Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31474 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – est. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6370/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

C.I.R. – Compagnie Industriali Riunite – s.p.a., quale incorporante

la società Sabaudia Finaziaria s.p.a. in persona del legale rapp.te

p.t., elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n.

11, presso lo studio degli Avv.ti Livia Salvini e Gabriele Escalar

che la rappresentano e difendono in virtù di procura in margine al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale del

Piemonte, Sezione Torino, n. 2417 del 2013, depositata il

27/11/2013, notificata l’08/01/2014;

udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019, dal Consigliere Dott. Rosita D’Angiolella;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Giovanni Palatiello;

udita, per il controricorrente, l’Avvocato Livia Salvini;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sezione di Torino, indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso dell’Ufficio in controversia avente ad oggetto l’impugnativa, da parte della società Sabaudia Finanziaria s.p.a. – poi incorporata nella società C.I.R. (Compagnie Industriali Riunite) s.p.a -, del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso degli importi versati a titolo di Irpeg ed Ilor per l’anno 1986. In particolare, la società, a fondamento dell’istanza di rimborso, deduceva di avere erroneamente applicato le disposizioni di cui al D.L. 28 novembre 1984, n. 791, conv. in L. 25 gennaio 1985, n. 6, che disciplina la deducibilità degli interessi passivi in presenza di interessi attivi su titoli esenti, avendo incluso, nei propri redditi, anche gli interessi attivi su titoli di stato conseguiti per il tramite della s.a.s. Finsabaudia e C., di cui era socia accomandataria per una quota pari al 100% del capitale sociale.

Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Centrale sezione di Torino (in seguito C.T.C.), confermando la decisione di secondo grado, che aveva accolto la pretesa della società contribuente, ha applicato alla fattispecie in esame il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; nel merito, ritenuta infondata la questione, per difetto di prova, dell’elusione fiscale, accoglieva la tesi della società contribuente secondo cui gli interessi attivi derivanti dai titoli derivanti dalla società di persone partecipata al 100% erano irrilevanti ai sensi del D.L. n. 791 del 1984, art. 1.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente Amministrazione erariale denunzia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61, e art. 36, comma 1, n. 4, e art. 132, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la C.T.C. ha motivato solo apparentemente circa l’insussistenza di una fattispecie elusiva di cui, nella sostanza, ha omesso la motivazione.

1.1. Tale doglianza è infondata e va rigettata.

1.2. Invero, la C.T.C., seppur sinteticamente, ha accentrato il fulcro della sua motivazione sulla carenza di elementi idonei a qualificare la struttura della operazione elusiva e, quindi, sulla mancanza di elementi probatori atti allo scopo (“…l’impugnazione non è più fondata e non tanto perchè si tratta di un’asserita elusione fiscale che è del tutto sfornita di supporto probatorio ma perchè essa è priva di argomentazioni di sostanza”); la motivazione, dunque, per quanto sinteticamente argomentata, esprime compiutamente la sua ratio, avendo focalizzato la decisione sulla mancanza di elementi probatori atti a concretizzare l’elusione fiscale; essa, dunque, risponde ai canoni essenziali della struttura logica della sentenza, consentendo l’individuazione degli elementi essenziali e, cioè, del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. 28 novembre 1984, n. 791, art. 1, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il motivo all’esame riguarda la questione della rilevanza o meno degli interessi attivi su titoli esenti detenuti da società di persone e che vengono a confluire nel patrimonio del socio imprenditore, e, quindi, sul se tali interessi concorrono, oppur no, a compensare gli interessi passivi che questi (il socio imprenditore) possa portare in deduzione.

2.2. I Giudici della Commissione Centrale, hanno concluso per l’irrilevanza, ai fini del calcolo della indeducibilità, di tali interessi attivi, sul rilievo che “gli effetti del reddito prodotto dalla partecipata sui soci si producono assumendo questo in quanto tale e non in relazione alle singole componenti che hanno concorso a determinarlo” (v. sentenza impugnata pag. 3).

2.3. Alla luce del parametro di censura evocato, si tratta, dunque, di verificare se nel ragionamento condotto nella motivazione della sentenza impugnata, vi sia l’ipotizzata violazione del D.L. 28 novembre 1984, n. 791, art. 1, come convertito in L. 25 gennaio 1985, n. 6.

2.4. Tale norma, come modificata dalla L. di conversione n. 6 del 1985, art. unico, è, per quanto qui interessa, così formulata: “Nella determinazione del reddito delle società… gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell’ammontare degli interessi… esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31, e delle altre obbligazioni esenti”.

2.5. S’intende qui dare seguito all’orientamento inaugurato da Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 18671 del 05/12/2003, Rv. 568708-01, e ricalcata recentemente da Sez. 5, Ordinanza n. 9224 del 03/04/2019, Rv. 653358-01, che, in base ad un’interpretazione letterale, strutturale e costituzionalmente orientata delle norme in commento, ha affermato che gli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l’acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposte, sono indeducibili “ma sino a concorrenza dei corrispondenti interessi attivi ed a prescindere dalla natura vincolata o libera della assunzione del debito produttivo degli interessi medesimi, per il solo fatto di aver acquisito (liberamente) il credito obbligazionario esente” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18671 del 05/12/2003).

2.6. In altri termini, nel caso in cui l’imprenditore acquista obbligazioni esenti da imposta, potrà dedurre il relativo costo solo per la parte che eccede gli interessi attivi esenti da imposta D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 31.

2.7. Nella ricostruzione esegetica compiuta dalla giurisprudenza richiamata e qui condivisa, l’elemento differenziale è dato dalla scelta volontaria dell’imprenditore di acquistare obbligazioni esenti da imposta, produttive di interessi attivi; nella sentenza di questa Corte n. 18671 del 2003, è ben evidenziato che in tal caso, a differenza di quello in cui l’imprenditore contrae un debito inerente all’attività della sua impresa ove il suo costo (interessi passivi) è deducibile secondo il criterio D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 63, comma 1, a prescindere dalla natura vincolata o libera della contrazione del debito, l’imposizione fiscale riguarda disponibilità di danaro temporaneamente non utilizzato per attività di impresa e, almeno in parte, derivante da crediti mobiliari, sicchè la scelta del legislatore, improntata a parametri di ragionevolezza, prevede “di subordinare la deducibilità del costo del credito comprato e pagato con gli interessi passivi alla condizione che la disponibilità del danaro comunque acquisita non sia utilizzata per acquistare obbligazioni produttive di interessi attivi esenti da imposta”, con ciò evitando che il vantaggio fiscale derivante dalla deducibilità degli interessi passivi si cumuli, alimentandolo, con il vantaggio derivante da un’esenzione di imposta, quale quella degli interessi da obbligazioni pubbliche ed altre obbligazioni esenti.

2.8. Seguendo la giurisprudenza richiamata, dunque, sebbene è estraneo lo stato soggettivo dell’imprenditore nel momento in cui contrae il debito produttivo d’interessi passivi, diventa, invece, rilevante l’intenzione dello stesso imprenditore di acquistare obbligazioni produttive di interessi esenti da imposta, in quanto tale intenzione comporta, automaticamente, la concorrenza degli interessi attivi con gli interessi passivi al fine del computo della deducibilità dei secondi.

3. Tale indirizzo non è in contrasto con la prassi amministrativa, ampiamente richiamata dalle parti (circolare n. 4 del 18 febbraio 1986), secondo cui “la disposizione del D.L. n. 791 del 1984, art. 1, comma 1, limitativa della deducibilità degli interessi passivi, spiega efficacia anche quando le imprese individuali e societarie conseguono interessi e proventi di titoli esenti per il tramite di società di persone di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5”.

3.1. La circolare richiamata precisa, inoltre, che il regime di cd. “trasparenza” comporta, non solo che l’esenzione si trasferisca ai soci, ma anche che “quando per una disposizione di legge al possesso dei redditi esenti sono collegate particolari conseguenze nella determinazione dell’imponibile, indirettamente limitative dell’esenzione, la disposizione deve necessariamente operare, coerentemente con le sue specifiche finalità e indipendentemente dalla distribuzione o meno, anche nella determinazione dell’imponibile delle imprese socie (siano queste società di qualsiasi tipo o persone fisiche)”.

4. Alla luce dei principi richiamati innanzi, ne consegue che il reddito imputato per trasparenza alle imprese socie conserva le proprie caratteristiche, sia per quanto riguarda il riconoscimento del regime di esenzione, sia per le limitazioni al suddetto regime. (cfr. Cass., n. 9224 del 2019).

4.1. Da tanto ne deriva l’accoglimento della censura proposta dall’Agenzia delle Entrate, non avendo la CTC rettamente applicato il D.L. n. 791 del 1984, art. 1, nella parte in cui ha ritenuto che non sono rilevanti, ai fini del calcolo degli interessi passivi indeducibili, i redditi esenti acquisiti dalla società partecipata. Viceversa, la società Sabaudia Finanziaria s.p.a., cui erano stati imputati per trasparenza, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 1985, redditi esenti dalla società Finsabaudia s.a.s. – di cui la Sabaudia Finanziaria s.p.a. era accomandaria e controllante per una quota pari al 100% – era tenuta a portare in riduzione degli interessi passivi deducibili quelli derivanti da obbligazioni esenti conseguiti dalla società partecipata.

5. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con conseguente rigetto del ricorso originario della società contribuente.

6. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia, per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito; per il principio della soccombenza, la società contribuente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo di ricorso e, in relazione al motivo accolto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito. Condanna la società contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi Euro 10.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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