla L. Fall., art. 161, commi 1, 2 e 3. L’adito tribunale, ritenuta fattibile la sola proposta ivi contraddistinta come “A” (caratterizzata dalla cessione di tutti i beni di proprietà della ricorrente, nell’ottica di una cessazione dell’attività imprenditoriale, con efficacia non direttamente traslativa ed effetto immediatamente satisfattivo secondo un modello simile alla datio in solutum, ma sulla scorta della cessione dei beni ai creditori prevista dall’art. 1977 c.c.), dichiarò aperta la procedura, e successivamente, con decreto del 13 maggio 2013, rilevato che il concordato era stato approvato dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto, fissò l’udienza ai sensi della L. Fall., art. 180 per il 10 giugno 2013, onerando la debitrice di notificare detto provvedimento al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti e stabilendo che il debitore avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, nelle forme di cui all’art. 82 c.p.c., comma 3, almeno dieci giorni prima dell’udienza ed iscrivere la causa a ruolo. Costituitasi in quella sede la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., il tribunale, all’esito di alcuni rinvii e del deposito di memorie difensive, ne respinse l’opposizione, contestualmente omologando il concordato, con decreto del 13/14 agosto 2013.

1.1. Contro quest’ultimo, la menzionata Cassa propose reclamo L. Fall., ex art. 183, censurandolo per avere il tribunale respinto le sue argomentazioni afferenti: a) l’avvenuta tardiva costituzione della T. s.p.a. in liquidazione nel giudizio di omologazione, avvenuta solo due giorni prima, anzichè dieci come sancito dal decreto del 10 giugno 2013, dell’udienza L. Fall., ex art. 180, con violazione, pertanto, del termine, asseritamente perentorio, di cui alla citata norma; b) l’avvenuta tardiva iscrizione a ruolo della causa di omologazione, da cui doveva derivare la corrispondente sua cancellazione dal ruolo; c) la carenza di una corretta informazione dei creditori, con conseguente sviamento del loro voto, e la sussistenza di atti di frode.

1.2. La Corte di appello di Perugia, però, con decreto del 18 dicembre 2013/16 gennaio 2014, respinse detta impugnazione, assumendo, per quanto qui ancora di interesse, che: i) la questione della natura del termine previsto dalla L. Fall., art. 180, comma 2, era già stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, che, con la sentenza n. 18987 del 2011, ne aveva sancito la natura ordinatoria; 2) il tribunale aveva già efficacemente esposto come la mancata iscrizione a ruolo non avesse comportato alcuna lesione del contraddittorio, la Cassa essendosi ritualmente e tempestivamente costituita nel giudizio, sicchè il vizio doveva ritenersi sanato dal raggiungimento dello scopo. Osservò, inoltre, che “l’attività dell’attore di iscrizione della causa a ruolo ha la funzione di determinare la presa in carico della causa da parte dell’ufficio giudiziario, funzione che, nel caso della procedura di omologazione appare superflua, all’instaurazione del procedimento di omologazione procedendo lo ufficio giudiziario, nell’ambito del procedimento di concordato. Infatti è su impulso del G.D. che il Tribunale fissa l’udienza di omologazione, senza necessità di impulso di parte, ma sulla sola constatazione dell’avvenuta approvazione del concordato da parte dei creditori” (cfr. pag. 1-2); 3) la dedotta carenza di corretta informazione dei creditori si fondava sulla lamentata falsità dei bilanci 2008/2011 della debitrice quanto alla sua posizione tributaria, ma nulla si era imputato all’operato del commissario giudiziale, che, nella propria relazione, aveva, invece, tenuto conto dei debiti tributari effettivi, procedendo anche all’abbattimento prudenziale della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari in rapporto ad un accertamento tributario non definitivo ma impugnato avanti al giudice tributario. Già il tribunale aveva affermato che, grazie a tale relazione, si doveva ritenere che i creditori avessero ricevuto una corretta informazione circa l’effettiva situazione della società ed il punto non era stato censurato; 4) quanto alla denuncia degli atti di frode, la reclamante non aveva indicato specificamente in cosa fossero consistiti, salvo ravvisarli nella scorretta esposizione della situazione tributaria nei predetti bilanci della debitrice. Peraltro, il tribunale aveva scrutinato la questione della ipotizzata sussistenza di atti di frode, respingendo la tesi della Cassa, e tale motivazione non era stata censurata, nè si era denunciato un omesso esame di profili di frode dedotti dall’opponente nella prima fase dei giudizio.

3. Avverso questo provvedimento, ricorre per cassazione la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., affidandosi a tre motivi, resistiti, con controricorso, dalla T. s.p.a. in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Non hanno spiegato difese, invece, gli Avvocati V.F. e Ta.Ma., qui evocati nelle rispettive qualità di commissario giudiziale e liquidatore giudiziale della T. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo.

4. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che nessun dubbio può sorgere circa l’ammissibilità dell’odierno ricorso, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato che il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poichè è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa, ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, il quale è, invece, proponibile (come concretamente avvenuto nella specie) avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo (cfr. Cass., SU, n. 27073 del 2016).

5. Il primo motivo del ricorso è rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 152, comma 2, lett. b) e comma 3 e L. Fall., art. 161, commi 4 e 6 e L. Fall., art. 162; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Violazione di legge. Nullità del decreto”. Si assume che la domanda di concordato cd. con riserva doveva ritenersi inammissibile per non essere stata ad essa allegata la delibera degli amministratori o liquidatori di cui alla L. Fall., art. 152, comma 2, lett. b), sul presupposto che la fase di formazione della volontà sociale dovesse necessariamente precedere quella della presentazione del ricorso “ancorchè con riserva”. Nè il tribunale, nè, successivamente, la corte di appello avevano, invece, rilevato, come sarebbe stato possibile anche di ufficio, tale vizio.

5.1. Tale doglianza è, nel suo complesso, inammissibile.

5.2. Il decreto impugnato, invero, non fa menzione alcuna della questione oggi agitata dalla Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., nè, dal tenore letterale dello stesso, emerge che una siffatta problematica sia stata rappresentata come motivo di reclamo L. Fall., ex art. 183.

5.3. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, poi, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, infatti, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 15196 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017; Cass. n. 8206 del 2016; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010), e ciò perchè il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto (cfr. Cass. n. 15196 del 2018). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000), essendo preclusa alle parti, nel giudizio di cassazione, la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 15196 del 2018; Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013).

5.3.1. La Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., invece, nell’argomentare l’odierno motivo (cfr. pag. 17-21 del ricorso), non ha indicato, specificamente, in quale atto dei precedenti gradi di merito avesse rappresentato la questione predetta (che, giova ribadirlo, in nessun modo è trattata nel oggi impugnato, e richiederebbe, peraltro, un accertamento in fatto in ordine alla data di effettivo deposito della delibera di cui si discute), con conseguente lesione del principio di autosufficienza del ricorso.

5.3.2. A tanto deve soltanto aggiungersi che non può essere comunque denunciato in cassazione un eventuale vizio (asseritamente già) della decisione di primo grado non rilevato dal giudice innanzi al quale essa sia stata impugnata (cfr. Cass. n. 1323 del 2018; Cass. n. 17072 del 2007), attesa l’intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione (cfr. Cass. n. 2755 del 2018; Cass. n. 14348 del 2000; Cass. n. 11827 del 1995). Quanto fin qui detto assorbe, peraltro, ogni ulteriore valutazione circa il rilievo – svolto dalla ricorrente, per la prima volta, solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. datata 2 novembre 2018 (cfr. pag. 5-6) – relativo alla mancanza di prova del conferimento degli specifici poteri al liquidatore della società per proporre la domanda concordataria.

6. Il secondo motivo di ricorso prospetta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c. e L. Fall., art. 180; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Nullità del decreto. Erronea, mancata ed illogica motivazione in ordine alla eccezione di tardività della costituzione del debitore T. s.p.a. e conseguente improcedibilità del giudizio di omologazione per mancata/tardiva iscrizione a ruolo”. Si stigmatizzano le decisioni di entrambi i gradi di merito per aver disatteso l’eccezione, sollevata dalla odierna ricorrente, di improcedibilità della domanda di concordato per mancata iscrizione a ruolo nei termini di cui all’art. 165 c.p.c..

6.1. Anche tale doglianza è, nel suo complesso, insuscettibile di accoglimento.

6.2. E’, infatti, infondato l’assunto della ricorrente in ordine alla perentorietà del termine di cui alla L. Fall., art. 180,comma 2, avendo già Cass. n. 18987 del 2011 avuto modo di precisare che, in tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, l’omessa previsione, circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento relativo, osta alla qualificazione della sua perentorietà, essendo perentori solo i termini processuali espressamente dichiarati tali dal legislatore.

6.2.1. La corrispondente statuizione del decreto oggi impugnato è, dunque, scevra dal vizio ad essa ascritto, dovendosi, altresì, aggiungere che eventuali vizi afferenti l’iscrizione a ruolo di una controversia – pur volendosi prescindere da ogni altro approfondimento circa la reale necessità di un siffatto adempimento per il giudizio di omologazione del concordato preventivo come disciplinato dalla L. Fall., art. 180 – invalidano l’iscrizione stessa ed il conseguente successivo corso del procedimento solo quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (cfr. Cass. n. 25901 del 2016), sicchè è pienamente condivisibile, nella specie, l’assunto di entrambi i giudici del merito secondo cui la dedotta mancata iscrizione a ruolo non aveva comportato alcuna concreta lesione del contraddittorio, atteso che la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. si era ritualmente e tempestivamente costituita nel giudizio omologazione, con conseguente sanatoria, per intervenuto raggiungimento dello scopo, di qualsivoglia, eventuale vizio.

7. Il terzo motivo di ricorso, infine, è rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 127,161,175,179,180; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Nullità del decreto. Ancora sulla mancata corretta informazione ai creditori e conseguente viziata espressione del voto in maniera non informata. Sulla sussistenza di atti di frode rilevanti L. Fall., ex art. 173”. Si lamenta il mancato controllo, da parte dei giudici di merito, circa la legittimità sostanziale del piano, non sanabile dal consenso dei creditori, censurandosi, altresì, la mancata pronuncia sulle istanze istruttorie della Cassa, affatto disattese sia dal tribunale che dalla corte di appello.

7.1. La riportata censura è complessivamente inammissibile, risolvendosi, sostanzialmente, ed al di là dei vizi formalmente e cumulativamente denunciati nella rubrica del motivo, in un sindacato di mero fatto, atteso che la corte distrettuale, con valutazione istituzionalmente a lei rimessa, ha escluso che vi sia stata una carenza di informazioni del piano di concordato, altresì evidenziando, quanto alla denuncia degli atti di frode, che la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. non aveva indicato specificamente in cosa fossero consistiti, salvo ravvisarli nella scorretta esposizione della situazione tributaria nei bilanci della debitrice di cui, peraltro, la relazione dell’attestatore si era comunque fatta carico. La medesima corte, inoltre, aveva sottolineato come già il tribunale aveva scrutinato la questione della ipotizzata sussistenza di atti di frode, respingendo la tesi della Cassa, e tale motivazione non era stata censurata, nè si era denunciato un omesso esame di profili di frode dedotti dall’opponente nella prima fase dei giudizio.

7.2. Il decreto impugnato, infatti, ha osservato che i dati a supporto della proposta, con particolare riguardo alla relazione dell’attestatore (in nessun modo specificamente censurata), in cui si era “tenuto conto dei debiti tributari effettivi procedendo anche all’abbattimento prudenziale della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari in relazione ad un accertamento tributario non definitivo ma impugnato avanti al giudice tributario”, erano di per sè idonei a consentire ai creditori di essere comunque messi in grado di valutare la convenienza della proposta.

7.2.1. In altri termini, secondo il provvedimento censurato, non poteva in concreto ravvisarsi una carenza informativa nel senso indicato dalla odierna ricorrente, la quale, invece, nell’argomentare il motivo in esame, persevera nel sostenere il contrario, anche con riferimento agli asseriti atti di frode ascritti alla T. s.p.a. in liquidazione, ma il senso ultimo della sua doglianza si infrange contro l’accertamento di fatto, senza corredo di argomenti concretamente intesi a contraddire in diritto la diversa valutazione svolta, in relazione ad entrambi i profili suddetti, dal giudice del merito.

7.2.2. In definitiva, la Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., pur denunciando, apparentemente, anche violazioni di legge del decreto impugnato, lungi dal dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto ivi contenute debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, chiede, in realtà, alla Suprema Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto (involgenti il controllo di fattibilità sostanziale ed economica del concordato preventivo della T. s.p.a. in liquidazione) non censurabili in questa sede, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di reclamo – non condivise e per ciò solo censurate – al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (cfr., tra le più recenti, Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).

8. Il ricorso va, pertanto, respinto, restando le spese del giudizio di legittimità, tra le parti costituite, a carico della ricorrente soccombente, con attribuzione al difensore costituito della T. s.p.a. in liquidazione che se ne è dichiarato anticipatario, e dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico della medesima ricorrente, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il suo ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla T. s.p.a. in liquidazione, quantificate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione all’Avvocato Ilaria Castellani, ex art. 93 c.p.c., per dichiarazione di fattone anticipo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proprio ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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