Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31472 del 03/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – est. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24030/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 156/33/2012 della CTR della Campania,

depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella; udito, per

la ricorrente, l’Avvocato Giovanni Palatiello;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società International Car di M.G. s.a.s., a seguito di avviso di rettifica per IVA ed IRAP per gli anni 2002-2004, propose istanza di accertamento con adesione; l’Ufficio, non rispose alle predette istanze e provvide ad accertare la pretesa, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2. La società propose ricorso, lamentando che non era stata invitata a comparire ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6. Il ricorso fu respinto in primo grado ed accolto in appello con la sentenza della Commissione Tributaria della Campania (di seguito CTR) di cui in epigrafe. L’Amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania con un motivo.

La contribuente non si è difesa, rimanendo intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto della tempestività dell’impugnazione proposta dall’amministrazione erariale nel termine lungo di cui alla previgente formulazione dell’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio instaurato il 10 agosto 2008 (v. sentenza della CTR, pag. 3, terzo periodo).

Ed infatti, la sentenza della CTR è stata depositata in data 26/07/2012 ed il ricorso è stato notificato a M.G., in qualità di socio della International Car di M.G. s.a.s., mediante consegna a mani a persona incaricata alla ricezione, in data 16/10/2013 (v. relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, a tergo del ricorso), sicchè, aggiungendo al termine lungo di un anno, previsto per decadenza del gravame, 46 giorni – computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto della L. n. 742 del 1969, art. 155, comma 1, e art. 1, comma 1, (ex plurimis, cfr. Cass. n. 22685 del 2015, n. 17313 del 2015, n. 22699 del 2013) -, computando nel calcolo anche il giorno 16/09/2013, poichè il termine è cominciato a decorrere prima dell’inizio della sospensione feriale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005, Rv. 579675-01), tenuto conto anche dei 5 giorni decorsi prima della sospensione feriale (dal 26 al 3 luglio 2013), ne deriva che il termine ultimo sarebbe scaduto il 22 ottobre 2013, mentre il ricorso è stato notificato il 16 ottobre 2013.

2. Passando al merito del ricorso, va premesso che La CTR ha ritenuto che la convocazione prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, è obbligatoria, ed ha conseguentemente accolto l’appello del contribuente in quanto l’Ufficio non aveva proceduto ad effettuare l’invito a comparire nonostante le tre istanze di adesione.

3. Col ricorso all’esame, l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. La doglianza è fondata, incontrando il favore della giurisprudenza di questa Corte che da tempo afferma che la convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l’Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009, Rv. 611179-01; n. 15170 del 2006 Rv. 592109-01).

3.2. E’ stato soggiunto che l’istanza di audizione non priva di efficacia l’accertamento, ma ne sospende soltanto il termine di impugnazione di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, esso diviene definitivo, salva l’impugnazione.

3.3. Sul piano dell’interpretazione teleologica, è stato evidenziato che la scelta legislativa si spiega anche da un punto di vista di economia del procedimento, atteso che, qualora l’ufficio escludesse in radice l’opportunità di una composizione bonaria, l’obbligo della convocazione costituirebbe un inutile appesantimento dell’attività amministrativa. La scelta, facoltativa, di convocare il contribuente, dunque, viene esercitata in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.

4. Alla luce delle su esposte considerazioni, la decisione impugnata va, dunque, cassata e decidendo nel merito, non apparendo necessari altri accertamenti di fatto, deve essere rigettato l’originario ricorso proposto dalla società contribuente.

5. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia, per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito. Per il principio della soccombenza, il contribuente è condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate come liquidate da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa interamente le spese dei giudizi di merito.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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