Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31473 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – est. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28301/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

Automobili D’Eccezione F.lli P. s.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe

Caforio ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del

l’avvocato E. Tonelli con studio in Piazza Barberini, n. 12, giusta

mandato in margine al controricorso.

– resistente –

avverso la sentenza della CTR dell’Umbria n. 45/01/2013, depositata

il 17/04/2013 non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Giovanni Palatiello;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Enrico Tonelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbito il secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Automobili d’Eccezione Fratelli P. s.r.l., a mezzo dei quali l’Ufficio, a seguito di verifica fiscale relativa agli anni 2006 e 2007, aveva proceduto al recupero a tassazione delle somme accantonate dalla società per il trattamento di fine mandato dell’amministratore.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la CTR dell’Umbria, accogliendo parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’annualità 2007, ex D.L. 06 luglio 2011, n. 98, ha ravvisato la legittimità dell’avviso di accertamento per l’annualità 2006 ai fini IRAP, ed ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento, per la stessa annualità, ai fini IRES.

La CTR, motivando la parziale reiezione del gravame, constatato preliminarmente che la tesi dell’Ufficio si fonda sul rinvio che del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 105, comma 4, fa al t.u.i.r., art. 17, lett. c), – in cui si permette la tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata o continuativa – ha negato la tesi dell’ufficio sul rilievo che là “eguale ratio non si rinviene per le società che in ogni caso potrebbe dedurre dal proprio imponibile i compensi o le indennità versate per i propri collaboratori” (v. sentenza impugnata, pagina 2, penultimo periodo).

Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza. La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 105, comma 4, e art. 17, comma 1, lett. c), nonchè art. 50, comma 1, lett. c bis), in quanto la CTR, statuendo nei termini riferiti innanzi, avrebbe completamente ignorato le norme regolatrici vigenti, ratione temporis, nonchè i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla tassazione del trattamento di fine mandato. Richiama all’uopo la sentenza del 14 maggio 2007 n. 1059 di questa Corte, evidenziando che in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 70, u.c., nonchè al cit. D.Lgs. (T.U.I.R.), art. 16, comma 1, lett. c), l’accantonamento in favore dell’amministratore dell’indennità di fine mandato era deducibile quale componente negativa di reddito solo se il diritto all’indennità fosse risultato da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.

1.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte, in tema di deducibilità ai fini IRPES ed IRAP, quali componenti negativi di reddito degli accantonamenti effettuati dalla società in favore dei propri amministratori al fine del trattamento di fine mandato, ha da tempo chiarito che il rinvio che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 70, comma 3, (attuale art. 105, comma 4) – opera al T.U.I.R., art. 16 (attuale art. 17), comma 1, lett. c), è un rinvio pieno, non limitato all’identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità, ma esteso alle condizioni richieste dall’art. 16, lett. c), nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti si richiede che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

1.3. Tale indirizzo è stato inaugurato proprio dalla sentenza di questa Corte richiamata in ricorso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10959 del 14/05/2007, Rv. 599470-01, secondo cui “In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 70, comma 3, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3, concernenti la deducubilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, “valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui al cit. t.u., art. 16, comma 1, lett. c),…” – norma quest’ultima secondo la quale l’imposta si applica separatamente alle “indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto” -, opera un rinvio non ai soli fini dell’identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità (nel qual caso sarebbe stato sufficiente il rinvio all’art. 49, comma 2, – pure menzionato all’art. 16, lett. c, -, che individua appunto i redditi di lavoro autonomo, fra i quali rientra quello dell’amministratore della srl di cui alla controversia di specie), ma altresì ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dal cit. art. 16, lett. c), e cioè che “il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”), cui ha dato seguito la giurisprudenza successiva (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18752 del 05/09/2014, Rv. 631959-01; Sez. 5, Sentenza n. 16787 del 09/08/2014, Rv.640633-01) che questo Collegio condivide e fa propria.

1.4. In base al t.u.i.r., art. 16, (attuale art. 17), lett. c), dunque, l’indennità corrisposta – sia in denaro che in natura in occasione della cessazione del mandato dell’amministratore della società e, quindi, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, del medesimo testo unico, ex art. 50, comma 1, lett. c bis), sono soggette, ai fini Irpef, al regime di tassazione separata solo laddove l’indennità risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’avvio del rapporto (fatta salva da parte dell’Ufficio l’applicazione della tassazione ordinaria laddove quest’ultima fosse più favorevole), mentre saranno soggette al regime di tassazione ordinaria ove manchi l’atto scritto.

1.5. Appare il caso di evidenziare che il suddetto regime riguarda l’assetto previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, atteso che il D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, art. 24, ne ha mutato la disciplina prevedendo che le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori di società di capitali devono essere tassate ordinariamente in ogni caso.

2. Il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. In conclusione, non avendo la CTR fatto buon governo dei principi di diritto su esposti, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell’Umbria in diversa composizione, affinchè, in relazione all’annualità 2006, per la deducibilità IRES, proceda ad un nuovo esame del merito della controversia, adeguandosi all’interpretazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 70, comma 3, (attuale art. 105, comma 4), e del cit. testo unico, art. 16, (attuale art. 17), comma 1, lett. c), di cui si è detto ai paragrafi nn. 1.2 e 1.3; la C.T.R. in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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