Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3147 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3147 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 17/02/2016

ORDINANZA
sul ricorso 13122-2013 proposto da:
DI MARTINO MAURIZIO (DMRMZ O 51C17F205M) ,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA
PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA
MARIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARTA CERLIANI, AURELIO FAVARO’ giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI
ALESSANDRIA, MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI (80224030587), in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

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presso l’AVVOCATURA GENERALE DFT.T O STATO, che li
rappresenta e difende ope legir,
controricorrenti nonché contro

-intimata avverso la sentenza n. 786/2012 del TRIBUNALE di
ALESSANDRIA del 7/11/2012, depositata il 15/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/1/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato ROSAMARIA MARIANO difensore del ricorrente
che si riporta agli scritti.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
<>.
2- Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore con riguardo al
primo ed al secondo motivo di ricorso siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia
e non scalfite (per quanto riguarda il secondo motivo) dai rilievi di cui
alla memoria depositata dal Di Martino che sostanzialmente
ripropongono le censure di cui al ricorso.
Va, in ogni caso, ulteriormente sottolineato che, nella specie, il
Tribunale ha espressamente dato atto, sulla base di un accertamento in
fatto non censurabile in questa sede, che la cartella esattoriale contiene
gli elementi essenziali dell’atto prescritti a pena di nullità A ciò è
appena il caso di aggiungere che la cartella deve contenere solo
l’indicazione sintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata
l’iscrizione a ruolo e che, con pronuncia 25 maggio 2011, n. 11466,

Ric. 2013 n. 13122 sez. MI. – ud. 14-01-2016
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per averli puntualmente contestati – così Cass., Sez. un., 14 maggio 2010,

questa S.C. ha già avuto modo di statuire che per la validità del ruolo e
della cartella esattoriale, d.P.R. 29 novembre 1973, n. 602, ex art. 25,
non è neppure indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o
della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei

essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche
ai fini dell’individuazione dell’atto, in modo da soddisfare l’esigenza del
contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione
promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non neppure è di
ostacolo la previsione contenuta nel D.M. 3 settembre 1999, n. 321,
art. 1, comma 2 e art. 6, comma 1 (che nel caso di iscrizione a ruolo o
di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato,
richiede l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di
notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le norme
primarie contenute in via generale nello Statuto del contribuente
(L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3), e, poi, con specifico
riferimento ai ruoli e alle cartelle nel d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art.
8, comma 1, lett. a), che ha modificato il d.P.R. n. 602 cit., artt. 1 e 12 -,
ove ci si limita a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano “il
riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in
mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa” – così Cass. 7
agosto 2012, n. 14205 -.
4 – Diversamente va opinato con riguardo alla proposta del relatore
relativa al terzo motivo di ricorso.
5 – Dalla stessa sentenza impugnata si evince, infatti, che l’opponente
aveva chiesto dichiararsi parte avversa decaduta dal diritto alla
riscossione per decorso del termine per l’iscrizione a ruolo del
medesimo. La questione della decadenza dall’iscrizione a ruolo (che è
diversa dalla decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di
Ric. 2013 n. 13122 sez. MI ud. 14-01-2016
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confronti del contribuente e al quale la riscossione faccia riferimento,

azionarlo nelle forme ordinarie) era stata, dunque, dibattuta in causa.
Premesso che anche la riscossione coattiva delle sanzioni relative ad
omissioni contributive può avvenire tramite ruoli da affidare ai
concessionari in base alle norme di cui al digs. n. 46/1999 (si veda l’art.

secondo il quale i contributi o premi dovuti agli enti pubblici
previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni
di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono
iscritti a molo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive
calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei
pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore), come è stato da
questa Corte già affermato, quella per cui si discute è una decadenza
‘processuale’, diversa dalla decadenza (‘sostanziale’) dal diritto di credito
o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. Ciò è confermato:
a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione
a ruolo del credito e non di decadenza dal ditino di credito o dalla
possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; b) dall’impossibilità di
estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a
quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza
sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 8350/2012); c)
dalla non conformità all’art. 24 Cost. di un’opzione interpretativa che

negasse all’ente previdenziale la possibilità di agire in giudizio nelle
forme ordinarie; d) dalla railo, evincibile anche dai lavori preparatori,
dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti
previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più
agile strumento di realizzazione dei crediti (il che la Corte cost ha.
ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a
renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di
decadenza; e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito
Ric. 2013 n. 13122 sez. ML – ud. 14-01-2016
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24, comma 1, del medesimo d.lgs. – cui si ricollega il successivo art. 25 –

previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in
capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di
decadenza sostanziale (cfr. tra le altre Cass. 23 novembre 2013, n.
26395; si veda anche Cass. 23 marzo 2015, n. 5792).

previdenziali, l’opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale
obbligatorio, dovendosi escludere che l’eventuale decadenza per tardiva
iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la
decadenza dal diritto di chiedere in sede giudiziaria l’esistenza e
l’ammontare del proprio credito, con la conseguenza che quest’ultimo,
può essere comunque dichiarato sussistente, nel merito, a definizione
dello stesso giudizio di opposizione e che, qualora domandata, può
essere pronunciata condanna al relativo pagamento.
Ed allora, nel caso di specie, la Corte ha omesso di considerare la
rilevanza, a fiffl decisori, della prospettata intervenuta decadenza
dall’iscrizione a ruolo, non risultando effettuato alcun accertamento in
fatto del rispetto dei termini di cui alla norma denunciata.
Conseguentemente, va accolto il terzo motivo di ricorso e rigettati
gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,
con rinvio al Tribunale di Alessandria che, in diversa composizione,
riesaminerà l’opposizione proposta dal Di Martino, nei limiti di cui alla
censura ritenuta da questa Corte fondata, verificando il rispetto dell’art.
25 del d.lgs. n. 46/1999 e tenendo eventualmente conto di eventuali
preclusioni determinatesi in ragione del comportamento processuale
degli opposti.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Ric. 2013 n. 13122 sez. ML
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ud. 14-01-2016

E’ stato, così, evidenziato che, in materia di riscossione di contributi

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Alessandria, in
diversa composizione.

Depositata in Cancelleria

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016

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