Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3147 del 11/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro in
carica, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;
– ricorrente –
contro
C.O., rappresentato e difeso dall’avv. PUCCI Giuseppe
elettivamente domiciliato presso il sui studio in Roma Viale Mazzini
114/B;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano
Sezione 37 numero 16, depositata il 9.2.2005 e non notificata;
udita la relazione la relazione del Consigliere Dott. Renato
Polichetti;
lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso in quanto manifestamente infondato.
Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP
corrisposto con riferimento al periodo di cui e’ causa.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il ricorso e’ manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nel testo vigente fino al 31/12/2003) e all’art. 53, comma 1 del medesimo D.P.R. (nel testo vigente dal 1/1/2004) e’ soggetto all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti di attivita’ autonomamente organizzata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la sentenza impugnata e’ fondata sull’accertamento, congruamente motivato e non adeguatamente censurato, nel difetto di tale requisito il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
Causa il decesso del (OMISSIS) P.G. purtroppo intervenuto dopo la decisione adottata in camera di consiglio il ricorso verra’ sottoscritto dal consigliere di maggiore anzianita’ del Collegio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010